Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28615 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28615 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da SAWO Ansumana, nato il 16.03.1975,

avverso

la sentenza n. 1924 emessa il 9 luglio 2012 dalla Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona Flel lks,ticato Procuratore Generale
rim kat
Roberto Aniello, che ha concluso per Ir igett d seTricorso;

Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado
che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato SAWO Ansumana colpevole del
delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e, riconosciuta l’attenuante di cui al

dannato alla pena di anni quattro di reclusione più la multa.
Avverso la decisione ricorre l’imputato che denuncia mancanza di motivazione:
I. in ordine all’omessa esclusione della recidiva contestata, censurando che la
Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della modestia dei precedenti
penali, del tempo trascorso dall’ultima condanna, dell’episodicità del reato
sub iudice e, infine, del fatto che non esiste una precedente dichiarazione
giudiziale di recidiva;
2. in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, censurando
che non siano state considerate le condizioni personali e familiari.
Con motivi aggiunti la difesa, richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, chiede che, venuto meno il divieto di riconoscere
la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla
recidiva reiterata, gli atti siano rinviati al giudice del merito affinché rinnovi il giudizio di comparazione tra attenuante e aggravante al fine di meglio adeguare la pena
al fatto concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi formulati nel ricorso principale sono infondati, perché il giudice
a quo, valutando la reiterata commissione di reati della stessa indole come segno di
una condotta di vita costantemente orbitante nel mondo dello spaccio di stupefacenti, ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni che l’hanno discrezionalmente
indotto a tenere conto della recidiva contestata e a negare il riconoscimento delle
attenuanti generiche.
E’ fondato, invece, il motivo aggiunto, che invoca la possibilità di applicare al presente giudizio gli effetti favorevoli della sopravvenuta sentenza della Cor-2-

quinto comma del predetto articolo equivalente alla recidiva reiterata, lo aveva con-

te costituzionale n. 251 del 5 novembre 2012, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69, comma quarto, cod.pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sulla
recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod.pen.
E’ doveroso rilevare che, se la predetta decisione fosse stata emessa pri-

la riforma del giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante in quello più favorevole di prevalenza dell’attenuante, soltanto ora consentito dalla modificazione
normativa apportata dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza.
In sostanza la sopravvenienza, in forza della pronuncia della Corte costituzionale, di una norma penale più favorevole, in pendenza di un ricorso che, censurando l’eccessiva severità della pena determinata dalla presenza della recidiva
reiterata che – in base alla disposizione dichiarata illegittima – paralizzava il pieno
dispiegamento degli effetti favorevoli della riconosciuta attenuante, configura una
questione “che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello” e che, pur se
non dedotta, va ammessa nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2,
cod.proc.pen.
Trattandosi di questione che comporta valutazioni di merito, essa va devoluta al giudice di rinvio, che dovrà valutare, nell’esercizio del potere discrezionale
di determinazione della pena al fine di adeguarla alle peculiarità del caso concreto,
se il giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante debba essere confermato
ovvero – alla luce dell’eliminazione del divieto rimosso dalla Corte costituzionale se vada riformato in me/ius con la prevalenza dell’attenuante sull’aggravante.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla comparazione tra l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la recidiva contestata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Brespia per puovo giudizio sul punto. ‘
1.4ktiC.0
rt4 ero/ –Così deciso il 19 giugno 2013.

ma della celebrazione del giudizio d’appello, l’imputato avrebbe sicuramente chiesto

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