Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28613 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28613 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Rossi Diego, nato a Roma il 27/5/1981
Basco Antonio, nato a Roma il 21/4/1957
Carbone Daniele, nato a Roma il 16/4/1970
Basco Giovanna, nata a Roma il 26/11/1979
Piselli Maria Luisa, nata a Roma il 17/3/1958
avverso la sentenza n. 6308/15 pronunciata dalla Corte di appello di Roma il
9/10/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito l’Avvocato Alfredo Galasso, in difesa della parte civile Associazione
nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto”,
l’Avvocato Giulio Vasaturo, in qualità di sostituto processuale dell’Avvocato Luca
Petrucci in difesa della parte civile Regione Lazio, dell’Avvocato Vincenza Rando
in difesa della parte civile Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie,
nonché dell’Avvocato Fausto Maria Amato in difesa della parte civile
A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. Impresa, Associazione per la Liberazione di Imprese,

Data Udienza: 09/06/2016

Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato, che hanno
concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi e hanno
depositato conclusioni scritte e note spese;
uditi gli Avvocati Fabrizio Merluzzi e Francesco Preite in difesa dei ricorrenti
Basco Antonio e Piselli Maria Luisa, l’Avvocato Francesco Preite in difesa dei
ricorrenti Carbone Daniele e Basco Giovanna, e l’Avvocato Susanna Carraro in
difesa di Rossi Diego, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi

RITENUTO IN FATTO

1. Diego Rossi, Antonio Basco, Daniele Carbone, Giovanna Basco e Maria
Luisa Piselli ricorrono, il primo personalmente e gli altri per mezzo dei rispettivi
difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di
appello di Roma ha, in riforma di quella pronunciata ad esito di giudizio
abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 13.6.2014:
a) assolto il Rossi dai delitti di cui ai capi D (partecipazione a associazione
per delinquere di stampo mafioso aggravata) e Z (minaccia grave con armi,
aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991) dell’imputazione e rideterminatct
la pena per il residuo delitto di cui al capo Al (partecipazione ad associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) in anni sei e mesi otto di
reclusione;
b) confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Basco
Antonio alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i delitti a lui
contestati, in concorso con i familiari coimputati e con altri, ai capi O e 01
dell’imputazione e relativi ad attribuzioni fittizie di beni di cui all’art. 12 quinquies
I. 356/1992 – aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991 – relative in
particolare alla fittizia intestazione delle società Dr. Fish S.r.l. e II Porticciolo
S.r.l. (capo O) e della società Malibu Beach S.r.l. e Emmediesse Group S.r.l., che
della Dr. Fish era unica quotista (capo 01), allorché tutte queste società erano in
realtà appartenenti al clan Fasciani;
c) confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il Carbone
alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui ai capi O e 01
dell’imputazione, come sopra richiamati;
d)

assolto Basco Giovanna dal delitto a lei ascritto al capo 01 e

rideterminato nei suoi confronti la pena per il residuo reato di cui al capo O in
anni due di reclusione;

2

ricorsi.

e) confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Maria Luisa
Piselli alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui al capo 01.

2. Diego Rossi deduce, con tre distinti motivi di ricorso:
A) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, terzo comma, cod. proc.
pen. e 74 D.P.R. 309/1990 e conseguenti vizi di motivazione in relazione alla

e del ruolo svolto dal ricorrente all’interno di quel sodalizio. Segnala il ricorrente
che la contestata associazione avrebbe operato, nella prospettiva accusatoria,
nel ristretto arco temporale dal dicembre 2012 al giugno 2013 e che in tale
periodo non sarebbe stati acquisiti elementi fattuali sufficienti ad ancorare il
giudizio di responsabilità a suo carico (tali non potendosi ritenere le dichiarazioni
rese da Alina Alexa o il fatto che il ricorrente abbia fornito aiuto al suo amico
Sibio, rimasto a piedi per mancanza di benzina al suo arrivo all’aeroporto di
Fiumicino dalla Spagna), in presenza di un vero e proprio travisamento del
tenore e del significato delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle prove
documentali (in particolare, due lettere attribuite ad Alessandro Fasciani e
appunti sequestrati a Riccardo Sibio). Inoltre, Sebastiano Cassia ha cominciato a
collaborare prima ancora del periodo cui si riferisce la contestazione del delitto di
cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990 e pertanto le sue dichiarazioni non possono
servire da riscontro per fatti futuri.
B) Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla determinazione
del trattamento sanzionatorio – che non ha tenuto conto dello stato di
incensuratezza del ricorrente, la sua condizione familiare e l’esito negativo di due
perquisizioni – e all’immotivato diniego delle attenuanti generiche.
C) L’erronea condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di
Roma, laddove l’ente si è costituito parte civile all’udienza del 19.2.2014 solo in
relazione al delitto associativo di cui al capo d) per il quale è intervenuta
assoluzione.

3. Basco Antonio, Basco Giovanna, Carbone Daniele e Piselli Maria
Luisa censurano la sentenza impugnata deducendo:
A) Basco Antonio, Basco Giovanna e Carbone Daniele, con motivo
comune ai loro ricorsi, erronea applicazione dell’art. 12 quinquies I. 356/1992 e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo O
dell’imputazione, in relazione alla ritenuta effettiva gestione dello stabilimento
balneare “Il Village” da parte del clan Fasciani per tutto il periodo di durata del
contratto di affitto di azienda di quello stabilimento, stipulato nel gennaio 2012
3

ritenuta sussistenza dell’associazione criminale di cui al capo Al dell’imputazione

tra l’amministratore giudiziario e la società Dr. Fish S.r.l., facente capo alla
famiglia Basco, e risolto nel settembre dello stesso anno. La sentenza
confonderebbe infatti ripetutamente l’azienda oggetto del citato contratto
d’affitto (cioè lo stabilimento balneare “Il Village”) con la società proprietaria di
quell’azienda (II Porticciolo S.r.l.). Ne deriverebbe, da un lato, il travisamento di
plurimi elementi di prova (in particolare, le conversazioni captate tra la Bartoli, il
suo commercialista e il suo avvocato) e, dall’altro, l’illogicità dell’assunto secondo

Il Porticciolo, che mai ha perso la proprietà del sopra citato stabilimento balneare
ed ha sempre fatto capo, anche dal punto di vista formale, alla famiglia Fasciani.
Tale illogicità si manifesterebbe con ancor maggiore evidenza laddove si
consideri che proprio la retrocessione ai Fasciani dell’azienda oggetto del
succitato contratto d’affitto avrebbe esposto il clan Fasciani al sequestro di
prevenzione, mentre il permanere del contratto d’affitto avrebbe comunque
concretamente garantito ai Fasciani almeno la possibilità di continuare a
detenere e gestire il bene. Si aggiunge che mancherebbe nel caso di specie la
realizzazione e il mantenimento di una situazione di apparenza formale della
titolarità del bene difforme dalla realtà – elemento questo necessario per
l’integrazione del delitto di cui all’art. 12 quinquies I. 356/1992, sicché proprio
l’anticipata restituzione della disponibilità di quel bene ai Fasciani smentirebbe
l’affermata finalità interpositiva dell’intera operazione. Mancherebbe inoltre
qualsivoglia prova di atti di disposizione economica realizzati dai ricorrenti in
favore dei Fasciani a titolo di retrocessione degli utili derivanti dalla gestione del
citato stabilimento balneare, mentre sarebbero stati acquisiti conclusivi riscontri
circa le pretese del Carbone nei confronti dei Fasciani per il pagamento della
merce rimasta nei magazzini e i rilevanti impegni economici personalmente
assunti dai ricorrenti per la realizzazione di migliorie e la gestione del bene,
sempre garantita mediante l’intervento di professionisti incaricati dai componenti
della famiglia Basco. La sentenza impugnata sarebbe quindi priva di motivazione
in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la sussistenza di una perdurante
gestione dell’azienda affittata da parte dei Fasciani, e non dei Basco
B) Con motivo comune ai ricorsi di Basco Antonio, Carbone Daniele e
Piselli Maria Luisa, erronea applicazione dell’art. 12 quinquies L. 356/1992 e
mancanza e manifesta illogicità di motivazione con riferimento al capo 01, in
quanto, pur essendo destinatari delle concessioni demaniali per il tramite della
Malibu Beach S.r.l., i ricorrenti avevano provveduto alla cessione delle quattro
aziende titolari delle suddette concessioni a soggetti indicati dal Fasciani,
cosicché non v’era traccia di interposizione fittizia, avendo essi agito in senso
4

cui i ricorrenti avrebbero avuto la volontà di fungere da prestanome della società

esattamente contrario a quello scolpito nella norma incriminatrice. Antonio Basco
e i suoi familiari avrebbero inoltre fornito logica motivazione dell’anticipata
cessione delle suddette aziende (l’esistenza di un ingente debito gravante sulle
quote della società II Porticciolo a r.I., e non già, come riferito in sentenza,
sull’azienda detenuta da quest’ultima società), sicché la condotta tipica a loro
contestata sarebbe stata autonomamente realizzata dai cessionari indicati dal
Fasciani. La Piselli si sarebbe poi limitata, quale amministratore della sola Malibu

realizzazione della fattispecie contestata è necessario il conferimento di
un’apprezzabile signoria e non è sufficiente la mera nomina di un
amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali
C) Con motivo comune ai ricorsi di Basco Antonio, Basco Giovanna,
Carbone Daniele e Piselli Maria Luisa, violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
per entrambe le imputazioni di cui ai capi O e 01, poiché a fronte di una
contestazione fondata sulla riferibilità al Fasciani delle due società Dr. Fish S.r.l.
e II Porticciolo S.r.l. (capo 0), il giudice di primo grado aveva modificato il fatto
ritenendo che con le predette società si sarebbe garantita al Fasciani la
perdurante gestione dell’azienda II Village. Di conseguenza, le difese avevano
visto leso il loro diritto al contraddittorio, perché erano state indotte a
concentrare la loro dimostrazione sulla coincidenza tra la proprietà formale delle
due società e quella reale, ed avevano tratto ulteriore nocumento dallo
spostamento della data del commesso reato dal giugno 2010 – data della
costituzione della Dr. Fish a r.l. – al gennaio 2012 – data di stipula del contratto
di affitto dell’azienda II Village. Chiamati originariamente a dimostrare
l’estraneità del Fasciani alla costituzione della Dr. Fish S.r.I., i ricorrenti si erano
così trovati di fronte ad un’accusa tutt’affatto diversa, in quanto focalizzata sulla
gestione di quello stabilimento balneare nel periodo dal gennaio al settembre
2012.
D) Con motivo comune ai ricorsi di Basco Antonio, Basco Giovanna,
Carbone Daniele e Piselli Maria Luisa, erronea applicazione della legge
penale e mancanza di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 7 d.l.
152/1991, contestata nella forma dell’agevolazione del sodalizio mafioso, con
riferimento al mancato accertamento del dolo specifico necessario
all’integrazione della citata circostanza. Difettano infatti ad avviso dei ricorrenti
elementi di sicura affidabilità dimostrativa che la finalità di agevolare il sodalizio
abbia costituito motivo specifico della spinta criminosa. La stessa sentenza
impugnata individua del resto due profili di interesse personale perseguiti per il
tramite delle condotte contestate, laddove lo stesso provvedimento valorizza ai
5

Beach S.r.l., ad apporre la sua firma sugli atti di trasferimento, allorché per la

fini della configurazione dell’aggravante in questione l’abitualità dei collegamenti
tra il ricorrente Basco Antonio e il Fasciani e non il necessario rapporto e/o
cointeressenza tra ciascuno dei ricorrenti e la cosca facente capo alla famiglia
Fasciani.
E) Con motivo comune ai ricorsi di Basco Antonio, Basco Giovanna, Carbone
Daniele e Piselli Maria Luisa,

apparenza della motivazione in ordine al

trattamento sanzionatorio, in quanto la sentenza impugnata individua la gravità

suoi effetti in modo del tutto autonomo rispetto alla dosimetria della pena base,
e stigmatizza due elementi (la protrazione nel tempo delle condotte e le
cointeressenze dei Basco col Fasciani) di cui non v’è traccia nelle sentenze di
merito. La ricorrente Piselli valorizza inoltre la mancanza assoluta di prova circa
un suo qualsivoglia rapporto con membri della famiglia Fasciani e l’assenza,
anch’essa totale, di ogni iniziativa o partecipazione ad attività sociali o
imprenditoriali.
F) Con motivo proprio alla sua posizione, Basco Giovanna deduce inoltre
mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine al diniego del beneficio
della sospensione condizionale della pena a lei inflitta per il solo reato di cui al
capo O dell’imputazione, laddove la sentenza impugnata giustifica quel diniego
con la protrazione nel tempo della condotta, così obliterando proprio la
limitazione di quella condotta al solo contratto di affitto dello stabilimento
balneare sottoscritto dal proprio marito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Diego Rossi è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo di ricorso rappresentano infatti la mera
riproposizione di doglianze di merito già compiutamente esaminate e
correttamente risolte dalla Corte territoriale seguendo un percorso
argomentativo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici.
Ciò vale in primo luogo quanto all’esistenza dell’organizzazione criminale in
questione e alla partecipazione del ricorrente a quel sodalizio, descritto al capo
D. Contrariamente agli assunti del ricorrente, la sentenza deduce l’esistenza
dell’associazione ed il ruolo svolto al suo interno dal Rossi non già solo dalle
dichiarazioni del collaboratore Sebastiano Cassia – che la stessa Corte territoriale
descrive quali semplice cornice di riferimento di numerosi elementi di prova
dotati di autonoma capacità dimostrativa – e della teste Alina Alexa, bensì da
plurimi e convergenti, ulteriori apporti probatori (p. 42 e ss.). A tale riguardo,
6

del fatto alla luce della circostanza aggravante contestata, che peraltro dispiega i

appare tutt’altro che travisato il tenore delle intercettazioni telefoniche e
ambientali, nonché delle lettere attribuite ad Alessandro Fasciani e degli appunti
sequestrati a Riccardo Sibio, che la Corte territoriale sottopone ad attenta ed
esatta valutazione, anche alla stregua degli altri elementi di prova acquisiti al
fascicolo del giudizio abbreviato (p. 43-47, ove richiamo all’arresto di Alessandro
Fasciani in Spagna; al chiaro significato degli appunti sequestrati al Sibio proprio

dalla deposizione della sua accompagnatrice e pienamente riscontrate
dall’attività di p.g.; alle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali;
ai precisi riferimenti contenuti in una delle lettere a firma di Alessandro Fasciani
al coinvolgimento del Rossi nell’associazione).
Congruamente motivati risultano anche la determinazione del trattamento
sanzionatorio, peraltro contenuto nel minimo edittale, e il diniego delle
attenuanti generiche in ragione della dimensione dell’organizzazione, della
rilevante quantità delle sostanze stupefacenti trattate, del ruolo tutt’altro che
marginale del ricorrente, dell’intensità del dolo e della sua spiccata capacità a
delinquere (p. 48 e s.).
Generico deve invece ritenersi il terzo motivo di ricorso. La previsione
dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., nel testo novellato ad opera
dalla legge n. 46 del 2006, pone infatti a carico del ricorrente un peculiare onere
di inequivoca “individuazione” e di specifica “rappresentazione” degli atti
processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da
assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi:
integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia,
precisa identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo processuale di
merito, “et similia”, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del
ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e
591 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, Mutti, Rv. 246499; Sez. 3,
n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013,
Natale e altri, Rv. 256723). Nel caso di specie, alla stregua del principio testé
richiamato, all’individuazione dell’atto non si è accompagnata una sua idonea
rappresentazione, sicché il ricorso si appalesa anche sotto questo profilo
inammissibile.

2. Sono inammissibili anche í ricorsi proposti nell’interesse di

Basco

Antonio, Basco Giovanna, Carbone Daniele e Piselli Maria Luisa.
2.1. Devono in particolare ritenersi generici i motivi descritti al punto 3.,
lettere A e B dell’esposizione in fatto.
7

al ritorno dal suo viaggio in Spagna, le cui finalità sono chiaramente descritte

Invero, quelle doglianze non si confrontano con l’articolata e completa
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei
reati di interposizione fittizia contestati ai capi O e 01 dell’imputazione con
riferimento alla perdurante gestione dello stabilimento balneare “Il Village” da
parte del clan Fasciani per tutto il periodo di durata del contratto di affitto di
azienda stipulato tra l’amministratore giudiziario e la Dr. Fish S.r.l. e alla
schermatura del cespite affittato e delle relative concessioni demaniali per il

Group S.p.a. e della Malibu Beach S.r.l., pure formalmente facente capo alla
famiglia Basco, veicolo utilizzato per riportare quei beni sotto il dominio di
società appositamente costituite nell’interesse dei Fasciani.
Al riguardo, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale appare
coerente, completa e immune da qualsivoglia censura di illogicità, essendo
ancorata su precise risultanze processuali correttamente individuate e valutate,
dalle quali risultano in modo concludente, da un lato, le risalenti cointeressenze
economiche e i rapporti criminali e personali tra Antonio Basco e Carmine
Fasciani (cointeressenze riguardanti anche la stessa Dr. Fish S.r.l., il Basco
essendo tra l’altro pienamente consapevole dell’esistenza e dell’operatività del
sodalizio capeggiato dal Fasciani – p. 54 e ss.), e, dall’altro, la gestione dello
stabilimento balneare in questione da parte della famiglia Fasciani anche una
volta stipulato il contratto d’affitto di azienda e fino alla retrocessione di quel
cespite ai Fasciani a seguito dell’operazione descritta al capo 01 (p. 50 e ss.).
Tale restituzione, realizzata per mezzo della cessione delle concessioni demaniali
relative allo stabilimento de quo dalla Malibu Beach S.r.l. alle quattro aziende
indicate dal Fasciani, è correttamente interpretata dal giudice d’appello come
conferma del carattere fittizio dell’interposizione dei Basco nella gestione di
quello stabilimento nel momento in cui i Fasciani vengono legalmente estromessi
dall’amministrazione del bene a seguito dell’intervenuto sequestro giudiziale (p.
51 e ss.).
La sentenza d’appello giustifica in modo puntuale ed esauriente sia la
rilevanza del contratto di affitto di azienda dello stabilimento balneare “Il Village”
per il permanere del regime di signoria sul bene da parte del titolare effettivo (p.
50), sia la finalizzazione allo scopo di schermare quel bene e le corrispondenti
concessioni demaniali della complessa operazione societaria avviata con la
costituzione della Emmediesse Group S.p.a. – nel cui patrimonio confluirà proprio
la Dr. Fish S.r.l. intestata a Giovanna Basco e al marito Daniele Carbone e
titolare dell’affitto di azienda del citato stabilimento balneare – da cui gemmerà
la Malibu Beach S.r.l., pure formalmente facente capo alla famiglia Basco e
8

tramite dell’operazione societaria avviata con la costituzione della Emmediesse

veicolo consapevolmente utilizzato per riportare quei cespiti (stabilimento
balneare e concessioni demaniali) sotto il dominio di società appositamente
costituite nell’interesse dei Fasciani secondo le espresse indicazioni fornite dal
capoclan (p. 51 e ss. – p. 61 e s. – p. 65 – p. 67 e s.).
La sentenza impugnata offre inoltre adeguata risposta alla questione,
anch’essa già proposta in appello, di un preteso conflitto di interessi tra Antonio
Basco e Carmine Fasciani in conseguenza della rescissione anticipata del

economici personalmente assunti dai ricorrenti per la realizzazione di migliorie e
la gestione dello stabilimento balneare incompatibile con un loro ammortamento
nel corso del periodo di durata annuale del contratto d’affitto e pertanto essi
stessi sintomatici della fittizia interposizione delle società intestate ai componenti
della famiglia Basco (p. 52 – p. 62).
2.2. Il motivo, comune ai ricorsi in esame, concernente l’asserita violazione
dell’art. 521 cod. proc. pen. per le imputazioni di cui ai capi O e 01 è
manifestamente infondato.
La ricostruzione dei fatti oggetto di quelle imputazioni operata dalle
sentenze di merito consente invero di escludere la lamentata mancanza di
correlazione tra accusa e sentenza.
Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è infatti funzionale
alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato; ne consegue che la violazione
di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova,
rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo
d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato
ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140

de/ 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802).
Nulla di tutto questo nel caso di specie. I fatti ritenuti nella decisione, ed in
particolare l’interposizione fittizia della Dr. Fish S.r.l. – facente formalmente capo
a Daniele Carbone e a Giovanna Basco – operata attraverso la stipula del più
volte citato contratto di affitto di azienda dello stabilimento balneare di proprietà
della “Il Porticciolo S.r.l.” al fine di consentire il permanere del regime di signoria
sul bene da parte del titolare effettivo, nonché la funzionalità della complessa
operazione societaria avviata con la costituzione della Emmediesse Group S.p.a.
– nel cui patrimonio confluirà proprio la Dr. Fish S.r.l. – e proseguita con la
creazione della Malibu Beach S.r.l., utilizzata per schermare l’effettiva titolarità
dello stabilimento balneare e delle concessioni demaniali secondo le espresse
indicazioni fornite da Carmine Fasciani, corrispondono invero a quelli contestati

9

contratto d’affitto d’azienda, laddove ritiene l’ammontare degli impegni

ai capi O e 01 dell’imputazione, sui quali pertanto tutti i ricorrenti hanno avuto
modo di esercitare, ed hanno in effetti compiutamente esercitato, le loro difese.
2.3. Il motivo, comune a tutti ricorsi, relativo all’aggravante di cui all’art. 7
d.l. 152/1991 rappresenta per ciascuno dei ricorrenti la mera riproposizione di
analoga censura proposta in sede di appello, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata sul punto del tutto adeguata e immune da vizi logici e
giuridici.

per il quale la Corte territoriale evidenzia a più riprese i risalenti rapporti
personali e criminali e le cointeressenze illecite con Carmine Fasciani, nonché la
sua continua disponibilità a dare seguito alle sollecitazioni volte a schermare le
attività più redditizie e patrimonialmente rilevanti del clan facente capo allo
stesso Fasciani – del quale il ricorrente ben conosce le attività, i metodi mafiosi e
l’influenza sul territorio – in attuazione di un rapporto di intima vicinanza e di
condivisione delle scelte strategiche del sodalizio (vedi, in particolare, p. 51 e s.
– p. 54 e ss.). Pertanto, appare pienamente giustificata la valutazione operata
dalla Corte territoriale, sia in ordine alla ritenuta condotta agevolativa che in
relazione alla volontà diretta e specifica del ricorrente di agevolare il sodalizio, i
cui interessi del resto coincidono in modo effettivo e immediato con quelli
dell’unico capo (vedi, in particolare, p. 56 e s., ove si rinviene corretta
applicazione dei principi di diritto affermati da Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015,
Cannizzaro, Rv. 265359; Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, B. e altro, Rv. 258868,
secondo cui in tema di agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo
mafioso, la circostanza aggravante prevista dall’art.7 D.L. 13 maggio 1991,
n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua
configurazione il dolo specifico di favorire l’associazione, con la conseguenza che
questo fine deve essere l’obiettivo “diretto” della condotta, non rilevando
possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di
vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva ed
immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli
dell’organizzazione).
La censura in esame ha trovato esauriente risposta nella sentenza
impugnata anche per gli altri ricorrenti. Al netto del richiamo correttamente
operato, per quanto di utilità, alle argomentazioni svolte per Antonio Basco, la
motivazione della sentenza è specificamente e congruamente integrata su tutti i
punti testé evocati sia per quanto attiene Daniele Carbone – rispetto al quale la
Corte territoriale richiama e giustifica la piena consapevolezza della riferibilità dei
beni schermati al Fasciani; l’adesione alle scelte imprenditoriali del suocero; la
10

Ciò vale in primo luogo ed in particolar modo per il ricorrente Basco Antonio,

consapevolezza del ruolo di vertice del Fasciani nel sodalizio mafioso agevolato,
con il quale il ricorrente intrattiene un rapporto caratterizzato dal totale
asservimento alle scelte del capo-clan; nonché il numero e l’intensità dei rapporti
direttamente intercorsi con il Fasciani e con le di lui figlie, anch’esse associate al
sodalizio – sia per quanto riguarda la moglie e la suocera del Carbone
(rispettivamente moglie e figlia di Basco Antonio; vedi, rispettivamente, p. 66 e

2.4. Contrariamente agli assunti dei ricorrenti, la motivazione della sentenza
impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio applicato a ciascuno di essi è
tutt’altro che apparente. La sentenza individua infatti per ognuno dei ricorrenti
(vedi per Basco Antonio p. 57 e s.; per Carbone Daniele p. 64 e s., anche in
riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;
per Basco Giovanna p. 66 e s., anche a seguito della riduzione di pena
conseguente all’assoluzione dal reato di cui al capo 01 dell’imputazione, pure per
quanto attiene al diniego della sospensione condizionale della pena; per Piselli
Maria Luisa p. 68 e s., ove richiamo al ruolo essenziale della ricorrente nella
commissione del reato a lei contestato e corretta valorizzazione delle modalità
della condotta e della rilevanza del danno) specifici elementi di gravità delle
condotte contestate – anche ulteriori rispetto alla ritenuta aggravante, del resto
suscettibile di essere autonomamente considerata dal giudice sia per la
determinazione della pena base che per il diniego delle attenuanti generiche stigmatizzando tra l’altro due circostanze – la protrazione nel tempo delle
condotte e le cointeressenze dei Basco coi Fasciani – ampiamente descritti e
giustificati nel provvedimento attaccato.
I ricorsi in questione si palesano dunque, anche sotto questi profili, preclusi, in
quanto ripetitivi di censure di merito che hanno trovato adeguata risposta nella
sentenza impugnata, e, comunque e in modo autonomo, manifestamente
infondati.
2.5. Per le medesime ragioni deve ritenersi inammissibile il motivo, proprio
al ricorso di Basco Giovanna, relativo al diniego del beneficio della sospensione
condizionale della pena, che la sentenza giustifica in modo puntuale ed
esauriente (p. 67) con la comprovata protrazione nel tempo della condotta per la
quale è intervenuta condanna (capo 0), realizzata con artifici societari e
commerciali più volte e in dettaglio riferiti e descritti nel provvedimento
impugnato.

All’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. peri. e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel
11

p. 68).

grado dalle parti civili che, nei confronti di ciascuno di essi, ne hanno fatto
richiesta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.500,00 in favore

Condanna i ricorrenti a rifondere le spese sostenute dalla parte civile
Regione Lazio, che liquida in complessivi Euro 5.400,00 oltre spese generali nella
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Condanna altresì Basco Antonio, Basco Giovanna, Carbone Daniele e Piselli
Maria Luisa a rifondere le spese sostenute dalle parti civili Libera, Associazioni,
Nomi e Numeri contro le mafie, Alilacco-SOS Impresa, Associazione Nazionale
per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “Antonino Caponnetto”, liquidando per
ciascuna la somma di Euro 4.800,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei rispettivi difensori dichiaratisi
antistatari.

Così deciso il 9/6/2016.

della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA