Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28612 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28612 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Trivelloni Roberto, nato il giorno 18
maggio 1963, avverso la sentenza 22 settembre 2011 della Corte di appello
di L’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Giuseppe Volpe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Trivelloni Roberto ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la
sentenza 22 settembre 2011 della Corte di appello di L’Aquila che ha
confermato al sentenza 6 novembre 2009 del Tribunale monocratico di
Teramo, di condanna per il reato di evasione commesso il 5 novembre
2008.

Data Udienza: 05/06/2013

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Con un unico motivo di impugnazione si prospetta inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità, violazione di legge e/o
manifesta illogicità della motivazione.
In particolare si deduce testualmente “violazione dei diritti di difesa
poiché, all’udienza del 6 febbraio 2009 in cui è stata svolta attività
cagionata una lesione o una menomazione al diritto medesimo in quanto “il
Giudice monocratico non ha svolto una mera attività di smistamento del
processo alla presenza di un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art.
97, comma IV, c.p.p.”.
Rileva il ricorso che il difensore “aveva comunicato tempestivamente
la richiesta dì rinvio, dichiarando il motivo dell’assenza dell’imputato,
comunicando dove egli si trovava ed il perché, chiedendo pertanto si
provvedesse a breve rinvio non essendoci problemi di prescrizione del reato”.
Il motivo è palesemente infondato.
Il Trivelloni risulta imputato ed è stato giudicato in primo grado, il 6
febbraio 2009, dal Tribunale di Teramo per il reato di evasione dal luogo
degli arresti domiciliari. Per il Trivelloni, nella stessa data, era stata fissata
avanti al Tribunale di Giulianova l’udienza nel procedimento penale per il
reato che aveva determinato la misura cautelare e la successiva evasione.
L’udienza del 6 febbraio 2009 avanti al Tribunale di Teramo si è
svolta, come risulta dal verbale, in assenza dell’imputato “per rinuncia” e,
non presente il difensore di fiducia avv. Aloe, era stato nominato un
difensore d’ufficio il quale aveva insistito per l’accoglimento della richiesta di
rinvio, formulata dall’avv. Aloè e fondata sulla circostanza dell’avvenuta
contemporanea fissazione di altra udienza a carico del Trivelloni avanti il
Tribunale di Giulianova e nella quale l’imputato aveva nominato come
difensore lo stesso Aloè.
Risulta pure agli atti che il Tribunale di Teramo con ordinanza nella
stessa data ha respinto la richiesta di rinvio, motivando la sua decisione con
il fatto che “l’impedimento risulta assunto prima nel presente procedimento”.
Tanto premesso ritiene il Collegio che la gravata sentenza abbia
spiegato in termini giuridicamente ineccepibili l’infondatezza della questione

dibattimentale che ha inciso sul processo e sulla decisione finale”, è stata

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proposta, rilevando e argomentando in quattro gruppi di ragioni la
correttezza della decisione del primo giudice, rilevando nell’ordine:
a) che la specificazione, nella dichiarazione dell’imputato, anche della
ragione della rinuncia (e, cioè, che il detenuto era impegnato dinanzi alla
sezione distaccata di Giullanova) non annulla il significato della scelta di non
presente in entrambi i processi (com’era suo diritto), rappresentare
l’impedimento e manifestare la propria volontà; decidendo di rinunciare a
comparire in un processo, invece, esercitò un’opzione oggi non più
sindacabile;
b) che, con riferimento alla posizione del difensore, vi è stata sicura
intempestività dell’istanza di rinvio (dovendosi fare riferimento, ovviamente,
al deposito dell’istanza scritta, e non a eventuali, indimostrati e insignificanti
colloqui in formali col magistrato procedente): nel caso di specie, l’Aw. Aloè
era a conoscenza del procedimento sin dal 19 dicembre 2008, per come
risulta dal verbale di rinvio del processo dinanzi alla sezione distaccate di
Giulianova;
c) che, comunque, nell’istanza di rinvio non si è fatta alcuna menzione
delle ragioni in forza delle quali l’Avv. Aloè non potesse delegare alcun
sostituto processuale (nell’uno o nell’altro processo);
d) che il difensore avv. Aloè, al momento del rinvio dell’udienza
dinanzi alla Sezione distaccata di Giulianova ben avrebbe potuto
rappresentare – in quanto presente in aula – il concomitante e preesistente
impegno.
Premesse e conclusioni della Corte di appello con le quali, comunque,
non si è confrontato il ricorrente nella sua impugnazione, con conseguente
inammissibilità della stessa.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C.
1000,00 (mille).

presenziare: il Trivelloni avrebbe dovuto e potuto, se avesse voluto essere

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P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il giorno 5 giugno 2013

consigliere estensore

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