Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28610 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28610 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARFORA SALVATORE N. IL 18/03/1980
avverso l’ordinanza n. 6433/2015 TRIB. LIBERTA di NAPOLI, del
17/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
xuirh.„ e.54 ‘,11-lyre/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/06/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, sezione per il
riesame, ha rigettato l’appello proposto da Carfora Salvatore avverso il
provvedimento con il quale la Corte di Appello di Napoli ha respinto la richiesta di
revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere,
avanzata invocando l’inefficacia della medesima per decorrenza del termine
massimo di custodia cautelare.
A fondamento del rigetto il Tribunale ha posto l’esistenza di un giudicato

sede di appello, non vi é stato annullamento da parte della Corte di cassazione
(reato ex art. 74 T.U. Stup.), ritenendo che debba darsi luogo all’esecuzione
della inflitta pena di dodici anni di reclusione; ed ha ritenuto comunque
persistenti le esigenze cautelari in ragione del carattere abituale dell’attività
illecita del Carfora, a riguardo del quale anche i precedenti penali impongono un
negativo giudizio prognostico.
Ha aggiunto che, essendo la restrizione della libertà personale imposta dal
titolo concernente il più grave reato, l’istante non ha interesse ad ottenere un
provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase in
ordine ai reati meno gravi, per i quali pende giudizio di appello in sede di rinvio.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Ferdinando Striano.
2.1. Questi ha premesso che il Carfora é stato tratto a giudizio per i reati
rubricati sub B) [artt. 74 T.U. Stup. e 7 I. 203/91], Ni), V2), T2), [artt. 73 T.U.
Stup. e 7 I. 203/91], fatti per i quali é in custodia cautelare in carcere dal
20.1.2010; che con sentenza del 29.4.2013 la Corte di Appello di Napoli ha
inflitto al medesimo la pena di undici anni e quattro mesi di reclusione; che la
sentenza é stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio limitatamente ai
capi V2) e T2), alle circostanze e alla determinazione della pena; che l’imputato
aveva presentato istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per i
capi T2) e V2) per essere decorsi i termini di durata della misura della fase di
appello, e aveva richiesto la sostituzione della misura in relazione ai capi B) ed
N1) con quella degli arresti domiciliari.
Quindi con un primo motivo l’esponente ha dedotto violazione dell’art. 303,
co. 1 lett. d) e co. 4 cod. proc. pen., in relazione a quanto ritenuto per i reati sub
B) e Ni), perché non si é tenuto conto che in caso di giudicato parziale sulla
responsabilità dell’imputato i termini sono quelli stabiliti per la durata massima
dal citato comma quarto dell’art. 303 cod. proc. pen.; inoltre il Tribunale ha fatto
riferimento ad una pena di dodici anni di reclusione che non tiene conto

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parziale avente ad oggetto i reati per i quali, pronunciata condanna anche in

dell’annullamento con rinvio anche in relazione alle circostanze del reato e che é
superiore a quella realmente inflitta dalla Corte di Appello.
Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 303, co. 2 e 304, co. 6
cod. proc. pen. in relazione ai capi T2) e V2) per essere decorso il termine
massimo di fase.
Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’onere di motivazione in
relazione al quadro cautelare perché il Tribunale ha valorizzato i precedenti
penali del Carfora senza tener conto di ulteriori circostanze quali il

eseguire i richiesti arresti domiciliari a 600 km. di distanza da quello di
commissione dei reati, il disposto annullamento della condanna per due dei reatifine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo motivo é inammissibile perché propone per la prima volta al
giudice di legittimità il tema della decorrenza dei termini di fase in relazione ai
capi B) ed Ni). L’istanza dalla quale ha preso le mosse in ultima analisi anche il
presente procedimento – si intende quella indirizzata alla Corte di Appello che
procedeva quale giudice del rinvio -, quanto ai capi B) ed Ni), era volta
unicamente ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura per ragioni
concernenti le esigenze cautelari; mentre l’inefficacia per decorrenza dei termini
di durata della misura era stata avanzata per i diversi reati di cui agli ulteriori
capi di imputazione. Palese, quindi, la novità del motivo oggi proposto a questa
Corte; e la conseguente inammissibilità (cfr. Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014 dep. 13/10/2014, Perdeichuk, Rv. 261243, che ha ritenuto inammissibile il
ricorso per cassazione proposto per mancanza di motivazione sui gravi indizi di
colpevolezza successivamente alla presentazione di richiesta di riesame per
motivi attinenti alle sole esigenze cautelari).
3.2. Il secondo motivo é infondato.
Per quanto concerne la decorrenza dei termini di fase in relazione ai reati
sub T2) e V2), non é rinvenibile alcuna violazione di legge nel giudizio del
Tribunale, il quale ha correttamente ritenuto la carenza di interesse al
provvedimento richiesto, posto che la giurisprudenza di legittimità é consolidata
nel senso che nell’ipotesi in cui la restrizione dello “status libertatis” debba
protrarsi per altro reato più grave, l’imputato non ha interesse ad ottenere un
provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase della
custodia cautelare in ordine al reato meno grave, salvo che prospetti l’esistenza
di un interesse concreto ed attuale all’adozione di tale pronuncia (Sez. 6, n. 9923
del 30/01/2014 – dep. 28/02/2014, Calarco, Rv. 259113; negli stessi termini

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comportamento tenuto durante la detenzione, la localizzazione del luogo ove

Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2009 – dep. 21/01/2009, Salafia, Rv. 242587; e ancor
prima Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002 – dep. 10/07/2002, Fiorenti, Rv.
221657).
Nel caso di specie la misura cautelare risulta connessa anche al più grave
reato di cui al capo B) che, si ripete, non é stato colpito dalla pronuncia di
annullamento e per il quale il Tribunale per il riesame ha ribadito la sussistenza
dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
3.3. A tal ultimo proposito, va ritenuta l’infondatezza anche del terzo motivo

che a riguardo della motivazione sull’adeguatezza della misura applicata, al
giudice é richiesto di indicare soltanto gli elementi specifici che, nel caso
concreto, fanno ragionevolmente ritenere che quella applicata sia la misura più
idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari. In particolare, quando venga
adottata la misura custodiale di massimo rigore, non è necessaria l’analitica
dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, essendo
invece sufficiente l’indicazione, da parte del giudice, con argomenti logicogiuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché
dalla personalità dell’indagato, degli elementi specifici che inducono
ragionevolmente a ritenere detta custodia quale misura più adeguata al fine di
impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo così assorbita
l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (così, in
motivazione, Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 – dep. 27/01/2014, Tripicchio e
altri, Rv. 258053).
Il motivo in esame non considera che della localizzazione dei richiesti arresti
domiciliari il Tribunale ha operato la valutazione, ritenendo con motivazione non
manifestamente illogica che si tratti di un dato recessivo rispetto alla spiccata
pericolosità sociale del Carfora, quale espressa dai precedenti penali. Quanto al
comportamento tenuto durante la detenzione, si tratta di circostanza che non é
dimostrato sia stata portata all’attenzione del giudice della cautela. Di nessun
rilievo, poi, risulta l’annullamento per i capi T2) e V2), posto che esso é stato con
rinvio e quindi non vi é un giudicato sull’assenza di responsabilità dell’imputato
in ordine ai medesimi.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.
Va disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.

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di ricorso, ancora relativo ai capi B) ed N1). In linea generale giova osservare

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/6/2016.

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