Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2861 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2861 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VACCA MIRCO N. IL 24/12/1983
avverso la sentenza n. 7291/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

1. Vacca Mirco, con la sentenza di cui in epigrafe, assolto dal reato di
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato d’ebbrezza
alcolica, e giudicato colpevole del reato di rifiuto di sottoposizione
all’alcoltest, con condanna alla pena di giustizia, denunzia violazione di
legge e vizio motivazionale deducendo che il reato per il quale l’imputato
era stato giudicato colpevole era stato abrogato prima della commissione
del fatto; che in motivazione era stato giudicato sussistente il reato di cui
al comma 8 dell’art. 187, cod. della str., mai contestato; che in ordine
alla perpetrazione di quest’ultimo reato non v’era prova alcuna; che,
nonostante lo stesso imputato si fosse dichiarato alcolista cronico la Corte
territoriale aveva omesso di verificare l’imputabilità del medesimo.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , cod. proc. pen. in quanto sommamente aspecifiche e
generiche, oltre che inconcludenti.
2.1. Non v’è dubbio di sorta che il riferimento effettuato in parte motiva
al comma 8 dell’art. 187, cod. della str. sia dovuto ad una mera svista
materiale, essendo evidente dal contesto della sentenza nel suo insieme
(imputazione, tenore complessivo della motivazione e dispositivo) che il
reato ritenuto è quello del rifiuto di cui in premessa. L’ipotesi, al tempo
della commissione (17/12/2008) costituiva indubbiamente reato, in
quanto, abrogato il comma in parola dal D.L. 3.8.2007, n. 117, conv.
nella legge 2.10.20017, n. 160, l’ipotesi di reato è stata successivamente
reintrodotta ad opera del D.L. 23/5/2008, n. 92, conv. nella legge
24.7.2008, n. 125.
2.2. Il dubbio avanzato solo con il ricorso per cassazione in ordine alla
capacità d’intendere e di volere, oltre che, appunto, nuovo, appare di più
che evidente infondatezza: che il Vacca debba considerarsi portatore
della patologia invalidante dell’assuntore cronico di sostanze alcoliche
appare un mero asserto labiale del medesimo, che non ha trovato
appiglio di sorta nel processo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle a ende.
Così dec o in orna, 11 novembre 2015
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