Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28609 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28609 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRO VINCENZO N. IL 24/03/1976
avverso l’ordinanza n. 6785/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
le /sentite le conclusioni del PG Dott.e 902:4. e.(04:dt..
Jr.:49740/

Uditi difensotAvv.itua i

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza resa il 16 dicembre
2015, rigettava l’appello proposto nell’interesse di Vincenzo Ferro, confermando
per effetto l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata
rigettata l’istanza avanzata per conto del Ferro e tesa a ottenere la sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari.

80 del D.P.R. 309/1990; nell’ordinanza del Tribunale del Riesame egli viene
indicato come soggetto pienamente inserito in un’associazione criminosa di
ampia portata, tuttora operativa nei comuni di Qualiano, Villaricca e Marano di
Napoli, e dedita a un allarmante traffico di ingenti quantitativi di sostanze
stupefacenti. La valutazione sottoposta al collegio del Riesame era riferita alle
sole esigenze cautelari, essendo già intervenuta sentenza di condanna a carico
del Ferro, e si é appuntata in particolare sul rischio di recidivanza, ritenuto
tuttora sussistente dal Tribunale adìto sia in relazione alla già descritta
collocazione criminale del Ferro, sia in relazione ai suoi pessimi precedenti penali
(fra cui é anche richiamata la sua partecipazione ad un’associazione mafiosa),
sia al fatto che lo stesso giudicabile é sottoposto ad altro procedimento penale
per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, avanti
di Palermo, nel quale é stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione.
Di qui la decisione di rigettare la richiesta di sostituzione della misura
inframuraria con quella domiciliare, sia pure in luogo distante da quelli in cui
furono commessi i reati e pur a fronte delle precarie condizioni di salute della
figlia, addotte dal Ferro allo scopo di ottenere un più mite trattamento cautelare.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Ferro, per il tramite del suo
difensore di fiducia.
Nell’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge
processuale e vizio di motivazione, l’esponente lamenta che il Tribunale adìto
non ha fornito motivazione in ordine al rigetto dell’istanza, pur formulata
nell’appello, di sottoposizione al regime degli arresti domiciliari anche con
supporto di controllo a distanza (braccialetto elettronico); deduce altresì il
ricorrente che la decisione a lui avversa é interenuta in violazione del

novum

legislativo costituito dalla legge n. 47/2015, che prevede che le esigenze
cautelari sottese all’applicazione di una misura debbono essere non solo
concrete, ma altresì attuali, e non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del titolo di reato per cui si procede. Inoltre, sempre in base alla novella
2

Nel procedimento a quo, il Ferro risponde di reati p. e p. dagli artt. 73, 74 e

legislativa sopra richiamata, la misura della custodia cautelare in carcere ha
carattere di extrema ratio e può essere applicata soltanto quando le altre misure
coercitive e interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultano
inadeguate.
Nella specie, osserva l’esponente, oltre alla disponibilità a sottoporsi agli
arresti domiciliari in luogo distante da quelli ove i reati furono commessi (come
già concesso dall’A.G. palermitana allo stesso ricorrente in altro procedimento
per reato associativo commesso in epoca successiva), anche con controllo

l’associazione criminale di cui l’esponente ha fatto parte avrebbe cessato di
operare nel marzo 2011, essendo apodittico quanto affermato dal Tribunale circa
la perdurante operatività della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato.
Va premesso che il ricorrente, nel postulare un più favorevole regime
cautelare, ai fini del superamento della presunzione iuris tantum di adeguatezza
della misura inframuraria – vigente per il contestato reato p. e p. dall’art. 74,
D.P.R. 309/1990 – non ha assolto all’onere di allegare elementi specifici atti a
dimostrare che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre
misure (sul punto vds. il principio in tal senso affermato da Sez. 1, n. 30734 del
09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388).

2. A fronte di ciò, la motivazione resa dal Tribunale napoletano rende
esaustivamente ragione dell’inidoneità di qualsivoglia misura gradata a
fronteggiare il rischio di recidivanza, consistente nella potenzialità criminosa
dimostrata nel tempo dal Ferro, pluripregiudicato anche per reati associativi di
tipo mafioso e tuttora sottoposto a procedimento penale avanti altra A.G., per
reati associativi nell’ambito del traffico di stupefacenti. Correttamente il
Tribunale adìto ha inoltre evidenziato che le suddette modalità e caratteristiche
delle condotte criminose del ricorrente, non limitate a una determinata zona del
territorio nazionale, svuotano di contenuto l’argomento riguardante la proposta
restrizione domiciliare in zona diversa da quelle ove i reati furono commessi.
Di qui la fondatezza dell’assunto recepito nell’ordinanza impugnata, con cui
si esclude che al Ferro possa essere concesso, in sostituzione dell’attuale misura
inframuraria, il regime di restrizione domiciliare ex art. 284 cod.proc.pen., sia
pure con controllo elettronico a distanza, non essendo tale misura idonea, nel
suo caso, a rassicurare in ordine all’interruzione dei suoi contatti con l’ambiente

mediante braccialetto elettronico, vi é da considerare anche la circostanza che

malavitoso; ciò anche perché, evidenzia il Tribunale adìto, la storia giudiziaria del
ricorrente é dimostrativa della sua estrema pericolosità sociale e della
conseguente sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, sì che sarebbe
inidonea qualsiasi forma di restrizione basata su elementi di fiduciarietà.

3. Si rammenta al riguardo che, in tema di richiesta di sostituzione di misura
cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015,
n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione

dovendosi altresì valutare le peculiarità dell’intera vicenda cautelare (cfr. Sez. 4,
n. 5700 del 02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949, in riferimento a una fattispecie
per la quale, come nel caso di che trattasi, la Corte ha ritenuto persistente il
pericolo di recidiva in considerazione delle gravi e numerose fattispecie criminose
contestate a fronte dell’assenza di elementi idonei a mutare il quadro cautelare).
Nella specie, al di là della retrodatazione temporale della cessazione del sodalizio
criminoso suggerita dal ricorrente, deve considerarsi, in un’ottica valutativa
complessiva, che il Ferro risulta avere fra l’altro, nella sua pessima biografia
penale, precedenti per reati associativi di tipo mafioso, ed é sottoposto a
procedimento avanti altra A.G. procedente per altri reati associativi indicati come
successivi rispetto a quelli oggetto del procedimento pendente a Napoli: da ciò
traspare evidente la persistente inclinazione del Ferro a commettere reati di tipo
associativo di particolare gravità; ed é quindi dimostrato che il ricorrente, pur a
fronte di precedenti statuizioni sanzionatorie o cautelari, mantiene nel tempo i
contatti con ambienti di notevole spessore malavitoso. Ciò non consente di fare
alcun affidamento sulla sua resipiscenza e sulla sua osservanza alle prescrizioni
connesse a misure meno afflittive di quella attualmente applicatagli.
Va ricordato inoltre, con riferimento alla censura riferita alla dedotta carenza
motivazionale dell’impugnata ordinanza in punto di inidoneità del controllo
elettronico a distanza, che, secondo l’orientamento espresso in sede di legittimità
in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto
elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di
esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice,
ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia
ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì
motivare sull’inidoneità degli arresti pur connotati dall’adozione di tale
braccialetto (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Masella, Rv. 265891).
Si soggiunge che tale forma di controllo elettronico a distanza consente
unicamente di monitorare l’ubicazione fisica del soggetto controllato, ma non
anche il tipo di attività, eventualmente illecite, che questi può commettere anche
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di reati non é sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato

rimanendo presso il proprio domicilio: ed é evidente che, nel caso del Ferro, vi é
per le suesposte ragioni il pressante pericolo che ciò possa accadere, con
conseguente inidoneità di ogni misura diversa da quella carceraria a soddisfare le
esigenze di difesa sociale, come asserito correttamente e condivisibilmente dal
Tribunale del Riesame.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno

sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Va disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la
trasmissione del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario
competente, affinché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma

1-ter,

disp.att. del cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
La Corte dispone la trasmissione del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito Oall’art.
94, c. 1-ter disp.att. del c.p.p..
Così deciso in Roma il 7 giugno 2016.

2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non

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