Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28608 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28608 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
VENTRONE PAOLO N. IL 22/01/1976
MAFFUCCI ANGELO N. IL 26/04/1990
avverso la sentenza n. 538/2015 TRIBUNALE di URBINO, del
10/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVZ;
le /se.?tite le co clusioni del PG Dott.>£, au t,442.
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Data Udienza: 07/06/2016

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona ricorre
avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Urbino in composizione
monocratica, in data 10 novembre 2015, dichiarava non doversi procedere, ai
sensi dell’art. 469 comma 1-bis cod.proc.pen., nei confronti di Paolo Ventrone e
Angelo Maffucci in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, per la ritenuta
sussistenza della causa dì non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Manfré sostanza stupefacente del tipo manjuana, tra il febbraio e il marzo del
2014; al Maffucci si contesta di avere ceduto al Manfré sostanza stupefacente del
tipo hashish in cinque occasioni, tra il novembre 2012 e il giugno 2013. Ad
entrambi gli imputati i reati suddetti sono contestati

ex artt. 81, comma 2,

cod.pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

2. Quale unico motivo di ricorso, si lamenta l’inosservanza della legge
penale, con riferimento al fatto che l’art. 131-bis esclude la configurabilità della
particolare tenuità del fatto nel caso di condotte abituali: ipotesi, questa, che
secondo il P.G. esponente ricorre anche nel caso di specie, trattandosi di illeciti
contraddistinti da evidente continuazione interna.

3. Con memoria depositata il 1 giugno 2016, il difensore di Paolo Ventrone,
illustrando i motivi a sostegno della decisione impugnata dal Procuratore
generale presso la Corte dorica, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato e meritevole di accoglimento.
Risultando, infatti, pacifico che ad entrambi gli imputati sono contestate più
condotte di spaccio (costituenti ciascuna altrettanti reati, ritenuti avvinti nel
vincolo della continuazione ex art. 81 comma 2 cod.pen.).
Ora, la complessa elaborazione giurisprudenziale relativa alla causa di non
punibilità della particolare tenuità del fatto ha avuto recentemente un punto
d’approdo avanti le Sezioni Unite, che in subiecta materia hanno stabilito alcuni
principi fondamentali.
Ai particolari fini che qui interessano, la giurisprudenza apicale di legittimità
ha affrontato il tema della natura “abituale” del comportamento illecito, ostativa
al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis,
comma 3, cod.pen., nel caso in cui l’autore “abbia commesso più reati della
2

Al Ventrone é contestato di avere ceduto in tre occasioni a tale Gaetano

stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare
tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate”
Nello stabilire il principio secondo cui “il comportamento é abituale quando
l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre
quello oggetto del procedimento”, le Sezioni Unite hanno affermato tra l’altro,
quanto alla commissione di più reati della stessa indole, che “la pluralità dei reati
può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso

valutarne l’esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi
distinti reati della stessa indole, anche se tenui”; quanto invece all’attribuzione
del requisito dell’abitualità alle c.d. condotte plurime, hanno affermato che
“l’unica praticabile soluzione interpretativa é quella di ritenere che si sia fatto
riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute,
distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti”, portando poi ad
esempio di tale ipotesi “un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle
norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte
misure di prevenzione, da un consolidato regime di disinteresse per la
sicurezza”, fattispecie nella quale “la pluralità e magari la protrazione dei
comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale”
(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).

2. Ciò posto, nel caso di specie non vi é dubbio che sia ravvisabile, per
ambedue le imputazioni mosse ai giudicabili (plurime cessioni di stupefacente,
dunque violazioni della stessa indole, sia pure astrattamente qualificabili,
singolarmente, come di particolare tenuità), l’abitualità del comportamento
illecito nel senso indicato dalle Sezioni Unite: abitualità che si appalesa ostativa
al riconoscimento della causa di non punibilità ritenuta dal giudice urbinate e
censurata dal P.G. ricorrente.

3. Di tal che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di
Urbino in diversa composizione monocratica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Urbino per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2016
Il Consi ere te sore

Il Presidente

in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, é in grado di

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