Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28608 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28608 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VACCARGIU ADRIANO N. IL 06/12/1934
avverso la sentenza n. 72/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore qnera1e in persona del 9ott.
ow2
che ha concluso per I I

Udito, per I arte ci e, l’Avv
Uditi ensor

Data Udienza: 05/04/2013

1
Ritenuto in fatto
1.Adriano Vaccargiu impugna la sentenza della Corte d’appello di Cagliari con la quale è
stata confermata la decisione di primo grado, resa il 12 novembre 2009, che lo ha dichiarato
responsabile del delitto di minaccia e di calunnia commessi, l’uno il 26 ottobre 2003 e, l’altro, il
31 ottobre 2003.
La Corte d’appello ha escluso che fosse decorso il tempo di prescrizione, poiché nel
dibattimento di primo grado i termini di prescrizione sono stati sospesi su richiesta

all’entrata in vigore della legge 251 del 2005, per i quali non operava la durata massima di
sessanta giorni) e per 140 dal 10 novembre 2005 al 30 marzo 2006. Anche qui non si applica il
limite di 60 giorni, poiché i rinvii sono stati disposti prima dell’entrata in vigore della citata
legge del 2005).
Inoltre devono essere computate sospensioni di 60 giorni per i successivi, specificamente
indicati in sentenza.
Pertanto complessivamente il periodo di sospensione ammonta a 480 giorni, per tal
motivo il termine massimo di prescrizione, senza il computo delle sospensioni, per il capo a)
sarebbe decorso il 26 aprile 2011, mentre per il capo b) il 30 aprile 2011. Con il computo dei
480 gironi di sospensione, il capo a) spirerà il 9 e per il capo b) il 13 agosto 2012.
2.La difesa deduce:
-inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 159 c.p..
Ad avviso della difesa, la durata massima di 60 giorni di tutte le sospensioni, a differenza
di quanto affermato dalle Sezioni unite citate dalla Corte d’appello di Cagliari, avrebbe dovuto
essere applicato per tutti i rinvii.
La nuova disciplina va applicata integralmente per quanto concerne anche la parte
riguardante le modalità di calcolo dei rinvii di udienza.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è inammissibile.
Le censure proposte dal ricorrente riguardano soltanto l’asserita erroneità del calcolo dei
termini di prescrizione. Si rileva che i rinvii disposti anche prima dell’entrata in vigore della
legge 2005 n. 251 non avrebbero potuto che essere computati per un periodo non superiore a
sessanta giorni.
La questione è manifestamente infondata.
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della
disposizione per la quale, in caso di sospensione del processo per impedimento dell’imputato o
del suo difensore, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla
prevedibile cessazione dell’impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua

dell’imputato per 100 giorni dall’il gennaio 2005 al 21 aprile 2005( periodo antecedente

2
introduzione, avvenuta con la I. 5 dicembre 2005, n. 251 (Sez. un., 30 settembre 2010, dep. 7
dicembre 2010, n.43428).
3AI ricorso è , dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell’art.616
c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare
una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13
giugno 2000, n.186.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.

P.Q.M.

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