Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28606 del 07/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28606 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nei confronti di:
SALES ALESSANDRO nato il 18/07/1975 a ATRI
avverso la sentenza del 13/10/2015 del GIP TRIBUNALE DI L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del
Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso;
Data Udienza: 07/06/2016
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, a seguito
di patteggiamento,
ha applicato
a
Sales
Alessandro
la
pena
di
anni quattro mesi tre e giorni sei di reclusione ed Euro 18.489,00 di multa per il
reato di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione a
sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica di Brescia deducendo violazione di legge per non aver
il tribunale applicato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque.
3. Il ricorso è fondato. A norma dell’art. 445, comma 1, cod.proc.pen. come
modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, la condanna alla pena finale
superiore a due anni di reclusione non esclude l’applicazione delle pene
accessorie. Nel caso in esame, a norma dell’art.29, comma 1, cod. pen., alla
condanna doveva conseguire l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente
all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, statuizione che può essere pronunciata direttamente da questo
Collegio perché non comporta apprezzamenti di merito ed è prevista come
obbligatoria per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici
per la durata di anni cinque; pena accessoria che applica.
Così deciso il 7/06/2016
2.