Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28606 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28606 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO ANGELO N. IL 30/03/1964
avverso la sentenza n. 670/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
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Udito il Procuratore Gi erale in persona 91e1DTt.
che ha concluso per
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MrAgv, 4A Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. um,\)\iàsz Data Udienza: 05/04/2013 7(^ I 1
Ritenuto in fatto
1.Angelo Bruno impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, con la quale è stata confermato la decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio
abbreviato, che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia per avere, pur sapendolo
innocente, incolpato il prenditore dell'assegno del reato di furto o appropriazione indebita,
denunciando il 16 luglio 2002 falsamente lo smarrimento di un assegno tratto sul "Banco di
Sicilia" , recante l'importo di 420,00 da lui sottoscritto e con l'intestazione a me medesimo, per il pagamento della locazione di un appartamento in Santa Maria di Leuca.
Per il giudice d'appello è infondata la dedotta estinzione del reato per prescrizione, poiché
la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 15 novembre 2005, in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina e, pertanto, in applicazione della disposizione
transitoria si applicano le norme anteriori e ciò comporta che il tempo di prescrizione matura il
16 luglio 2017.
Il quadro probatorio descritto dal giudice di primo grado, ad avviso della Corte d'appello,
dà la certezza che la denuncia di smarrimento dell'assegno, emesso e negoziato a Marcello
Cafiero fu presentata per bloccarne il p a gamento presso la banca cui il predetto titolo fu tratto.
In realtà, l'imputato non ha contestato di avere consegnato l'assegno a Cafiero, né il
rilascio anticipato dell'immobile condotto in locazione con la richiesta di risoluzione del
contratto can restituzione della somma versata mediante l'assegno. La difesa sostiene che
Bruno sarebbe incorso in errore nell'indicare gli estremi dell'assegno smarrito, tesi che per il
giudice d'appello non è persuasive tenuto conto della vicenda. Anzitutto, elemento importante
è che vi fu il rifiuto di Cafiero di restituire l'assegno per l'anticipata risoluzione della locazione;
in secondo luogo, Il contesto in cui si svolsero i fatti evidenzia che l'imputato aveva maturato
un notevole rancore nei confronti di Cafiero. Angelo Bruno aveva raggiunto, proveniente dalla
Sicilia, il luogo delle vacanze con la propria famiglia e, dopo avere corrisposto per intero in
prezzo stabilito, si era reso conto che le condizioni ambientali non avrebbero consentito la
permanenza in quel luogo, soprattutto per la temperatura elevata all'interno
dell'appartamento; per queste ragioni, nella prospettiva di dover rinunciare alle vacanze, Bruno
non avrebbe voluto rinunciare a riottenere la somma già versata.
Il giudice d'appello ha ritenuto superfluo l'esame della persona offesa - citata dal giudice
monocratico di primo grado a comparire e non più esaminata perché il giudice , in diversa
composizione, aveva ritenuto non più significativa tale acquisizione - in quanto la dinamica dei
fatti, ricostruita dal giudice di primo grado, risultava corretta e coerente con gli atti acquisiti.
2.La difesa di Angelo Bruno, previa eccezione di legittimità costituzionale delle norme
come interpretate per il rigetto della questione relativa all'estinzione del reato per prescrizione,
deduce:
-Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art.525 c.p.p., poiché nel corso
del giudizio di primo grato il giudice ab origine investito della trattazione aveva citato la in realtà consegnato a Marcello Cafiero in data 15 luglio 2002 a saldo del somma concordata 2
persona offesa, ritenendo utile l'esame. All'udienza, cui era stato rinviato l'esame, il nuovo
giudice-persona fisica ha revocato l'esame del teste senza alcuna motivazione.
Il principio di immutabilità del giudice non può che estendersi anche al giudizio
abbreviato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. L'art.525 c.p.p. stabilisce che a
decidere sul fondamento delle accuse sia sempre lo stesso giudice persona fisica che ha
provveduto ad ammettere e acquisire le prove.
Nel verbale di udienza non risulta che il nuovo giudice- persona fisica abbia -Mancata assunzione di prova decisiva.
Con l'atto di appello si richiedeva la rinnovazione del dell'istruttoria per esaminare la
persona offesa, che avrebbe potuto chiarire il momento della conclusione del contratto e le
modalità della sottoscrizione dell'assegno, e in particolare se l'imputato avesse o meno
staccato e compilato altro assegno,oltre quello consegnato a Cafiero.
-motivazione illogica e contraddittoria.
In tempi non sospetti, e prima di avere notizia del procedimento a suo carico tramite la
notifica del verbale di sequestro dell'assegno il 24 agosto 2002, l'imputato ebbe in buona fede
a rettificare il 18 agosto 2002 la denuncia ab origine presentata il 16 agosto 2002. Tale
circostanza avrebbe provato la sua buona fede e la mancanza di dolo.
La motivazione è del tutto illogica nella parte in cui conclude che non sarebbe
inverosimile pensare che l'imputato abbia potuto ugualmente apprendere la notizia del
sequestro, prima della notifica degli atti. Se così fosse i Carabinieri di Salemi, delegati al
sequestro, avrebbero violato il segreto d'ufficio. Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere diretto a proporre
questioni - peraltro in termini generici e non pertinenti rispetto al complessivo giudizio
espresso nella sentenza impugnata - relative a valutazioni di merito, motivate correttamente.
Quanto al primo profilo della nullità del sentenza per violazione dell'art. 525 c.p.p., va
posto in rilevo che la nullità della sentenza prevista dall'art. 525 c.p.p. non è configurabile nella
concreta vicenda processuale. Il giudice che ha deciso sulla res judicanda non è intervenuto a
sostituire il magistrato ab origine designato solo per decisione.
Ciò è dimostrato dalla circostanza che ha ritenuto il quadro probatorio completo, a
differenza di quanto ritenuto dal giudice sostituito, ed ha revocato l'esame del teste-persona
offesa non ritenuto necessario ai fini della decisione.
Questa Corte, in applicazione della regola dettata dall'art. 525 c.p.p., ha precisato che il
principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige
soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria( Sez.VI, 16 aprile
2013, dep. 24 aprile 2013, n. 18615). a)Pi preliminarmente richiesto alle parti il consenso alla lettura dei quanto acquisito. 3
Quanto ai profili di merito il giudice d'appello, a differenza di quanto sostenuto dalla
difesa, ha correttamente ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integra il
delitto di calunnia poiché simula nei confronti del prenditore del titolo il delitto di furto o di
ricettazione e non quello di appropriazione indebita e ciò rende irrilevante la mancata
proposizione della querela, dopo la denuncia di smarrimento.
La ricostruzione della vicenda si caratterizza per essere sorretta da una precisa, completa
e logica motivazione rispetto alla quale le deduzioni difensive si pongono quali mere 3.11 ricorso è , dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto
censure non consentite nel giudizio di legittimità e, a norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in euro 1.000;00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo
le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013. contestazioni rivolte alle scelte di merito.