Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28605 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28605 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPELLIZZERI IGNAZIO nato il 24/09/1956 a ALCAMO

avverso l’ordinanza del 16/09/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo ha respinto la domanda avanzata da
Impellizzeri

Ignazio

intesa

ad

ottenere

l’equa riparazione

per

l’ingiusta detenzione subita.
2.

Ricorre per cassazione il richiedente. Espone che nell’ordinanza

impugnata non è stato indicato il rapporto causale tra specifici comportamenti
dell’indagato e privazione della libertà personale. La circostanza che la

amministrativo è irrilevante e non integra di per sé colpa grave, tanto più che nel
caso concreto lo stupefacente non era confezionato in dosi e che la stessa
sentenza assolutoria ha riconosciuto l’assenza di elementi indiziari sintomatici
della destinazione allo spaccio della sostanza. Il giudice della riparazione ha
travisato la

prova, fondando

il

proprio convincimento sull’asserita

inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’indagato in merito all’acquisto della
droga presso un centro commerciale da persona sconosciuta. Si è, in ogni caso,
tralasciato di accertare l’efficacia sinergica di tale dichiarazione rispetto al
provvedimento restrittivo, fondato sulla destinazione della sostanza stupefacente
allo spaccio.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato una memoria chiedendo
che il ricorso sia rigettato.

4. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata espone che la misura
cautelare è stata adottata in relazione al reato di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309 in quanto l’Impellizzeri era stato sorpreso, mentre guidava la sua
autovettura con a bordo un passeggero, in possesso di due involucri di
cellophane contenenti complessivamente 22 grammi di cocaina, occultati nella
fodera del giubbotto. La Corte di Appello, dopo la prima sentenza di condanna,
ha assolto perché il fatto non sussiste. Si espone nell’ordinanza impugnata che
gli indizi erano costituiti dalla detenzione di sostanza stupefacente in un
quantitativo ben superiore alle esigenze di assunzione per diversi giorni e dal
fatto che il detentore non fosse in crisi di astinenza, né risultasse
tossicodipendente. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, raccontando di aver
acquistato la droga da persona mai vista prima presso un centro commerciale, il
ricorrente ha dato l’idea di voler tutelare la posizione di altri soggetti, rafforzando
l’ipotesi accusatoria. La Corte di Appello, nella sentenza assolutoria, ha ritenuto

2

detenzione per uso personale di sostanza stupefacente costituisca illecito

non sufficientemente provato che lo stupefacente fosse detenuto per fini di
spaccio.

5. La Corte della riparazione ritiene che le condotte siano ostative
all’accoglimento della domanda. Si tratta di comportamenti illeciti idonei ad
ingenerare nell’autorità giudiziaria il convincimento che ha determinato
l’adozione della misura cautelare, tanto più che il ricorrente si era munito di un
quantitativo ben superiore alle necessità personali. Oltre a ciò, non ha spiegato

sconosciuto senza previa individuazione della volontà di quest’ultimo di cedere lo
stupefacente e nella concomitante circostanza di aver portato con sè una somma
non irrilevante in contanti. Si tratta di apprezzamento conforme ai principi,
aderente a plurime e significative acquisizioni fattuali ed immune da vizi di sorta.
Invero, come correttamente ritenuto dal Giudice della riparazione, non può
dubitarsi che si sia in presenza di comportamento altamente rimproverabile
afferente alle intese concernenti l’acquisizione di un quantitativo di droga
superiore a quello normalmente destinato ad uso personale. È chiaro che le
circostanze in cui la detenzione è stata scoperta ed il comportamento
dell’Irripellizzeri abbiano indotto a ritenere che si fosse in presenza di un illecito
penalmente rilevante; la condotta censurata ha, dunque, avuto pregnante rilievo
eziologico in relazione all’adozione della misura cautelare. L’impugnazione deve
essere conseguentemente rigettata. Segue per legge la condanna al pagamento
delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero
resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal costituito Ministero
che liquida in complessivi €.1.000,00.
Così deciso il 7/06/2016

come sia stato possibile concludere l’acquisto per euro 600,00 di cocaina con uno

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