Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28605 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28605 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAURORA RENATO N. IL 30/07/1954
avverso la sentenza n. 3823/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
L
Udito il Procuratore Generale in. persona del Dott. Akle UA o V1, LILluta,
che ha concluso per k 9 ru,’
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Udito, per l parte
Uditi d ensor ‘vv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto
1.Renato Laurora impugna la sentenza della Corte d’appello di Milano con la quale è stata
confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia per
avere, pur sapendolo innocente, incolpato il prenditore dell’assegno del reato di ricettazione,
denunciando il 14 maggio 2009 falsamente lo smarrimento di un assegno in realtà consegnato
in data 11 maggio 2009 alla società “Ercolani Beni stabili s.r.l.” a saldo di un credito per

Ad avviso del giudice d’appello, il quadro probatorio descritto dal giudice di primo grado
dà la certezza che la denuncia di smarrimento dell’assegno fu presentata per bloccarne il
pagamento.
Per il giudice d’appello, le conclusioni cui è giunta la decisione di primo grado sono
dimostrate dalle prove acquisite e, in particolare il 26 maggio 2009 il legale rappresentante
della Ercolani beni immobili” ebbe a presentare un esposto ai Carabinieri, affermando di avere
ricevuto in data 11 maggio 2009 da Laurora personalmente l’assegno che, una volta messo
all’incasso, ne fu rifiutata la negoziazione poiché risultava essere stata presenta una denuncia
di smarrimento.
Indipendentemente dall’errore di data riportato sulla transazione, la persona offesa in
sede di esame, dopo avere affermato di non ricordare nulla di preciso con riguardo alla data di
transazione, ha confermato che l’assegno ricevuto non fu incassato perché ne fu denunciato lo
smarrimento.
La ricostruzione dell’imputato, ad ‘avviso della Corte d’appello, è priva di ogni fondamento
poiché all’atto della transazione le parti erano a conoscenza della pendenza del procedimento
per calunnia, del quale era stato già notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Pertanto,
ove effettivamente fosse stato scoperto solo in seguito l’errore nell’indicazione della data di
ricevimento del titolo, senza dubbio la circostanza sarebbe stata descritta nella transazione
anche al fine di evitare accuse di falsità. Ne discende che l’errore di ricezione del titolo è stato
solo riportato in transazione e, ribadisce la sentenza impugnata, la vicenda si è svolta come
descritta dalla persona offesa.
Infondata, infine, la richiesta di attenuanti generiche, poiché il giudice di primo grado ha
adeguatamente dimostrato le ragioni poste a fondamento del diniego.

La difesa di Renato Laurora deduce:
-violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1 lett c) e 178 comma 1 c.p.p. per
avere negato, erroneamente il diritto all’astensione da parte del difensore. Nonostante la
comunicazione depositata in cancelleria con la quale si dava conto dell’intenzione di esercitare
il proprio diritto di aderire allo sciopero indetto dalle Camere penali, la Corte d’appello
rigettava la richiesta rilevando che si procedeva con rito camerale. Il rigetto della richiesta
faceva riferimento a un orientamento giurisprudenziale precedente all’entrata in vigore

locazione di un immobile.

2
dell’attuale codice di autoregolamentazione che disciplina diversamente il diritto del difensore
all’astensione dalle udienze. La Corte non si è pronunciata su altra istanza presentata in
udienza con la quale si precisava l’intervenuta disciplina che riconosce il legittimo impedimento
anche nel caso di presenza non obbligatoria del difensore alla trattazione del procedimento.
La sentenza impugnata è stata Pronunciata all’esito dell’udienza del 16 dicembre 2011,
giornata di astensione dell’attività d’udienza, in tal modo è stata violata la disciplina in materia
di diritto alla partecipazione e assistenza del difensore in relazione al diritto costituzionalmente

-vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e illogicità, poiché vi è solo una
motivazione apparente sulle ragioni per le quali sono state disattese le censure difensive.
In termini assertivi, la Corte d’appello recepisce acriticamente le conclusioni raggiunte dal
giudice di primo grado sull’irrilevanza delle palesi falsità riportate nell’atto di denuncia e rese
evidenti da quanto riportato nell’atto di transazione concluso tra le parti. In particolare, è stato
del tutto disatteso il richiamo alla data di consegna dell’assegno correttamente indicata nella
transazione del dicembre 2008 e falsamente riportata nell’atto di denuncia, con il solo fine di
avvalorare la tesi della volontaria consapevolezza di Laurora della falsità di quanto indicato in
denuncia.
Per la difesa, Luigi Laurora si è comportato correttamente, presentando la denuncia in
assoluta buona fede e come atto dovuto, non potendo ricostruire quale fosse a sorte
dell’assegno.

Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, perché il diniego di rinvio ad altra udienza
non ha leso il diritto di difesa, in quanto il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Passarella, ha
partecipato all’udienza, formulando le proprie motivate richieste e conclusioni difensive, come
risulta dal verbale di udienza 16 novembre 2011.
Ne discende che il diniego di rinvio, anche là dove illegittimo, in realtà non ha prodotto
alcuna lesione dei diritti della difesa.
Le altre questioni poste sono volte a proporre censure – peraltro in termini generici e non
pertinenti rispetto al complessivo giudizio espresso nella sentenza impugnata – relative a
valutazioni di merito, motivate correttamente.
Il giudice d’appello, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, ha correttamente
ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integra il delitto di calunnia poiché
simula nei confronti del prenditore del titolo il delitto di furto o di ricettazione e non quello di
appropriazione indebita e ciò rende irrilevante la mancata proposizione della querela, dopo la
denuncia di smarrimento.
Tra l’altro, con logica e coerente motivazione il giudice d’appallo ha distesso l’opposta
ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa, smentita dagli atti processuali.

garantito all’astensione.

9-9.79 .79m1,,,,••••

3
3.11 ricorso è , dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto
censure non consentite nel giudizio di legittimità e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo
le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.

e al versamento di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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