Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28604 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28604 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHINETTI VALERIO N. IL 11/10/1961
avverso l’ordinanza n. 828/2014 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
11/03/2015
sentita las.elazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVZ;
lette/sfite le conclusioni del PG Dott. ‘ne/14
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Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Valerio Schinetti ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia,
avverso ordinanza emessa 1’11 marzo 2015 dal Giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Cremona, con la quale venivano rigettate le eccezioni sollevate
dal detto difensore, tese a ottenere declaratoria di nullità della richiesta di rinvio
a giudizio in relazione alla dedotta abnormità del provvedimento con il quale era
stata rigettata la richiesta difensiva di incidente probatorio ex art. 391-bis n. 11

sottoporsi a ss.ii. difensive; nonché in relazione all’omesso avviso allo stesso
Schinetti, quale indagato sostanziale, della consulenza tecnica consistita negli
accertamenti autoptici eseguiti su Riccardo Sapienza.

2. Il ricorso dello Schinetti, ampiamente argomentato, é articolato in più
motivi, raggruppabili in due doglianze, ambedue deduttive di violazione di legge
e vizio di motivazione.
2.1. In primo luogo l’esponente lamenta l’abnormità dell’ordinanza con la
quale veniva rigettata l’istanza di esame in incidente probatorio di Adriana
Albanesi e Orietta Repellini, le quali si erano avvalse della facoltà di non
rispondere in sede di sommarie informazioni difensive

ex

art. 391-bis

cod.proc.pen.; ad avviso del ricorrente, il rigetto dell’istanza, motivato sulla non
urgenza dell’incidente probatorio richiesto e sul fatto che le stesse dichiaranti
erano state già sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, é
abnorme e come tale idoneo a travolgere tutti gli atti successivi, in quanto lesivo
del diritto di difesa e motivato in modo non pertinente rispetto alla natura
“speciale” dell’incidente probatorio ex art. 391-bis, comma 11, cod.proc.pen..
2.2. In secondo luogo, l’esponente denuncia l’omessa notifica dell’avviso allo
Schinetti dell’espletamento di consulenza tecnica, riferita ad accertamenti
irripetibili di tipo autoptico, nonostante allo stesso Schinetti, all’epoca in cui fu
disposto l’espletamento di detta attività, dovesse riconoscersi sul piano
sostanziale la posizione di persona sottoposta ad indagini, atteso il suo ruolo di
anestesista nella fase preoperatoria durante la quale Riccardo Sapienza era
deceduto e, in generale, considerato il suo ruolo nell’intera vicenda occorsa al
Sapienza in seguito al ricovero ospedaliero. Ciò, secondo il ricorrente, integra
nullità tale da travolgere tutte le successive attività processuali.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.

2

cod.proc.pen., consistente nell’esame di due persone che avevano rifiutato di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ innanzitutto manifesta l’infondatezza del primo ordine di doglianze, che
come tali si appalesano inammissibili. E’, infatti, ius receptum che l’ordinanza di
rigetto, da parte del GIP, della richiesta del difensore di assumere, con incidente
probatorio, la testimonianza di soggetto che si sia rifiutato di rendere
dichiarazioni scritte o informazioni, nel corso delle investigazioni difensive, non é
soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (da

che la relativa richiesta non presuppone alcun automatismo, implicando una
valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle
circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita (Sez. 3,
Sentenza n. 1399 del 14/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 251645); e che va in ogni
caso esclusa la sua qualificabilità quale provvedimento abnorme, e quindi la
possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, dal momento che essa, a
prescindere dalla eventuale erroneità della decisione o della relativa motivazione,
non può dirsi avulsa dall’intero ordinamento processuale (cd abnormità
strutturale) né adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,
tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo (cd. abnormità
funzionale: in tal senso vds. in particolare Sez. 3, Sentenza n. 20130 del
09/04/2002, Mondadori, Rv. 221973).
Perciò, a prescindere dal merito della questione, il provvedimento di rigetto
dell’istanza difensiva de qua non era impugnabile, sia per l’assenza di una
previsione in tal senso, sia perché neppure ricorre l’ipotesi dell’abnormità del
provvedimento, che ne consentirebbe l’impugnazione pur se non prevista dalla
legge.

2. Le doglianze in ordine all’omesso avviso allo Schinetti della disposta
consulenza tecnica autoptica sono infondate.
Premesso, infatti, che l’avviso relativo all’espletamento di un accertamento
tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza
difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro
degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale
autore del reato oggetto delle indagini (da ultimo vds. Sez. 5, Sentenza n. 5581
del 08/10/2014, dep. 2015, Ciodaro e altro, Rv. 264216), nella specie la
ricostruzione cronologica degli avvenimenti offerta dal difensore non consente di
ravvisare una simile condizione in capo allo Schinetti nel momento in cui la
consulenza venne disposta: a tal fine non basta, infatti, una generica e astratta
ipotizzabilità di un ruolo nella vicenda, o la sola astratta attribuibilità di una
3

ultimo vds. Sez. F, Sentenza n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256573);

posizione di garanzia sulla base delle funzioni di anestesista ricoperte dallo
Schinetti nella fase antecedente la prevista operazione cui il Sapienza doveva
essere sottoposto, in assenza (a quel momento) di elementi deponenti per
l’oggettiva sussistenza di indizi a suo carico, nella specie necessariamente
connessi all’individuazione di un comportamento doveroso e alla tangibile
possibilità che detto comportamento non fosse stato tenuto: ciò che non risulta
essersi verificato, pur a fronte della prospettazione offerta dal ricorrente.

processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese

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