Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28602 del 19/03/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28602 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO LUIGI PIETRO N. IL 21/05/1942
D’OTTAVI FRANCESCO N. IL 22/11/1944
avverso la sentenza n. 9419/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t/
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che ha concluso per

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Data Udienza: 19/03/2013

67- 5.12,4c(

1. D’Ottavi Francesco e Caruso Luigi Pietro, con due distinti ricorsi presentati dai
rispettivi difensori , ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, in data 14-5-12, con la quale, in riforma della sentenza di
primo grado, si è dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione
, in ordine al delitto di cui agli artt 319 -321 cp All’epoca dei fatti, D’Ottavi era
il consigliere di Stato membro della Consulta giuridica di Poste Italiane spa e il
Caruso , consigliere della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti , era il
delegato al controllo della medesima società. Era stato contestato a Petrassi
Roberto di avere promesso una somma di denaro pari al 6-7% dell’importo
complessivo degli appalti che sarebbero stati assegnati da Poste italiane spa alle
società riconducibili allo stesso Petrassi ; e al D’Ottavi e al Caruso di avere
accettato tale promessa, in violazione dei propri doveri d’ufficio, impegnandosi
a far pressione su Giovanni Cuturi , Direttore Centrale Immobili e Acquisti di
Poste Italiane spa e a presentarlo al Petrassi per favorire l’assegnazione degli
appalti a trattativa privata , accettando la somma promessa da quest’ultimo ,
comprensiva del denaro che gli stessi avrebbero dovuto utilizzare per
corrompere il Cuturi.
2. Il D’Ottavi deduce, con il primo motivo, violazione degli artt 267 cpp e 178 lett
c) cpp , in relazione ai decreti ammissivi delle intercettazioni ambientali, poiché il
Gip ha sempre motivato per relationem alle argomentazioni del PM , senza
neppure abbozzare una esposizione delle ragioni per le quali condivideva il
percorso logico del requirente.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione del contraddittorio
nell’ambito delle operazioni peritali di trascrizione delle intercettazioni , in
quanto il perito, dopo aver fissato un primo incontro con i consulenti tecnici
di parte per l’inizio delle operazioni peritali, consistente nella mera presa in
consegna del materiale da sbobinare , dopo aver precisato che avrebbe
comunicato ai consulenti la data del prosieguo delle operazioni , aveva
depositato il proprio elaborato direttamente in udienza, saltando ogni, pur
programmato , adempimento. D’altronde , la Corte d’appello ha respinto la
richiesta di ascolto del testo da sbobinare onde su di esso non vi è stato alcun
contraddittorio.
2.2. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art 319 cp . Ciò che Petrassi
aveva chiesto era solo di essere presentato al Cuturi. Una semplice
presentazione non può costituire atto contrario ai doveri d’ufficio, neanche
se, in cambio di essa , venga promesso un compenso. Tanto più che questa
presentazione nemmeno vi è stata. Petrassi fa poi un riferimento generico a
una percentuale del 6-7%, la cui mancata specificazione poteva solo valere

RITENUTO IN FATTO

2

come la promessa di un compenso , che richiedeva ulteriori precisazioni ,
tanto più che gli utili sperati potevano anche essere pari a zero.
2.3. Con il quarto motivo , si lamenta vizio di motivazione e travisamehto dei
fatti,In ordine alla partecipazione alla vicenda del D’Ottavi, che non ha mai
pronunciato , nei termini riportati in trascrizione , la frase secondo cui ” Lui
dice che , se riusciamo a convogliarlo su qualche lavoro , ci sarebbe questa
percentuale”.
2.4. Le predette censure vengono ulteriormente precisate e argomentate con
memoria presentata il 4 -3-13.
3. Caruso Luigi lamenta , con il primo motivo , che nel fascicolo procedimentale
mancassero gli atti relativi alle iscrizioni e agli eventuali aggiornamenti delle
stesse disposti dalla Procura di Potenza . Ciò non ha consentito di comprendere
per quale reato l’indagato fosse stato iscritto e quindi se , per quel reato ,
fossero ammissibili le intercettazioni e non ha permesso di verificare il rispetto
dei tempi investigativi , ivi compresa la regolarità cronologica di eventuali
richieste di proroga e delle relative autorizzazioni. Il mancato deposito dei mod
21 inficia l’atto imputativo , non preceduto dall’integrale deposito di tutti gli atti
. Esulava poi dai poteri del Gup il disporre il deposito , da parte del PM ,
dell’attestazione circa l’iscrizione del presente procedimento owero di quello
principale da cui ha tratto origine. Il PM ha , da parte sua , depositato un
anomalo documento , da cui non si evincono gli estremi dell’iscrizione del
procedimento. Il Caruso risulterebbe iscritto 5 mesi dopo l’acquisizione delle
risultanze . E’ dunque da ritenersi che si tratti di dati afferenti ad altre
imputazioni. Da ciò deriva l’inutilizzabilità dell’intercettazione posta alla base
della condanna .
3.1. Con il secondo motivo, si afferma che, per il Petrassi ,il dies a quo, indicato
dal PM potentino, è il 6-8-2002. Dunque, in assenza di proroga del termine
per le indagini preliminari , tutti gli atti successivi , tra cui l’intercettazione
ambientale del 28 maggio 2003 , sono da dichiararsi inutilizzabili. Né è
corretta la tesi del Tribunale di Roma secondo cui l’operatività dell’ad 240 bis
disp att cpp è limitata ai soli delitti di criminalità organizzata.
3.2. Con il terzo motivo, si deduce inutilizzabilità dell’intercettazione ambientale
per mancanza di motivazione del provvedimento di autorizzazione alle
intercettazioni ambientali, motivato esclusivamente in riferimento alle
proroghe di intercettazioni già in essere e non alla genesi di nuove
captazioni. Inammissibile è anche una valutazione che faccia mero
riferimento ad un atto di parte, come la richiesta di autorizzazione da parte
del PM.
3.3. Con il quarto motivo , si deduce mancanza di gravi indizi di reato poiché
l’intercettazione ambientale che rileva nel presente procedimento , è stata
disposta ai sensi dell’art 13 I. 203/91 e dunque sulla base di “sufficient(

4. Le parti civili Poste Italiane spa e Corte dei Conti hanno chiesto , con atti
depositati il 19-3-13, il rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il primo motivo del ricorso presentato dal D’Ottavi è infondato. Al riguardo ,
occorre prendere le mosse dal dictum di Sez Un. 21-6-2000, Primavera ( in Cass.
pen. 2001, 69) , secondo cui la motivazione per relationem di un provvedimento
giudiziale è da considerare legittima allorchè : 1) faccia riferimento, recettizio o
di semplice rinvio , a un legittimo atto del procedimento , la cui motivazione
risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento
ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle
ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute
coerenti con la sua decisione ; 3) l’atto di riferimento , quando non venga
allegato o trascritto nel prowedimento , sia conosciuto o comunque ostensibile,
quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di
valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. A tale proposito, la Corte
di appello ha evidenziato come, nella richiesta di autorizzazione alle operazioni
di ascolto ambientale negli uffici della Sogei , richiamata dal Gip nel decreto in
3

indizi”.Ma, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un reato di corruzione
, assolutamente non connesso ai reati di criminalità organizzata , unitamente
ai quali è stata avanzata la richiesta e che erano contestati a persone
differenti
3.4. Il quinto motivo ripropone la problematica inerente alla perizia di trascrizione
in un orizzonte concettuale non dissimile da quello del ricorso D’Ottavi
3.5. Con il sesto e il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge
penale poiché, nel caso in disamina , la promessa era correlata non alla mera
presentazione del Petrassi al Cuturi ma alla circostanza che un certo quantum
di lavori fosse appaltato alle imprese del Perassi e dunque al coinvolgimento
del Cuturi nel patto corruttivo . Ma i due magistrati non hanno mai contattato
il Cuturi e non hanno più avuto rapporti con Perassi. Pertanto la promessa
non era idonea a consumare il delitto di corruzione, in quanto subordinata al
verificarsi delle anzidette condizioni, dipendenti da eventi futuri e incerti.
3.6. Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce inconfigurabilità del reato di
corruzione , esulando il comportamento oggetto del pactum sceleris dalle
competenze dei due magistrati.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

4

data 9-10-2002, il PM avesse dato atto che dall’esame di talune conversazioni
intercettate era emerso che Petrassi , Lancella ed altri soggetti da identificare,
utilizzavano l’ufficio in uso al Petrassi per discutere di argomenti inerenti alle
indagini. Nelle successive richieste di proroga , di volta in volta, il PM ha
segnalato le specifiche ragioni che le giustificavano e il Gip nei relativi decreti ha
motivato facendo proprie le argomentazioni del PM. E la Corte d’appello
esamina accuratamente le argomentazioni a fondamento dei provvedimenti in
disamina , evidenziandone lo spessore e la completezza, richiamando anche la
sentenza emessa da questa suprema Corte ,nell’ambito del presente processo,
in sede cautelare , il 7-4-2006, con la quale si è ritenuta la sussistenza dei
presupposti legittimanti le disposte intercettazioni , in quanto i fatti , così come
descritti dal PM e richiamati dal Gip , nel decreto autorizzativo, giustificavano la
configurazione di una vasta struttura criminale e non soltanto di un reato di
corruzione. Trattasi di motivazione assai puntuale, coerente, priva di discrasie
logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità.
6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’appello ha infatti
richiamato l’ordinanza dibattimentale del Tribunale , che aveva dato atto che il
perito aveva osservato le formalità di cui all’art 222 co 2 cpp, avendo indicato
luogo e ora dell’inizio delle operazioni peritali alla presenza dei difensori, che si
erano riservati di comunicare ai consulenti questa informazione. Risultava altresì
che il perito aveva concordato con il consulente nominato dalla difesa del
D’Ottavi le modalità di svolgimento delle operazioni, senza che lo stesso avesse
preso parte alle operazioni peritali e avesse chiesto di ascoltare le registrazioni
originali. Con riferimento alla posizione del Caruso , la Corte d’appello ha
ricordato come il Tribunale avesse dato atto che il perito , nel corso della sua
deposizione , aveva precisato di aver consegnato i supporti contenenti le
registrazioni, aggiungendo che nessuno dei consulenti aveva preso parte alle
operazioni peritali. Trattasi di motivazione del tutto adeguata ed esente da vizi
logico-giuridici.
7. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati. Ha, al riguardo, precisato la
Corte d’appello che dall’intercettazione ambientale espletata risulta che la
promessa di Petrassi , relativa al 6-7% degli utili provenienti dagli appalti
,all’assegnazione dei quali aspirava l’imprenditore , fu implicitamente ma
chiaramente accettata da entrambi gli interlocutori , i quali si impegnarono , a
loro volta , a “farlo entrare alle Poste”. Chiarì il D’Ottavi che essi potevano
organizzare un incontro con Cuturi, al quale andava sollecitata una

provvedimento oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia
idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del predetto provvedimento, una

programmazione . Caruso aggiunse anche “un incontro da me”,precisando di
aver già concordato con Cuturi che egli avrebbe gestito in prima persona gli
appalti mentre Sarmi , cioè il dirigente a cui si riferiva Cuturi , “può essere che ci
servirà dopo”. E la Corte d’appello analizza accuratamente il tenore della
conversazione captata il 28-5-2003 , riportandone i brani più significativi e
soffermandosi ampiamente sulla valenza probatoria dei contenuti del colloquio.
Nel contesto di tale colloquio si colloca la frase proferita dal D’Ottavi e segnalata
dal ricorrente, secondo cui “…Se ho capito bene, lui diceva che se riusciamo a
convogliarlo su qualche lavoro, ci sarebbe questa percentuale”. E il giudice di
secondo grado sottolinea come questa frase dimostri che D’Ottavi aveva ben
capito il contenuto della proposta corruttiva. Trattasi di motivazione che si
sostanzia in un apparato esplicativo esente da vizi e del tutto idoneo a rendere
intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice . D’altronde, questa Corte
non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale,
a seguito della modifica dell’ad 606 cpp ad opera dell’art 8 I. 20-2-2006 n. 46, è
consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della
prova , che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale , mentre esula
dall’area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del
fatto ,essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di
prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento
delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (
ex plurimis , Sez III 18-6-2009 n. 39729 rv 244623; Sez V 25-9-2007 n. 39048, rv
238215). In particolare , l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni
telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione
di fatto , che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al
sindacato di legittimità ove , come nel caso in disamina, le relative
determinazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di
esperienza ( Cass , Sez V 17-11-2003 n. 47892, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10,
98).
8. In ordine al primo motivo del ricorso presentato dal Caruso , occorre rilevare
come difetti, in capo all’imputato, il relativo interesse. Come è noto l’interesse
richiesto dall’art 568 co 4 cpp è correlato agli effetti primari e diretti del

situazione più vantaggiosa per l’impugnante ( cfr. ,ex plurimis, Cass. Sez. un. 1312-’95, Timpani, rv 203093; Cass. Sezl, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. Pen
2004,217). Pertanto , esso non può essere ravvisato ove l’accoglimento del
ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio
concreto ed attuale. Viceversa concretezza ed attualità sono requisiti
coessenziali e indefettibili dell’interesse ad impugnare ( Cass. Sez VI, 21-4-2006
n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734) e sussistono laddove il ricorrente miri a
provvedimento impugnato .Viceversa , nel caso in disamina, nessun interesse è
ravvisabile poichè le parti hanno avuto la possibilità di consultare i
provvedimenti di iscrizione.
9. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso poiché la Corte d’appello ha
rilevato che correttamente il GUP , a fronte dell’eccezione difensiva
concernente l’omesso deposito degli atti relativi alle iscrizioni effettuate
nell’ambito del procedimento originario, dispose che il PM integrasse la carente
documentazione, acquisendo il prospetto riassuntivo redatto e trasmesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Sulla base dell’esame di
tale prospetto , relativo alle date di iscrizione nel registro degli indagati , il
Tribunale , nell’ ordinanza del 23-4-2008, ha accertato che l’intercettazione
ambientale della riunione del 28-5-2003 era stata eseguita entro il termine di
scadenza delle indagini preliminari.
10.1n ordine al terzo motivo di ricorso valgono le osservazioni formulate in relazione
all’analoga censura prospettata nel ricorso del D’Ottavi (v. par. 5. ).
11.Per quanto attiene al quarto motivo, abbiamo già avuto modo di vedere come il
giudice di secondo grado abbia precisato che nella sentenza emessa da questa
Corte ,nell’ambito del presente processo, in sede cautelare, si è dato conto della
sussistenza dei presupposti legittimanti le intercettazioni disposte , in quanto i
fatti, così come descritti dal PM e richiamati dal Gip , nel decreto autorizzativo ,
giustificavano la configurazione di una vasta struttura criminale e non soltanto
di un reato di corruzione. E, al riguardo, occorre richiamare l’ampia nozione di
“criminalità organizzata” rilevante in tema di intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, a norma dell’ad 13 d.l. 13-5-91 n. 152, conv. In I. 12-7-91 n 203.
Si è infatti ritenuto, in giurisprudenza, che la predetta nozione ricomprenda nel
proprio ambito applicativo le attività criminose più diverse, purchè realizzate da
una pluralità di soggetti che, per la commissione del reato, abbiano costituito
un apposito apparato organizzativo ( Sez I 20-12-2004, n. 2612, rv.. n. 230454;

rimuovere l’effettivo pregiudizio che egli asserisce di aver subìto con il

Sez I 19-12-2002 n,. 23424, rv. n. 224588). Ragion per cui sono riconducibili a
questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa ma tute le fattispecie
criminose di tipo associativo ( Sez V 20-10-2003, n. 46221, rv. n. 227481). Se
dunque ,sulla base delle risultanze all’epoca disponibili , era prefigurabile una
articolata compagine criminale , legittimamente l’intercettazione è stata
disposta ex art 13 I. 203/91 e i risultati di essa sono perfettamente utilizzabili.
valgono le considerazioni in precedenza svolte a proposito del secondo motivo
del ricorso D’Ottavi , inerente alla stessa problematica e riconducibile alla
medesima prospettiva concettuale.
13.Non possono essere accolti nemmeno il sesto e il settimo motivo di ricorso. Il
giudice di secondo grado ha evidenziato che dalla conversazione intercettata è
emerso che Petrassi promise una lauta remunerazione ai due magistrati, i quali,
senza affatto dimostrarsene stupiti o scandalizzati, si prestarono a offrirgli canali
ed entrature per raggiungere i suoi illeciti scopi e formularono concrete
proposte e strategie , nella piena consapevolezza dell’importanza del loro
apporto causale al programma criminoso del Petrassi. E’ dunque irrilevante, ai
fini della consumazione del reato, che il Cuturi non sia stato contattato dai due
magistrati e che questi ultimi non abbiano più avuto rapporti con il Petrassi . Le
Sezioni unite hanno infatti puntualizzato, confermando un consolidato
orientamento giurisprudenziale , che la norma incrimina anche la semplice
promessa di denaro al pubblico ufficiale e l’accettazione di essa da parte di
quest’ultimo, anticipando la soglia della punibilità ,preordinatamente ad una
tutela rafforzata del bene protetto. La promessa dunque assume una propria
autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo del reato
ogniqualvolta essa non sia seguita dalla consegna-ricezione, fermo rimanendo
che , ove invece intervenga quest’ultima , si verifica l’approfondimento
dell’offesa tipica e il momento consumativo del reato coincide con la percezione
dell’utilità ( Sez Un. 25-2-2010 ,n. 15208, Mills , Cas. Pen 2010, 2995).
14.Va rigettato anche l’ottavo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha
sottolineato che i due magistrati , per le loro funzioni , l’uno di addetto al
controllo dell’Ente e l’altro di consulente giuridico, si trovavano in posizione in
vario modo influente rispetto all’azienda Poste. E ciò è sufficiente ai fini della
sussistenza del delitto di corruzione ,nell’ottica del quale viene in rilievo una
generica competenza dell’agente , derivante dalla sua appartenenza all’ufficio
pubblico , ove questa gli consenta , in concreto , una qualsiasi ingerenza o
7

12.In relazione al quinto motivo di ricorso, concernente la perizia di trascrizione ,

incidenza illecita , sia pure di mero fatto (Sez I , 27-10-2003, n. 4177, rv. n.
227100 ; Sez VI , 2-3-10 , n.20502 , rv. n. 247373), nella formazione o
manifestazione della volontà dell’ente pubblico , culminante nell’emanazione
dell’atto amministrativo oggetto della corruzione ( Sez VI, 5-3-93, Di Tommaso,
Cass. pen.1994, 1840). Peraltro questa possibilità di incidere non va
necessariamente riferita all’atto terminale del procedimento amministrativo ,
assumendo rilievo in relazIone a qualsiasi segmento , anche non formalizzato ,
comportamento —non , quindi, l’atto —assume ai fini della perpetrazione del
reato di cui all’ari 319 cp ( Sez VI, 3-12-1993, Bonetto , rv. n. 197081).
15.Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati , siccome infondati , con la
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, nel presente grado
di giudizio , che si ritiene congruo liquidare in euro 2.500 in favore di Poste
Italiane spa e in euro 1800 in favore della Corte dei conti, oltre IVA e CPA.

PQM
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, NONCHÉ AL
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE PARTI CIVILI NEL PRESENTE GRADO CHE LIQUIDA IN E.
2.500,00 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DI E. 1.800,00 IN FAVORE DELLA CORTE DEI CONTI, OLTRE
IVA E CPA.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-3-13 .

della seriazione procedimentale , attesa la forza esponenziale che il

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