Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28601 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28601 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBANO ALESSANDRO N. IL 06/03/1967 -RINUNCIA AL
RICORSOCAMARCA NUNZIANTE N. IL 04/12/1977
avverso l’ordinanza n. 441/2016 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
12/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
ilette/sentite le conclusioni del PG Dott. /4_ e Ao
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Data Udienza: 01/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Albano Alessandro, con ricorso depositato il 7.04.2016, ha proposto
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, del
12.02.2016, con la quale – per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma
dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli resa il 20.01.2016, applicativa della
misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del prevenuto e altri,
veniva annullato il provvedimento genetico limitatamente al capo mmm, con

L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, osservando
che il G.i.p., nell’emettere un nuovo titolo custodiale, a seguito dell’annullamento
della prima ordinanza cautelare, è incorso nella medesima patologia argomentativa.
Sotto altro aspetto, l’esponente censura le valutazioni effettuate con
riguardo alle esigenze cautelari.
Il difensore di fiducia dell’imputato, munito di procura speciale, ha depositato
in data 4.05.2016 dichiarazione di rinuncia all’impugnazione avverso la richiamata
ordinanza del Tribunale di Napoli. L’esponente evidenzia la sopravvenuta carenza di
interesse, atteso che il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con provvedimento del
14.04.2016, ha sostituito l’estrema misura in atto con quella degli arresti
domiciliari.
Avverso l’ordinanza che occupa ha proposto ricorso per cassazione il
coindagato Camarca Nunziante.
Con il primo motivo la parte deduce violazione di legge e vizio motivazionale,
in riferimento alla ritenuta sussistenza di un quadro indiziario utile, a fini cautelari,
rispetto alla partecipazione del Camarca al delitto associativo. A sostegno
dell’assunto l’esponente richiama genericamente le dichiarazioni rese da Bucciero
Donato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione, rispetto alla ritenuta partecipazione del Camarca al delitto associativo.
La parte osserva che i diversi collaboratori di giustizia non hanno fornito il profilo di
un vero e proprio sodalizio criminoso; e considera che dalle risultanze investigative
non emerge il ruolo di compartecipe del Camarca. Assume l’esponente che, nel
caso, emerga il mero coinvolgimento del prevenuto nella realizzazione dei vari reati
fine. Il deducente rileva che Cannarca ha assunto il ruolo di factotum del Bucciero;
mantenendo con il predetto rapporti solo occasionali.
Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto nell’interesse di Albano è inammissibile. Deve, infatti,
osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che risulta acquisita, nei termini sopra
richiamati, rituale rinuncia all’impugnazione, di talché il ricorso, ai sensi del

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conferma nel resto del citato provvedimento custodiale.

combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., deve essere
dichiarato inammissibile.
2. Sussistono i presupposti indicati dall’articolo 616 cod. proc. pen.,
interpretato secondo diritto vivente, per esonerare il ricorrente Albano dalla
condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della
Cassa delle Ammende. Invero, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che
nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, a causa di rinuncia per

ricorrente, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione
pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza
n. 44805 del 05/11/2003, dep. 20/11/2003, Rv. 227168; Sez. 3, Sentenza n. 8025
del 25/01/2012, dep. 01/03/2012, Rv. 252910). E, nel caso di specie, la parte
privata rinunziante non versa in colpa, rispetto alla sopravvenuta carenza di
interesse all’impugnazione, che discende dalla modificazione dell’assetto cautelare
che riguarda la posizione del prevenuto, verificatasi successivamente al deposito
del presente ricorso, come sopra chiarito.
3. Il ricorso nell’interesse di Camarca è manifestamente infondato e perciò
inammissibile.
Occorre rilevare che, in relazione alle censure mosse dal ricorrente in
ordine al compiuto apprezzamento della gravità indiziaria, secondo giurisprudenza
consolidata, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto
impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato
e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (cfr. Cass. Sez. IV sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995,
Rv. 201840; e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011,
dep. 04/01/2012, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex
art. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce
nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; ed il controllo
di legittimità non riguarda ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del
giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei
dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex rnultis Cass.
23/3/95, n. 1769, Rv. 201177). Alla Corte di Cassazione, cioè, spetta il compito di
verificare la congruenza logica della motivazione resa dal giudice di merito rispetto
alla valutazione degli elementi indiziari, come pure in ordine alla proporzionalità ed
adeguatezza dei presidi di contenimento.

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sopravvenuta carenza d’interesse determinata da una causa non imputabile al

Delineato nei superiori termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità, deve
considerarsi che il Tribunale, soffermandosi specificamente sulla posizione
dell’Assistente Capo di Polizia di Stato Camarca Nunziante, in servizio presso il
Commissariato P.S. di Marcianise, che oggi viene in rilievo, ha considerato (pagg.
22 e 23 dell’ordinanza impugnata) che le dichiarazioni rese da Cerreto Gaetano
risultavano riscontrate dalle plurime attività captative. Il Collegio ha quindi
evidenziato che non era revocabile in dubbio la sussistenza e l’operatività di un

ristretto in regime di arresti domiciliari, la moglie Bencivenga Immaccolata, la
nipote Bencivenga Rosa ed il poliziotto Camarca.
A questo punto della trattazione, occorre pure rilevare che, al fine della
configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffìco, la Corte
regolatrice ha da tempo chiarito che è necessaria la presenza di tre elementi
fondamentali: a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati
consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di
stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il
perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli
anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo
soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre
associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 10758 del 18.02.2009, dep. 11.03.2009, Rv. 242897). Si è pure
rilevato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli
stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo,
può essere data anche per mezzo dell’accertamento di “facta concludentia”, quali i
contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga,
le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni
delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei
compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso
e le loro specifiche modalità esecutive (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10781 del
13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). Al riguardo, la Suprema Corte ha
precisato che, ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati,
ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e
dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari
soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una
struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata,
indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 40505 del 17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245282; si veda anche
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25454 del 13/02/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 244520,
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sodalizio dedito al narcotraffico, di cui facevano parte Bucciero Donanto, pure

ove si chiarisce che per la configurabilità di un’associazione per delinquere
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l’esistenza di
un’articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con
specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un’estesa
attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un’elementare
predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o
compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo

E bene, le valutazioni espresse dal Tribunale si collocano del tutto
coerentemente nell’alveo del richiamato orientamento interpretativo.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti, a livello indiziario che connota la
presente fase cautelare, gli elementi costitutivi della associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti, consistenti: nel pactum sceleris, tra almeno
tre persone; nella adozione di un programma criminoso avente ad oggetto la
realizzazione nel tempo di una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti
dall’art. 73, d.P.R. n. 309/1990; nella esistenza di una struttura organizzativa. Ed
ha chiarito che sia il fornitore abituale di sostanze stupefacenti, sia lo spacciatore
che stabilmente si rifornisce dal sodalizio, ben possono considerarsi legati dal
vincolo associativo, rispetto al gruppo criminoso. Preme, altresì, osservare che,
nell’ordinanza impugnata, viene specificamente delineato il ruolo assunto dal
Camarca, in seno al sodalizio. Il Tribunale chiarisce, infatti, che al poliziotto
Camarca è demandato il compito di trasportare e consegnare le dosi di cocaina ai
diversi consumatori acquirenti (pag. 28 ordinanza impugnata).
Deve, in conclusione, rilevarsi che il Collegio, nel confutare l’assunto
difensivo teso a limitare il coinvolgimento dell’odierno esponente ai sensi dell’art.
110 cod. pen., rispetto ai reati fine – questione che il deducente ha riproposto con il
presente ricorso, in termini del tutto aspecifici, rispetto alle considerazioni espresse
dal Tribunale di riesame – ha sviluppato uno specifico percorso argomentativo,
saldamente ancorato agli acquisiti elementi indiziari ed immune da aporie di ordine
logico, osservando che dal complesso delle attività captative, sopra richiamate,
emerge il costante e fattivo apporto, offerto dal Camarca, alle attività essenziali,
rispetto alla stessa esistenza, oltre che alla operatività, del sodalizio criminoso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Camarca segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle Ammende. Viene disposta la trasmissione di
copia della presente ordinanza al direttore dell’istituto penitenziario competente
perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.

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permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Camarca Nunziante al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Casa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, in data 01 giugno 2016.

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