Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28600 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 1 Num. 28600 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SIOTTO MARIA CRISTINA
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aiAiCASe4tt-Senteritteih-104 171204-a CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 29/09/2010
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sentita la relazione fatta dal Calasighwe Dott. MARIA CRISTINA
SIOTTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difeAvv.;
Data Udienza: 22/03/2013
OSSERVA
A seguito della segnalazione 6/12/12 del Tribunale Militare di Roma veniva attivata la
procedura di cui all’art. 130 C.P.P. in relazione all’indicazione, nell’intestazione della
sentenza n. 40200 emessa in data 29/9/2010 della sez. I penale di questa Corte, del
relazione all’erronea indicazione nella parte motiva dell’Autorità Giudiziaria che aveva
emesso la sentenza di primo grado (il GUP del Tribunale Militare di Roma in luogo del
Tribunale militare di Roma).
Ciò premesso e rilevato che trattasi -all’evidenza- di omissione e di errore non determinanti
alcuna nullità e la cui integrazione e correzione non comporta una modifica essenziale della
sentenza, si impone ai sensi dell’art. 130 C.P.P. la integrazione della intestazione e la
correzione della motivazione della sentenza così come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione della sentenza n. 40200 emessa il 29/9/2010 dalla prima sezione penale
di questa Corte nel senso: che nella intestazione della sentenza il nominativo di Badolati
Gennaro deve essere preceduto dalla indicazione della sua qualità di parte civile; che nel
primo rigo del primo foglio della motivazione della sentenza siano eliminate le parole “il
GUP presso”. Si annoti sull’originale della sentenza.
Roma, 22/3/2013.
nominativo di Badolati Gennaro senza precisazione della sua qualità di parte civils nonché in