Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28600 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28600 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FILARDO MATTEO N. IL 15/04/1968
avverso l’ordinanza n. 37/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/09/2015
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI- 2_,
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; //1/7

Data Udienza: 01/06/2016

Ritenuto in fatto

FILARDO Matteo, tramite difensore, ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la
quale la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato la domanda dallo stesso proposta per la
riparazione dell’asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita, in relazione al reato di
tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 legge 203/91 ai danni di imprenditore
operante in settore edile, dal quale è stato definitivamente assolto in secondo grado con

Il ricorrente articola un unico motivo con il quale censura il provvedimento impugnato
per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 314 cod.proc.pen..

Si sostiene che il giudice della riparazione avrebbe reinterpretato i fatti presi in esame dal
giudice penale, travisando in senso accusatorio le conclusioni raggiunte in quella sede,
laddove aveva imputato al Filardo di avere accompagnato in più occasioni altro
coimputato nel cantiere coadiuvandolo nella “messa a posta dell’ imprenditore”, mentre
tali incontri non avevano trovato riscontri in atti e nelle intercettazioni telefoniche, anzi,
erano stati smentiti da elementi probatori di segno contrario.

Ha depositato memoria l’Amministrazione resistente concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma primo, lett. c), cod.proc.pen. , perché
tardivamente proposto.

Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione – in
applicazione del comma 1, lettera a), e del comma 2, lettera a), dell’articolo 585 del
codice di rito – deve, invero, essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla
notificazione dell’ordinanza stessa (cfr. Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014,Hadfi, Rv
259187), nella specie avvenuta, come sopra indicato, in data 8.10.2015 ( sia al difensore
sia all’istante), mentre il ricorso è stato depositato il 29.10.2015.

In ogni caso, il ricorso deve ritenersi inammissibile per la manifesta infondatezza dei
motivi, in conformità a quanto osservato dal P.G. in sede.

Il giudice della riparazione ha fatto corretta applicazione del principio di autonomia del
giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione, valutando a carico del Filardo

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la formula “per non aver commesso il fatto”.

condotte riconosciute accertate dalla stessa sentenza assolutoria, che pur ne ha escluso
la rilevanza penale.
Esse sono state individuate in frequentazioni con l’autore materiale delle estorsioni e con
gli altri soggetti operanti nello stesso contesto associativo mafioso, mentre era in atto
l’estorsione ai danni della persona offesa, tenute nella consapevolezza dei fatti e delle
qualità rivestite dagli autori del reato, con contestuale assunzione di un atteggiamento di
approvazione del loro operato, come documentato dalla conversazione in atti.

avendo ingenerato negli acquirenti il sospetto che fosse da ascriversi nell’ambito del
sodalizio criminale.

Sul punto va ricordato che nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta
che si sia sostanziata nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad
essere percepita come contigua a quella criminale ( v., tra le altre, Sez. 4, n. 45418 del
25/11/2010, Carere, Rv. 249237 ed i riferimenti ivi contenuti).

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che le frequentazioni
ambigue ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi
di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in
essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti possono
dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione
(cfr. a proposito dell’idoneità delle frequentazioni ambigue ad escludere l’indennizzo, Sez.
3, n. 363 del 30/11/2007, Pandullo, Rv. 238782).

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende, a
titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1/06/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Tale condotta è stata logicamente ritenuta dalla Corte territoriale gravemente colposa,

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