Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2860 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2860 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAME SIDY N. IL 10/10/1963
avverso la sentenza n. 398/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A L9.–W° rt`34dIA
C2P-Sk)
che ha concluso per tt- ALA (4:Tr4)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit.PdifensorkAvv. GiuJA e N\ ri A “IP51-‘

Data Udienza: 17/10/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con sentenza del 19 giugno 2012, la Corte d’appello di Ancona ha
parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – sezione
distaccata di San Benedetto del Tronto, resa a seguito di giudizio abbreviato il 28
giugno 2011, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato,
per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 648 cod. pen. e

171-ter, secondo

comma, lettera a), della legge n. 633 del 1941, per avere, in esecuzione di un

abusivamente riprodotti e privi del contrassegno Siae ed averli posti in commercio. La
Corte d’appello ha, in particolare, riqualificato la contestata ricettazione ai sensi
dell’art. 648, secondo comma, cod. pen. e ha diminuito la pena di conseguenza.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, sostanzialmente riferito alla pretesa
carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si lamenta
che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che nessun accertamento era stato
fatto per verificare che i supporti sequestrati contenessero opere abusivamente
riprodotte
2.2. – Si deduce, in secondo luogo, l’erronea applicazione della disposizione
incriminatrice di cui alla lettera a), del secondo comma, dell’art. 171-ter della legge n.
633 del 1941, sul rilievo che l’imputato sarebbe stato visto mentre deteneva i CD e
DVD, ma non mentre li poneva in vendita. I giudici di merito avrebbero dovuto
dunque applicare la meno grave fattispecie incriminatrice dell’art.

171-ter, primo

comma, lettera c), della legge n. 633 del 1941, la quale si riferisce proprio alla
detenzione per la vendita o messa in commercio delle duplicazioni o riproduzioni
abusive.
2.3. – Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione
sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche contenuta nell’atto
di appello.
2.4. – Con un quarto motivo, si lamenta la mancanza di motivazione sulla
richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., anch’essa
richiesta con l’atto d’appello.
2.5. – Si deduce, infine, la mancanza di motivazione sulla richiesta di
concessione dell’attenuante speciale di cui all’articolo
legge n. 633 del 1941.

171-ter, terzo comma, della

medesimo disegno criminoso, acquistato e comunque ricevuto oltre 50 DVD e CD

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è solo parzialmente fondato.
3.1. – Il primo motivo di gravame – riferito alla motivazione della sentenza
impugnata circa l’abusiva duplicazione dei supporti sequestrati – è inammissibile,
perché diretto alla mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente
disattese dal Tribunale e dalla Corte d’appello.
In particolare, la Corte d’appello trae la convinzione della sussistenza della

concordanti, quali: il fatto che il materiale era in quantità ingente e dunque non era
destinato a uso personale; il fatto che non era confezionato a regola d’arte; il fatto
che recava copertine fotocopiate riferite a opere coperte dal diritto d’autore.
3.2. – Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La difesa si
limita infatti a proporre una ricostruzione in punto di diritto dei rapporti fra la
fattispecie di cui al secondo comma, lettera a), e quella di cui al primo comma, lettera
c), dell’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, ma non considera che la condotta
contestata e accertata in capo all’imputato, per la quale è intervenuta la condanna, è
quella di messa in commercio di più di 50 copie di opere tutelate dal diritto d’autore
abusivamente riprodotte; condotta che rientra nell’alveo di applicazione del secondo
comma, lettera a), richiamato.
3.3. – Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso – relativi alla mancanza di
motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis, 62
n. 4), cod. pen. e 171-ter, terzo comma, della legge n. 633 del 1941 sono invece
fondati.
La stessa Corte d’appello, nel riportare i motivi di impugnazione, dà atto che
l’imputato aveva richiesto l’applicazione delle attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 62,
n. 4), cod. pen.; dall’esame dell’atto d’appello risulta, poi, che lo stesso imputato
aveva richiesto anche l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 171-ter,
terzo comma, richiamato, pur non essendo stata riportata tale richiesta dalla Corte
d’appello nell’esposizione del fatto.
La sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sulla configurabilità nel
caso in esame delle circostanze attenuanti di cui sopra, non essendo sufficiente a tal
fine il riferimento ai numerosi precedenti penali, anche specifici contenuto alla pagina
5 della sentenza, perché esclusivamente diretto a giustificare la non concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

responsabilità penale da una convergenza di elementi correttamente ritenuti univoci e

4. – La sentenza deve, conseguentemente, essere annullata in punto di
circostanze del reato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, perché proceda a
nuovo giudizio fornendo un’adeguata motivazione sul punto. Il ricorso deve essere,
nel resto, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in punto di circostanze del reato, con rinvio alla
Corte d’appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

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