Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2860 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2860 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANGIPANE ALFREDO N. IL 08/12/1948
avverso l’ordinanza n. 196/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile in quanto l’atto risulta essere stato personalmente
sottoscritto dall’interessato senza la rappresentanza di un avvocato iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p.,
nonostante che l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista
dall’art.571, comma primo, cod. proc. pen., che riconosce al solo imputato la
facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (S.U., n. 34535 del
27/6/2001, Rv. 219613; Sez. 3 n. 42737 del 16/10/2008, Rv. 241414). Né
l’allegata autentica da parte del difensore vale a sanare il difetto di
legittimazione processuale.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Ci sigliere

tensore

Il residente

1. Frangipane Alfredo ricorre per cassazione contro l’ordinanza di cui in
epigrafe, con la quale venne disattesa di lui istanza d’indennizzo per
ingiusta detenzione. A sostegno del ricorso in data 9.10.2015 è stata
depositata memoria.

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