Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 286 del 15/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 286 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mazzotti Raffaele, nato a Tortora il 20/02/1951

avverso l’ordinanza del 23/06/2016 del Tribunale di Reggio Emilia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il rico-so;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione al
decreto penale di condanna emesso nei confronti di Raffaele Mazzotti, stante la
tardività della sua proposizione.
2.

Avverso detto provvedimento l’interessato, tramite il difensore, ha

proposto ricorso per cassazione allegando un motivo di impugnazione.

Data Udienza: 15/12/2017

2.1. In particolare, col proprio motivo il ricorrente ha osservato che
l’opposizione era stata proposta ampiamente nei termini, atteso che alla notifica
del decreto, infine avvenuta 1’11 marzo 2016 come si evinceva dall’annotazione a
penna del postino sulla busta, aveva tempestivamente fatto seguito l’opposizione
in data 22 marzo 2016.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
4.1. Vero è infatti che il provvedimento impugnato, “vista l’opposizione
o
presentata il 22/03/2016 avverso il decreto penale di condanna n. 989 emesso in
data 25/06/2015 a carico di Mazzotti Raffaele n. e res. ecc.”, e “ritenuto che
l’opposizione è inammissibile in quanto depositata fuori termine”, ha dichiarato
l’inammissibilità dell’opposizione, ordinando l’esecuzione del decreto penale di
condanna e condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.
4.2. Ciò posto, non si rinviene, così / alcuna motivazione idonea a giustificare
la decisione assunta. Vero è, infatti, che l’integrazione di una motivazione
mancante non può essere demandata al giudice della legittimità (cfr. ad es. Sez.
5, n. 42379 del 23/09/2004, Cozzolino, Rv. 230362). Altrimenti opinando, la
Corte, anziché accedere alla verifica di legittimità su provvedimenti altrui,
porrebbe direttamente in essere quelle statuizioni sulle quali, al contrario, deve
esercitare il proprio sindacato istituzionale. Mentre le parti devono essere poste
in condizione di controllare la correttezza della decisione assunta.
D’altronde l’assenza di motivazione è rinvenibile tanto nell’ipotesi di grafica
assenza quanto in quella di mera apparenza (cfr. ad es. Sez. 6, n. 4789 del
28/11/1997, dep. 1998, Mineo, Rv. 210578), così integrando violazione di legge.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l’ordinanza impugnata va
annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Emilia.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Emilia.
Così deciso in Roma il 15/12/2017

CONSIDERATO IN DIRITTO

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