Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28599 del 01/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28599 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAJOR LAURA N. IL 02/05/1955
avverso l’ordinanza n. 24/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
27/03/2015
sentita la azione fatta dal Consigliere DtItt. PtTRIZIA PICCIALLI;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.

(Mle,
(2-12-ee, o (k-Lt, L-vir-121N-0\–t

V-tQj

Uditi difensor

pP

Data Udienza: 01/06/2016

RITENUTO IN FATTO

MAJOR Laura, a mezzo del difensore, ricorre avverso l’ordinanza che ha parzialmente
accolto la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione sofferta nell’ambito di un
procedimento in cui le è stato contestato il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, in
concorso con altra persona, dal quale era assolta in secondo grado “per non aver

Il giudice della riparazione ha riconosciuto il diritto all’indennizzo della istante a far data
dalla sentenza del giudice di primo grado, sul rilevo che solo nel dibattimento, secondo la
valutazione della Corte territoriale, si era palesata una situazione tale da far quantomeno
dubitare della colpevolezza della Major, alla luce delle diverse dichiarazioni rese dalla
persona offesa e dal vicino di casa in merito ai riconoscimenti da loro precedentemente
effettuati.
Con riferimento al periodo utile compreso tra il 6.3.2013 ed il 4.11.2013, pari a 243
giorni, è stata riconosciuta all’istante- già posta agli arresti domiciliari- la somma
complessiva di euro 18.225, determinata tenuto conto del quantum giornaliero, secondo
il parametro aritmetico, pari ad euro 150, ridotto nella misura del 50%,,attesa l’evidente
minore sofferenza che la misura cautelare degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in
carcere.

La ricorrente articola due motivi.
Con il primo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha
individuato la colpa grave della Major per il periodo antecedente alla sentenza di primo
grado, pur avendo l’ istante sempre contestato, anche dinanzi al Tribunale del riesame, la
propria responsabilità.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione anche con
riferimento alla quantificazione della somma liquidata a titolo di equa riparazione,
irragionevolmente dimezzata.

E’ stata depositata memoria nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze con
la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, come sostenuto dal P.G. in sede, è parzialmente fondato.
Il giudice della riparazione ha addebitato alla Major la condotta consistita nell’essersi
avvalsa, sino al giudizio di primo grado, della facoltà di non rispondere, in tal modo non
fornendo chiarimenti e non allegando fatti suscettibili di intaccare il quadro indiziarlo a

2

commesso il fatto”, con immediata perdita di efficacia della misura cautelare in corso.

suo carico, basato essenzialmente sulle identificazioni operate dalla parte offesa e dal
vicino di casa.
Le incertezze manifestate dai testimoni ed i dubbi sulla genuinità del riconoscimento
personale diretto operato in udienza dalla persona offesa, già emergenti nel giudizio di
primo grado, venivano invece valorizzati dalla Corte di appello territoriale ai fini della
assoluzione.
Sul punto va ribadito, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che la condotta

costituendo esercizio del diritto di difesa, assume rilievo ai fini dell’accertamento della
sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l’interessato non
abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato
agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare ( v. da ultimo, Sez. 3,
n.29967 del 02/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941).
Nel caso in esame, il giudice della riparazione ha correttamente evidenziato che il silenzio
della Major in sede di interrogatorio di garanzia non aveva contribuito a portare elementi
in proprio favore, suscettibili di contribuire al chiarimento o alla attenuazione in suo
favore del quadro indiziario, diversamente da quanto poi sarebbe avvenuto in sede
dibattimentale.

Il secondo motivo in punto di determinazione dell’indennizzo per il periodo trascorso dalla
Major agli arresti domiciliari è, invece, fondato.
La motivazione si presenta incompleta e incongrua nella parte in cui il giudice della
riparazione, determina il quantum giornaliero in euro 150, così riducendo quello di euro
235,82, che è però riferibile alla custodia in carcere, mentre, come emerge dalla stessa
ordinanza impugnata, oggetto dell’indennizzo è stato il periodo trascorso dalla Major agli
arresti domiciliari.

Va ricordato in proposito che la giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del
quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, si è stabilmente orientata ( v.
Sez. U, n. 24287 del 9/05/2001, Caridi, Rv. 218975) nella necessità di contemperare il
parametro aritmetico- costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui
all’articolo 315, comma secondo, cod.proc.pen. (euro 516.456,90) e il termine massimo
della custodia cautelare di cui all’articolo 303, comma 4, lett. c).,cod.proc.pen.,
espresso in giorni ( sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch’esso
espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita – con il potere di valutazione equitativa
attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo
sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.

dell’indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur

Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente,
è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico ( individuato, alla luce dei criteri sopra
indicati, nella somma di euro 235, 82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella
di euro 120 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore
afflittività della pena).
Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che
scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce certamente il criterio base della
valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso

condizione però che, nell’uno o nell’altro caso, fornisca congrua e logica motivazione
della valutazione dei relativi parametri di riferimento .

Risulta, inoltre, incongrua anche la successiva riduzione del 50% dell’importo determinato
secondo i criteri sopra indicati.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla
determinazione del quantum dell’indennizzo, con rinvio alla Corte territoriale competente,
che si atterrà ai principi sopra indicati.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al quantum dell’indennizzo e rinvia sul punto
alla Corte di appello di Venezia, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra
le parti di questo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in data 1/06/ 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ampliativo ( purchè nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA