Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28598 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28598 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 2777/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 08/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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Uditi djfefisor Avv.;

Data Udienza: 01/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con provvedimento
in data 8 giugno 2015, dichiarava non luogo a provvedere sull’impugnazione
presentata da Attanasio Alessio, avverso il decreto dell’Ufficio di Sorveglianza di
Novara, reso il 18.11.2014, con il quale era stata rigettata la richiesta di

provvedimento si evidenzia che non sono pervenute all’Ufficio le prescritte notifiche,
a cura di parte, al Procuratore Generale ed alla Direzione dell’agenzia delle Entrate;
e si assume che ciò valga come implicita rinuncia all’impugnazione.
2. Avverso il richiamato provvedimento presidenziale ha proposto ricorso
per cassazione Attanasio Alessio.
Con unico motivo l’esponente deduce la violazione di legge penale. Osserva
che, in realtà, le notifiche di cui si tratta erano state effettuate a mezzo posta. La
parte si riserva la produzione della relativa ricevuta di ricevimento.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la
Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso, osservando che le censure dedotta
dal ricorrente non risultano assistite da allegazione documentale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Come noto, questa Corte Suprema, in tema di rigetto e di revoca
dell’ammissione al patrocinio dello Stato (materie regolate dalla medesima
procedura di cui all’art. 99, d.P.R. n. 115 del 2002), ha affermato che, quando il
ricorso in opposizione dell’interessato, avverso il provvedimento impugnato, sia
stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla
Direzione regionale delle Entrate a cura dell’istante, non si configura una causa di
inammissibilità del gravame, giacché tale sanzione non è prevista dalla legge. In
tale situazione, deve essere disposta la rituale notifica del ricorso
all’Amministrazione finanziaria, a cura del ricorrente, ai fini della regolare
instaurazione del contraddittorio (Sez. 1, sentenza del 4/12/2000, Rv. 218398;
Sez. 1, sentenza del 25/1/2001, Rv. 219098; Sez. 4, sentenza del 10/12/2010, Rv.
249066).
Orbene, nel caso di specie, come risulta dal provvedimento impugnato,
l’esponente non ha effettuato la rituale notifica del ricorso all’Amministrazione
finanziaria; e l’Attanasio, nel dolersi delle valutazioni espresse dal Presidente del
Tribunale, che muovono proprio dal mancato adempimento dell’onere di
notificazione, non ha allegato al presente ricorso alcun elemento idoneo a sostenere
gli assunti difensivi.
2

ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal detenuto. Nel

Deve pertanto osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che il ricorso è
inammissibile, per difetto di autosufficienza. La Suprema Corte ha infatti
ripetutamente affermato che sono inammissibili, per violazione del principio di
autosufficienza e per genericità, quei motivi che non contengano l’integrale
trascrizione o allegazione degli atti richiamati (Sez. 4, Sentenza n. 46979 del
10/11/2015, dep. 26/11/2015, Rv. 265053).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 10 giugno 2016.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in

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