Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28595 del 25/05/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28595 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
TASSO ALBERTO N. IL 16/03/1979
avverso la sentenza n. 10826/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 11/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
letteh.sealite le conclusioni del PG Dott. , t

<2~-~' , A-- émrQh' Udi sifensor Avv.; «~ttesiez, 1fteA'A ()J0 eaf2.. Ae-A524-‘ èQ Data Udienza: 25/05/2016 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Bergamo, pronunciando nei confronti di TASSO ALBERTO, con sentenza del 11.8.2015, applicava allo stesso ex art. 444 cod. proc. pen., concessegli le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed C 891,00 di ammenda, con pena detentiva convertita in quella pecuniaria pari a giorni 89 e così complessivamente la pena di 86 giorni di lavoro di pubblica utilità da prestarsi presso l'Associazione Milano zoofila onlus presso il canile di Grignano, con la sospensione della patente L.vo 285/92, perché circolava sulla pubblica via alla guida dell'auotvettura Volkswagen Golf tg. C341oFM pur essendo in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di bevande alcooliche, con una valore accertato corrispondente ad un tasso alcoolemico pari a 1,97 g/I (comunque superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 g/1), con l'aggravate di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00;in Treviglio il 18.9.2014. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione dell'art. 186 CdS. Il P.G. deduceva l'erroneità della pena applicata, in quanto per giungere all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, le parti hanno dapprima concordato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità. I due regimi sanzionatori sostituivi non sarebbero applicabili cumulativamente, sul punto viene richiamata la sentenza di questa Sezione della S.C. n.37967 del 17.5.2012 rv. 254361. Inoltre il giudice ha omesso di disporre la confisca obbligatoria del veicolo. Infatti pur trattandosi di sanzione amministrativa, la stessa deve essere necessariamente ordinata in sentenza. Sul punto vengono richiamate le sentenze di questa Corte sez. 6, 13.3.2012, P.G: in Vasori, rv 252563, sez. 4, 3.11.2011, Camerlo, rv. 253128, sez. 4, 25.11.2010, Portelli, rv. 249071. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento di legge. 3. Il Procuratore Generale di questa Corte depositava memorie, ex art. 611 cod. proc. pen. rilevando la fondatezza del ricorso, in quanto i due regimi sanzionatori sostitutivi non possono essere applicati cumulativamente, avendo essi 2 di guida per anni 1, per la contravvenzione di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) D. una totale autonomia in relazione ai presupposti di applicazione, alle modalità di esecuzione e alle conseguenze in caso di violazione. Pertanto, gli stessi possono applicarsi individualmente e non possono sommarsi. Nel caso di specie, sarebbe stato applicato un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene. Inoltre, il legislatore, nel prevedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha ancorato tale beneficio al rapporto tra pena criminale e sanzione sostitutiva. La sostituzione della pena è applicabile soltanto in relazione al CC sez. 4 n.37967 del 2015; CC n.8005 del 2005, contra CC sz. 4 n.71 del 2012 rimasta isolata. Chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. 4. Orbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati appaiano fondati e pertanto il proposto ricorso vada accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore seguito. Come puntualmente evidenziato da questa Corte (sez. 4, n. 37967 del 17/05/2012, Nieddu, rv. 254361), non può ritenersi conforme a legge una richiesta di pena concordata che preveda la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53) e la sua successiva sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis). I due regimi sanzionatori sostitutivi non possono, infatti, essere applicati cumulativamente, avendo essi una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze in caso di violazione (cfr. L. n. 689 del 1981, artt. 53, 59, 71 e 102, e art. 186 C.d.S., comma 9 bis), di tal che gli stessi non possono che trovare applicazione individualmente e senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino. Diversamente operando, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Rv. 236529). 5. Inoltre, deve ritenersi che quando il legislatore ha previsto, nell'art. 186 C.d.S., al comma 9 bis la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. 3 trattamento sanzionatorio principale previsto dalla legge. Richiama i precedenti Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma, non solo si farebbe illegittima applicazione di una "terza legge", in violazione dell'art. 2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo l'ordinamento vigente (così in motivazione sez. 4, n. 21596 del 22/01/2013, Grillo, non mass.). L'unico precedente di segno contrario, sempre di questa sezione (la sentenza n. 71 del 14.11.2012, P.G. in proc. Mancini, rv. 258606) è rimasto assolutamente isolato, a fronte di un consolidato orientamento giurisprudenziale -che va ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene. (sez. 4, n. 37967 del 17.5.2012, rv. 254361, conf. sez. 4, n. 2383 del 6.12.2013 dep. il 20.1.2014, rv. 258180; sez. 4, n. 8005 del 15.11.2013 dep. il 19.2.2014, Verdelli, rv. 258609; sez. 4, n. 27602 del 2.4.2014, Fino, rv. 261566). Nel caso che ci occupa -come si evince dalla sentenza impugnata- la richiesta di patteggiamento era stata specificamente subordinata, previa sostituzione della pena detentiva ex art. 53 I. 689/81, alla sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 co. 9bis CDS. L'errore di diritto era, dunque, insito nel patto, e ciò impone che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore seguito. Inoltre, fondatamente lamenta il PG ricorrente che il giudice ha omesso di disporre la confisca obbligatoria del veicolo, che risulta ex actis essere di proprietà di Tasso Alberto. Infatti pur trattandosi di sanzione amministrativa, la stessa deve essere necessariamente ordinata a sentenza. Sul punto vengono richiamate le sentenze di questa Corte sez. 6, 13.3.2012, P.G: in Vasori, rv 252563, sez. 4, 3.11.2011, Camerlo, rv. 253128, sez. 4, 25.11.2010, Portelli, rv. 249071. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma il 25 maggio 2016 Il nsigliere Estensore Il Presid e qui ribadito- che ha affermato che, nell'accordo sull'applicazione della pena in

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