Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28592 del 28/03/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28592 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ROSI ELISABETTA
sul ricorso proposto da:
KABLAOUI SAID N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 219/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di BERGAMO, del 12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Itt. ELISABg_TTA !OSI;
lette/~e conclusioni dell PG Dott. lz kh(LIAA”,
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL
–
3 LUG 7013
LLIERE
i difensor Avv.;
Data Udienza: 28/03/2013
Ritenuto che con sentenza del 12 aprile 2012,, il G.I.P. presso il Tribunale di
Bergamo ha applicato a Kablaoui Said, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, la pene concordate con il pubblico ministero nella misura di anni due
e mesi otto di reclusione e 12 mila euro di multa, oltre confisca e distruzione
dello stupefacente e della somma di denaro in sequestro, in relazione al reato di
cui all’art.73 D.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio grammi 50
circa di cocaina suddivisa in due involucri, occultati nella tasca del giubbotto e
grammi 185, occultati all’interno di una cassaforte in casa, fatto accertato in
che avverso la sentenza, l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha
presentato ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento limitatamente alla
disposta confisca del denaro, lamentando inosservanza ed erronea applicazione
dell’art. 240 c.p., in relazione alla confisca del denaro, atteso che non si tratta di
confisca obbligatoria, posto che in caso di patteggiamento la confisca è tale solo
per le cose che costituirono il prezzo del reato;
Considerato che
nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in
conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale
previsto dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi
più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la
censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve
impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte
(Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);
che di contro il ricorrente non ha fornito alcuna specifica spiegazione in ordine
alla legittimità del possesso del denaro;
che il giudice nella parte motiva della sentenza impugnata ha fornito una
congrua, seppure sintetica, motivazione in ordine all’esercizio del proprio potere
di confisca, ritenendo che la somma in sequestro risultasse incongrua rispetto
alle fonti legali di reddito dell’imputato, in forza del disposto di cui all’art. 12
sexies D.L. n. 306 del 1992;
che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali
e della somma di millecinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille e cinquecento euro in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
Almè il 9 gennaio 2012;