Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28591 del 23/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28591 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASOLI MIRKO N. IL 23/11/1970
avverso l’ordinanza n. 517/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
14/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
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lette/ssAte le conclusioni del PG Dott. .3,034,14,0

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Data Udienza: 23/02/2016

Ritenuto in fatto
Il Tribunale del riesame di Genova ha respinto l’appello proposto da Vasoli Mirko avverso
l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di La Spezia in data 23.10.2015 nell’ ambito di
procedimento penale a suo carico per il reato di cui 73 d.p.r. 309/90.
L’ordinanza cautelare era stata impugnata dal Vasoli unicamente sul rilievo della perdita di
efficacia della stessa ai sensi dell’art. 27 c.p.p..Detta norma prevede che le misure cautelari

emissione, cessano di avere efficacia se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli
atti, il giudice competente non provvede a norma degli art. 292, 317 e 321c.p.p..
Secondo la difesa dell’indagato, poiché l’ordinanza applicativa della misura non era stata
nuovamente emessa dal giudice competente, essa aveva perso efficacia.
I giudici del riesame avevano invece ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 27 c.p,p. in
quanto non vi era stata una declaratoria di incompetenza da parte del GIP; gli atti erano stati difatti
trasmessi dal P.M. di La Spezia alla Procura distrettuale di Firenze (trattandosi di procedimento
di competenza della DDA) senza che il GIP avesse pronunciato sentenza di incompetenza, in
conformità alla previsione dell’art. 54 c.p.p., secondo cui il Pubblico Ministero, se durante le
indagini preliminari ritenga che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello
presso cui esercita le funzioni, dispone la immediata trasmissione degli atti all’ufficio del PM
presso il giudice competente.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del
difensore, il Vasoli deducendo, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge
penale processuale in relazione alla dedotta inefficacia della misura cautelare e vizio di
motivazioneAssume in proposito che il GIP del Tribunale di La Spezia, che ha applicato la misura cautelare,
era incompetente, tanto che trasmetteva agli atti all’A.G. di Firenze, competente per territorio in
ordine al reato ascritto all’indagato.
Di conseguenza doveva essere applicato l’art. 27 c.p.p che prevede la perdita di efficacia della
misura cautelare disposta dal Giudice dichiaratosi incompetente se, entro il termine di venti giorni
dal provvedimento di trasmissione degli atti al giudice competente, la misura non venga da questi
rinnovata.
Il fatto che sia mancata una declaratoria formale di incompetenza da parte del GIP di La Spezia,
non esclude, ad avviso della difesa, l’operatività della norma succitata. Diversamente opinando,
ritenendo che occorra, ai fini della applicabilità della norma in esame. una pronuncia formale di
decadenza, l’indagato verrebbe ad essere privato del controllo costituzionalmente garantito in

disposte da giudice dichiaratosi incompetente contestualmente o successivamente alla loro

ordine alle cause di decadenza della misura restrittiva. Ed è del tutto irragionevole, inoltre, far
derivare conseguenze pregiudizievoli per l’indagato da una omissione del giudice territorialmente
incompetente.

Ritenuto in diritto

La fattispecie in esame non rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 27 c.p.p., la cui applicabilità è
invocata dal ricorrente, con la conseguenza che nessuna decadenza della misura cautelare si è
verificata per effetto della mancata rinnovazione di essa da parte dell’ufficio giudiziario competente
cui gli atti sono stati trasmessi. . Detta norma difatti disciplina l’ipotesi di trasmissione degli atti da
parte del GIP, dichiaratosi incompetente dopo aver emesso la misura cautelare, al giudice ritenuto
competente.
Nel caso in esame, il GIP del Tribunale di La Spezia si è limitato ad applicare all’indagato la
misura cautelare, senza dichiarare la propria incompetenza. La trasmissione degli atti non è stata
disposta dal GIP, bensì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia che, ai sensi
dell’art 54 c.p.p., ha inviato gli atti per competenza alla Procura distrettuale di Firenze (essendo
competente la DDA)
Si è dunque verificata la diversa ipotesi disciplinata dall’art. 54 c.p.p., che prevede, ove il reato
appartenga alla competenza di un ufficio giudiziario diverso da quello al quale appartiene il quale
il P.M. procedente, che questi disponga la trasmissione degli atti all’ufficio del Pubblico Ministero
presso il Giudice competente.
Come correttamente osservato dai giudici del riesame, in presenza di una pacifica situazione di
incompetenza territoriale dell’ufficio giudiziario di La Spezia, la trasmissione degli atti all’ufficio
competente è avvenuta da Procura a Procura senza che il GIP abbia mai pronunciato la propria
incompetenza. Di conseguenza è del tutto infondato l’assunto della perdita di efficacia della misura
cautelare per non essere stata rinnovata dal GIP competente dopo la trasmissione degli atti.
Deve essere tenuta ben chiara la distinzione fra le due ipotesi contemplate rispettivamente dall’art.
27 e dall’art. 54 c.p.p.„ la prima diretta a disciplinare lo spostamento del procedimento dal giudice
incompetente a quello competente, l’altra diretta a disciplinare la trasmissione degli atti da Procura
a Procura, senza alcun intervento del giudice;
Solo nel primo caso occorre una formale dichiarazioni di incompetenza e la successiva
rinnovazione dell’ordinanza cautelare da parte del Giudice competente cui sono stati trasmessi gli
atti. Come affermato da questa Corte “la trasmissione degli atti da parte del P.M. procedente a
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Il ricorso è infondato.

quello incardinato presso il giudice ritenuto competente non è idonea ne’ a comportare la
competenza di quest’ultimo giudice, nè ad escludere la competenza del giudice presso il quale il
Pubblico Ministero trasmittente esercita le funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non
vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest’ultimo ne’ ad attribuirle
un’efficacia solo interinale: pertanto non vi è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi entro i venti giorni dall’ordinanza di trasmissione – un nuovo provvedimento di altro giudice,

competenza (Cass sez 3, 2.12.2009 n. 49419 rv 245600, sez 2 9.4.2015 n. 16309, rv 263764) .
L’invocata identità di situazione tra lo spostamento del procedimento provocato dal giudice e quello
provocato dal Pubblico Ministero deve escludersi non solo per l’inequivoco tenore letterale della
norma in parola ma anche in base al sistema del vigente ordinamento di rito che traccia, in materia
di competenza funzionale e di competenza in generale, compresa quella territoriale, un ambito
normativo del tutto autonomo (cfr. Libro l”, Titolo 2″ del c.p.p. vigente) in relazione alla figura del
P.M.,

rispetto

a

quella

del

giudice

(cfr.

Libro

5″,

Titolo

l”).

È per questo che, nell’ ipotesi attinente la posizione del giudice, è richiesto ex art. 27 c.p.p., non
solo, si badi, in via formale, ma soprattutto in via sostanziale, una pronuncia giudiziale di
incompetenza, come, del resto, ribadito dall’unanime indirizzo, anche di recente, di questa Corte..”
(in motivazione: Cass. sez. 1 ” n. 29343 del 28.4.2009 cit.).
Si è dunque affermato il principio di diritto, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui “La
trasmissione di atti per ragioni di competenza, da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna
incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell’art. 27
c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non
seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del
giudice dichiarato competente (sez 2 9.4.2015 n. 16309, rv 263764.
In conclusione si deve ritenere che, non essendovi stata alcuna declaratoria di incompetenza da
parte del GIP, ma solo la trasmissione di atti da parte del P.M. ex art. 54 c.p.p., non trova
applicazione

la

disposizione

di

cui

all’art.

27

c.p.p..

Non vi era, quindi, necessità da parte del GIP del Tribunale di Firenze di provvedere, nel termine
di venti giorni, a norma dell’art. 292 c.p.p., ad emettere nuova ordinanza di custodia cautelare.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di
La Spezia non abbia perduto efficacia.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese processuale
PQM
3

mancando, diversamente dall’ipotesi contemplata dall’art. 27 c.p.p., una pronuncia declinatoria di

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone
inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 co 1 ter disp att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 23.2.2016

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