Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28590 del 23/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28590 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE ANTONIO N. IL 24/06/1956 parte offesa nel
procedimento
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IGNOTI
avverso il decreto n. 546459/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA

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lette/se le conclusioni del PG Dott. ( 90.0e0-

Uditi d nsor Avv.;

Data Udienza: 23/02/2016

Ritenuto in fatto e in diritto
Clemente Antonio ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso il decreto
di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 17.4.015 deducendo violazione
dell’art. 127 co 5 c.p.p per aver disposto il giudice l’archiviazione con decreto senza il previo
avviso alla persona offesa del reato, che aveva espressamente chiesto di essere avvisata di
eventuale richiesta di archiviazione del P.M., a norma dell’art. 408 c.p.p..

del decreto di archiviazione rilevando in proposito come, in relazione alla finalità dell’avviso ex
art. 408 c.p.p„ quella di consentire un controllo del rispetto del principio di obbligatorietà
dell’azione penale, la parte offesa deve essere messa nelle condizioni di ricostruire l’iter logico —
giuridico seguito dal PM .per pervenire alla conclusione della insufficienza di elementi idonei a
sostener l’accusa.
Il ricorso è fondato.
L’art. 408 comma 2 c.p.p. dispone che l’avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura
del Pubblico Ministero, alla parte offesa che abbia fatto richiesta nella notizia di reato, o
successivamente alla sua presentazione, di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.
La ratio della norma è quella di consentire alla parte offesa un controllo sulla decisione del Pubblico
Ministero di archiviare il procedimento e di poter proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., . con la quale chiede la prosecuzione delle indagini
preliminari indicando, a pena di inammissibilità, le indagini suppletive che ritiene debbano essere
effettuate e i relativi elementi di prova.
In presenza di opposizione della parte offesa, il GIP, salvo che ritenga inammissibile l’opposizione
stessa (oltreché infondata la notitia criminis), nel qual caso emette decreto de plano di
archiviazione, deve fissare udienza camerale per esaminare, nel contraddittorio delle parti cui viene
dato avviso, l’opposizione con la richiesta di indagini suppletive e i temi di prova.
Ciò premesso, è evidente che il mancato avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione,
impedendole di proporre opposizione a norma dell’art. 410 c.p.p„ determina una lesione del
principio del contraddittorio in quanto non le consente di interloquire sulla richiesta di archiviazione
del PM esprimendo le ragioni del proprio dissenso circa la ritenuta infondatezza della notizia di
reato.
In tal senso di si è espressa costantemente questa Corte affermando che” l’omesso avviso della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del
contraddittorio e la conseguente nullità insanabile, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del
decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario di

Si duole inoltre il ricorrente della mancanza di motivazione sia della richiesta di archiviazione sia

quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del
provvedimento”(ex multis

sez. 4, n. 47025 del 26/09/2014 rv. 260950, Sez. 4

n. 47025 26/09/2014 rv. 260950).
Il decreto di archiviazione deve quindi essere annullato con trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 23.2.2016

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della

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