Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2859 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2859 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
APREA GUGLIELMINA N. IL 05/06/1926
avverso la sentenza n. 439/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p k u F0 9) 0 r-Li 0175’4-P2 P’
ex.u>, Sev4HIA
che ha concluso per c.`”,-10 it.~e tpro
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 20 aprile 2012, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 luglio 2010, con la quale
l’imputata era stata condannata, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod.
pen. e 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 638 del 1983, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, in qualità di legale rappresentante di una società, omesso di versare i

febbraio 2007.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la carenza di motivazione in
riferimento alla regolarità della notifica della contestazione da parte dell’Inps, in
presenza di una raccomandata indirizzata genericamente al legale rappresentante
presso il suo domicilio e non presso la sede della società e ricevuta dalla nuora non
convivente. E ciò, in contrasto con quanto erroneamente affermato dalla Corte
d’appello, secondo cui la notificazione sarebbe avvenuta presso la sede della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché proposto in base a un motivo

manifestamente infondato.
Quanto alla notificazione dell’avviso di pagamento da parte dell’Inps, deve
premettersi che – secondo quanto riconosciuto nel ricorso – lo stesso risulta
indirizzato all’imputata, legale rappresentante della società, e risulta ricevuto presso il
suo domicilio dalla nuora non convivente.
Una tale notificazione risulta pienamente idonea a realizzare la presunzione di
conoscenza dell’avviso stesso in capo al destinatario, non essendo previste dalla legge
particolari formalità. Infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della
violazione è a forma libera e può essere effettuata mediante un verbale di
contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia
di funzionari dell’istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria (sez. 3, 14
febbraio 2007, n. 26054, rv. 237202; sez. 3, 19 luglio 2011, n. 30566, rv. 251261).
Devono ritenersi idonee a tal fine anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e
senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al
destinatario, essendo consentito, nel caso di persone giuridiche, l’invio presso la sede

contributi sociali e previdenziali trattenuti dai salari dei lavoratori tra il luglio 2006 e il

della società o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (sez. 3,
12 febbraio 2013, n. 28113, n.m.).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della

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