Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2859 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2859 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPASSO RAFFAELE N. IL 04/03/1980
avverso la sentenza n. 21293/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

1. Capasso Raffaele, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, lamenta violazione di legge.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3°, c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.
2.1. La pretesa di andare esente da penale responsabilità prospettando di
aver assunto farmaci capaci di procurare od enfatizzare l’esito positivo del
test è radicalmente priva di fondamento per almeno due ordini di ragioni,
ognuna delle quali idonea a sorreggere il convincimento di manifesta
infondatezza della pretesa. In primo luogo questa Sezione ha già avuto
modo di chiarire che la natura colposa del reato non esime dalla penale
responsabilità colui il quale si ponga alla guida con un tasso alcolico nel
sangue vietato dalla legge procurato da principi attivi farmacologici,
dovendosi in tali condizioni astenersi dal condurre veicoli a motore
(Cass., Sez. 4, n. 19386 del 5/4/2013, dep. 6/5/2013, Rv. n. 255835). In
ogni caso, a fronte della inequivoca constatazione dell’assunzione di
bevande alcoliche (alito vinoso, difficoltà di deambulazione e alterazioni
psico-fisiche), il ricorrente ha allegato innanzi al giudice del merito di
aver effettuato terapia con cortisonico ed altro farmaco, interrotta oltre
due giorni prima del fatto, sicché sul punto l’asserto è rimasto
meramente congetturale (Cass., Sez. 4, n. 15187 dell’8/4/2015, dep.
13/4/2015, Rv. n. 263154).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così dec o in Ro a, 11 novembre 2015

OSSERVA

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