Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2859 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2859 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AlVIENDOLA DAVIDE N. IL 03/05/1973
avverso l’ordinanza n. 332/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
10/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
40teIsentite le conclusioni del PG Dott.
C~N ip-L. gt CL-n / c-12A-L
()L,rtb
o 44. il

Data Udienza: 05/12/2012

N.32308/12-RUOLO N. 44 C.C.P. (2015)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 12 luglio 2012, il Tribunale del riesame di Salerno,
pronunciatosi in sede di rinvio da questa Corte, ha nuovamente respinto la
richiesta di riesame proposta da AMENDOLA Davide avverso l’ordinanza del G.I.P.
in sede del 7 novembre 2011, di applicazione nei suoi confronti della misura
cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato:
traffico di stupefacenti, facente capo prima a GRECO Vincenzo e poi, dal
dicembre 2008, a GRECO Alfonso, con il ruolo di soggetto che stabilmente si
forniva di cocaina dal sodalizio, avendone ricevuta periodicamente 100 grammi
ogni 15 giorni per un arco di tempo di anni 3, per poi cederla a sua volta a
VITOLO Vincenzo, altro partecipe del sodalizio, col ruolo di addetto alla
distribuzione al minuto dello stupefacente anzidetto;
-di non meglio specificati reati fine (illecite detenzioni a fini di spaccio di cocaina
ed hashish; illecita detenzione di una pistola, da lui ceduta ai GRECO in
pagamento di una fornitura di cocaina).
2.Questa Corte, con sentenza del 4 marzo 2012, aveva annullato con rinvio la
precedente ordinanza emessa dal medesimo Tribunale il 27 dicembre 2011, di
rigetto dell’istanza di riesame di cui sopra, avendo rilevato la contraddittorietà
della motivazione.
Da un lato era stato invero ritenuto che il ricorrente non poteva ritenersi intraneo
al sodalizio criminoso ipotizzato, non essendo emersi elementi dai quali poter
desumere un’affectio societatis nei confronti della struttura, non essendo all’uopo
sufficiente il ruolo attribuitogli da alcuni collaboratori di giustizia, di acquirente
abituale di cocaina da detto sodalizio, in assenza di prove su accordi intercorsi
fra il ricorrente e gli altri sodali circa il prezzo da riscuotere e circa i luoghi in cui
procedere alla distribuzione al minuto della droga.
Poco più avanti era stato invece contraddittoriamente ritenuto che l’accertta
periodicità dell’acquisto di cocaina potesse costituire la prova della coscienza e
volontà di contribuire all’esistenza ed operatività della struttura criminosa.
3.Con la successiva ordinanza del 12 luglio 2012, adottata in sede di rinvio, il
Tribunale di Salerno ha confermato il rigetto dell’istanza di riesame proposta
dall’AMENDOLA, avendo in sostanza ritenuto che le dichiarazioni rese da cinque
collaboratori di giustizia, tutti concordi nell’aver riferito dello stabile e
continuativo rapporto di acquisto di cocaina tenuto dal ricorrente con esponenti

-del delitto di partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata al

del sodalizio criminoso ipotizzato, costituissero gravi indizi di colpevolezza a suo
carico, tali da farlo ritenere intraneo al sodalizio medesimo.
4.11 Tribunale ha altresì confermato la sussistenza di gravi esigenze cautelari, tali
da giustificare la misura custodiale inframuraria impugnata, tenuto conto del
pericolo di reiterazione dei reati contestati avendo il ricorrente dato prova di
intrattenere stabili rapporti negoziali, finalizzati all’acquisizione a fini di

5.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Salerno AMENDOLA Davide
propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria ed
illogica, in quanto la Cassazione aveva annullato la precedente ordinanza resa
dal medesimo Tribunale il 27 dicembre 2011. per avere rilevato la
contraddittorietà della motivazione, in quanto dapprima egli era stato indicato
come estraneo al sodalizio criminoso inteso al commercio di stupefacente, non
potendo valere in tal senso l’avere egli acquistato quantità non modiche di
cocaina da esponenti del sodalizio anzidetto; di poi era stato ritenuto come
partecipe al sodalizio anzidetto; e la rilevata contraddittorietà non era stata
sanata dal Tribunale del riesame con la successiva ordinanza del 12 luglio 2012,
in quanto non erano stati indicati i gravi indizi di colpevolezza, dai quali
desumere il suo status di sodale, soprattutto con riferimento all’indispensabile
consapevolezza che egli avrebbe dovuto avere di far parte dell’associazione;
invero l’acquisto di droga con la finalità di rivenderla al minuto intanto poteva
rientrare nell’accordo associativo in quanto fosse stata fornita la prova che il
compito di rivendita al dettaglio dello stupefacente facesse parte di detto patto,
si che, in assenza di tali accordi, i singoli atti di acquisto rimanevano singole
illecite operazioni; e, nella specie, i collaboratori di giustizia non avevano riferito
che esso ricorrente vendesse la cocaina per conto dell’associazione, ovvero al
prezzo stabilito dall’associazione; d’altra parte era emerso che esso ricorrente
acquistasse cocaina anche da un altro gruppo malavitoso, facente capo ai
D’AURIA PETROSINO; il che escludeva ulteriormente l’indispensabile vincolo di
stabilità fra il suo operato e l’associazione ipotizzata; era inoltre emerso dalle
dichiarazioni dei collaboratori che egli pagava la cocaina mediante la fornitura di
gioielli, il che costituiva ulteriore elemento per escludere la sua adesione al
sodalizio.
Era pertanto da ritenere che il suo ruolo fosse stato quello di un
tossicodipendente che aveva acquistato cocaina per poi rivenderla negli anni
2005 e 2006;
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successiva rivendita, di apprezzabili quantitativi di cocaina.

II)-erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica e
contraddittoria in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare
la misura custodiale inframuraria adottata nei suoi confronti.
Il tempo decorso dalla custodia cautelare era tale da far ritenere scemate le
esigenze di prevenzione speciale, avendo egli interrotto i propri contatti con
l’associazione criminosa fin dal 2007 e non avendo egli alcun altro carico
pendente; il suo unico tenue precedente penale risaliva al 2002 ed era consistito
nell’illegale porto fuori della propria abitazione di una noccoliera; non

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da AMENDOLA Davide è infondato.
2.Va preliminarmente osservato che, in ordine all’applicazione dell’art. 273
c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi quegli elementi a carico,
di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in sé tutti o soltanto alcuni
degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a
provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di
una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di
prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di
colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI,
06/07/2004, n.35671).
3.Fatta tale premessa, va ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, il provvedimento impugnato, adottato in sede di rinvio da questa
Suprema Corte, con motivazione sintetica ma pur sempre incensurabile nella
presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non
contraddizione, ha indicato i validi indizi dai quali desumere la sua
partecipazione al sodalizio criminoso inteso al traffico di cocaina, ipotizzato a suo
carico.
4.L’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso richiede, oltre
all’accertamento dell’esistenza in sé dell’associazione malavitosa, la verifica del
ruolo in essa svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni da lui eseguite, tali
da porre in rilievo la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e
l’associazione, nonché l’accertamento che il ruolo a lui affidato nell’ambito della
compagine criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si
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sussistevano quindi indici rivelatori di un effettivo pericolo di recidiva.

sia protratto per un significativo spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02
n. 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822).
L’associazione a delinquere, prevista dall’art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990,
appartiene al genus dell’associazione criminosa delineata dall’art. 416 cod. pen.,
distinguendosene solo per un elemento specializzante, costituito dall’essere essa
finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall’art. 73 del citato
d.p.r. n. 309 del 1990.
Pertanto anch’essa richiede la presenza di almeno tre persone e la sussistenza di
associato di far parte di un sodalizio criminoso e di fornire, con il proprio
contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso
anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura,
che può anche sussistere solo in via rudimentale, purché risulti fornita dei mezzi
finanziari necessari al perseguimento delle illecite finalità e risulti destinata ad
operare per un apprezzabile arco temporale (cfr. Gess. 1^, 22.9.06 n. 34043, rv.
234800).
5.Conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti appare la motivazione con la
quale il Tribunale del riesame di Salerno ha ritenuto la sussistenza a carico del
ricorrente di gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione ad
un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti,
principalmente cocaina, facente capo prima a GRECO Vincenzo e poi, dal
dicembre 2008, a GRECO Alfonso, con il ruolo di soggetto che stabilmente e
sistematicamente si forniva di cocaina dal sodalizio, essendo emerso dalle
concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che il ricorrente ne aveva
ricevuta periodicamente 100 grammi ogni 15 giorni per un lungo e significativo
arco di tempo (anni 3), per poi cederla a sua volta a VITOLO Vincenzo, altro
partecipe del sodalizio con il ruolo di addetto alla distribuzione al minuto dello
stupefacente anzidetto.
6.Va in particolare rilevato che il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio, ha
ritenuto che l’indispensabile consapevolezza del ricorrente di far parte del
sodalizio criminoso anzidetto ben potesse desumersi dalla circostanza che gli
acquisti di cocaina fossero avvenuti, in quantità abbastanza rilevanti (100
grammi ogni 15 giorni), con cadenza periodica, verificata nel corso di tre lunghi
anni, si che detti acquisti non potevano ritenersi come autonomi e separati
episodi di acquisto di stupefacente dal sodalizio criminoso a fini di successiva
vendita a terzi, ma fossero indici di una sua adesione anche psicologica alle
finalità del sodalizio, essendo da ritenere che lo stesso fosse ben consapevole
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un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun

dell’esistenza di una struttura organizzata che si occupava del non facile e
rischioso reperimento della cocaina e della quale egli sistematicamente
beneficiava, si da potersi considerare ben consapevole di perseguirne le finalità e
la ragion d’essere; né può ritenersi in contrasto con detta impostazione la
circostanza che l’AMENDOLA avesse acquistato qualche volta la cocaina anche da
altri gruppi malavitosi, in quanto per la sussistenza del delitto di cui all’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990 non è chiesta l’esclusività della partecipazione di un
soggetto ad un solo sodalizio, essendo indispensabile solo che gli acquisti di
che appare essersi verificato nella specie in esame.
7.E’ infondato anche il motivo di ricorso concernente l’insussistenza di esigenze
cautelari tali da giustificare il mantenimento della misura cautelare inframuraria
impugnata.
E’ noto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’ad. 275 comma 3 secondo periodo cod. proc.
pen., così come modificato dall’ad. 2 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 38 del 2009, nella parte in cui, nel prevedere che
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari,
non fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al

caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure.
A seguito della pronuncia anzidetta il giudice, anche con riferimento al reato di
cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è tenuto pertanto ad indicare gli
specifici elementi, di cui all’art. 274 lettera c) cod. proc. pen., dai quali poter
presumere la sussistenza di esigenze cautelari, sotto la species del pericolo di
reiterazione nello stesso reato.
Si ritiene che l’ordinanza impugnata abbia adeguatamente motivato la
sussistenza di tale pericolo.
Il Tribunale invero ha rilevato come le allarmanti modalità dei fatti contestati
attestassero l’indubbia capacità del ricorrente, fra l’altro personalmente
dipendente da cocaina (dr. pag. 7 del ricorso), di intrattenere stabili e duraturi
rapporti con ambienti malavitosi, svolgendo il contemporaneo ruolo di acquirente
di rilevanti quantità di cocaina per la successiva sua distribuzione al minuto, si
che, sulla base di una consolidata esperienza giudiziaria, una misura cautelare
meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, presumibilmente da

droga presso altre organizzazione criminose fossero sporadici ed occasionali; il

svolgere nello stesso contesto ambientale in cui erano stati commessi i fatti
incriminati, non avrebbe impedito la reiterazione dei reati.

8.11 ricorso proposto da AMENDOLA Davide va pertanto respinto, con sua
condanna al pagamento delle spese processuali.

9.Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. attuazione

P.O.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 5 dicembre 2012.

c.p.p.

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