Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28589 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28589 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

sul ricorso proposto da:

‘AP31`C

PROTA GENNARO N. IL 04/03/1975
avverso la sentenza n. 1754/2011 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
14/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LISABE TRc21,StdIdla
lette~e conclusioni jel PG Dott.
Ofe úLO.O.

eb-e4

Uditi difensor Avv.;

Palcuriuk4J41-eAJ-497

Data Udienza: 28/03/2013

Ritenuto che con sentenza del 14 dicembre 2011, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Fermo ha applicato a Prota Gennaro,
riconosciuta la circostanza attenuante ,di cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. n,. 309
del 1990 e la continuazione, la pena concordata con il pubblico ministero, nella
misura di anni uno e mesi uno di reclusione ed eui -o 2.200 di multa, con il
beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 73
D.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione a fini di spaccio di cinque involucri di
cocaina per un totale di grammi 5 e per la cessione ad un acquirente di due

Marittima 1’8 settembre 2011;
che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento
della sentenza:a) per inosservanza di norma processuali stabilite a pena di
nullità, in quanto la richipiesta di applicazione della pena era stata effettuata dal
difensore, delegato sostituto in udienza, senza che nella procura speciale
conferita all’Avv. Cacaci fosse prevista tale facoltà di delega; b) per mancanza di
motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p. in quanto non sussiste la prova della
colpevolezza ed il giudice non avrebbe fornito motivazione in ordine alla
congruità della pena alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p.;

Considerato che

il primo motivo di ricorso risulta generico e privo di

autosufficienza; inoltre è lo stesso ricorrente a fare espressa menzione della
procura speciale conferita dall’imputato all’avv. Cacaci;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il
ricorrente non ha indicato in maniera specifica quali sono le risultanze delle
indagini preliminari dalle quali emergerebbe l’assoluta inidoneità degli elementi
di accusa a suo carico e la sussistenza, invece, di elementi dimostrativi
dell’estraneità di esso imputato ai fatti contestati, limitandosi a dolersi
genericamente circa la mancanza di prova di colpevolezza;
che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 3, n. 1693 del
1/6/2000, Rv. 216583) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, quando la censura non sia accompagnata
dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
che la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione in ordine agli
elementi acquisiti a carico del Prota, arrestato nella flagranza di reato, ed alla
qualificazione giuridica dei reati contestati e del riconoscimento della circostanza
attenuante;

involucri contenenti cocaina per la quantità complessiva di grammi tre, in Cupra

che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali
e della somma di 1500 euro alla Cassa delle Ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013

consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di 1500 euro alla Cassa delle Ammende.

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