Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28589 del 02/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 28589 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CENCI DANIELE

Data Udienza: 02/02/2016

4r

( SENTENZA

Wee-P~44-

sul ricorso proposto da:
MASINI PIERO N. IL 07/10/1943
avverso la sentenza n. 2494/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
20/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. .91–t.:~3 To CC-(
i
rív
(un t) rieN h rts
12-,
CA4 Q HAk( oite-s7V, ÒSee-N4iki(4 Ob-u. I GéS ecx, 4-tm v” (re O lkh
jyr_ voi, rier c it/i Le:
(A

Uditi difensor Avv.;
ti rsuu.
uo o t C Cift C e- p fyibz) codo
ktp– 0-tté Y,x) j ( 111 4 eno rh-1′

Tcnes
55\11–i-4 O 1 5° SreNSI

j

;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 20 ottobre 2014 la Corte di appello di Bari, decidendo in
sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 4, n. 42501 del 25/06/2013), in riforma della
sentenza del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Andria, resa il 3 marzo
2008 nei confronti di Piero Masini, appellata dalle parti civili Vincenzo Fiore e
Serafina Lamesta, quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà sui figli
minori Savino Fiore e Simona Fiore, nonché dal Procuratore generale presso la

Trani, ritenuta la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di omicidio
colposo di Savino Fiore, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti,
ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione ed ha
condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti
civili, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale nella
misura di 20.000,00 euro per ciascuna delle parti civili, oltre al pagamento delle
spese processuali dalle stesse sostenute.

2.Con un unico atto, tempestivamente depositato, il difensore di Piero
Masini ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza, di cui chiede
l’annullamento, e contestuale istanza di sospensione della esecuzione della
condanna civile, assumendo che il pagamento delle somme in favore delle
costituite parti civili provocherebbe grave ed irreparabiledanno all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va preliminarmente dato atto che l’odierna camera di consiglio è stata
fissata soltanto per la decisione sulla sospensione della esecuzione della
condanna civile, ad apposita udienza pubblica dovendo rimettersi la decisione sul
ricorso avverso la sentenza.
Ciò posto, è da dirsi che l’istanza di rinvio, pervenuta il 10 febbraio 2016,
dell’udienza camerale di trattazione dell’istanza di sospensiva avanzata dal
difensore del ricorrente è stata respinta dal Collegio, come da ordinanza a
verbale, ritenuta la non incompatibilità dell’impegno istituzionale dedotto con la
partecipazione all’udienza innanzi alla Corte ed attesi gli orari dei due impegni e
la breve distanza tra le sedi.

2.Nel merito, il ricorso con oggetto la sospensiva è infondato e non può
essere accolto.

2

Corte di appello di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

..
Va premesso che l’ambito della cognizione della Corte di cassazione, per la
decisione da assumere in via incidentale ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen., è
limitato alla valutazione della presenza o meno di un danno grave ed
irreparabile, senza che possano assumere alcun rilievo censure di natura
processuale o vizi di motivazione relativi al grado di merito (l’istante ha
censurato la motivazione nella quantificazione del danno da risarcirsi in via di
provvisionale), che sono destinati ad essere decisi in sede di udienza pubblica a
seguito di discussione del ricorso.

grave ed irreparabile, in ragione della entità delle somme per una persona
indicata come “normale” e del rischio di non recuperare il denaro in caso di
modifica della decisione di condanna.
Rileva il Collegio che la irreparabilità del danno può derivare: o dalla
circostanza che la somma di denaro liquidata sia particolarmente elevata in
rapporto alla disponibilità dell’obbligato, sì che questi corra il rischio di essere
privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali; o dalla circostanza che
la futura insolvenza del creditore possa mettere in pericolo la possibilità di
recupero della futura somma: la S.C. può, in conseguenza, accogliere la
domanda di sospensione dell’esecuzione della provvisionale, quando si prospetti
un pregiudizio eccessivo che il debitore subisce e che può consistere nella
distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro
(come nel caso di specie), nel nocumento che deriva al debitore medesimo
allorché il palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale renda
impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di
modifica della condanna (v. al riguardo l’insegnamento di Sez. 4, ord. n. 40075
del 08/05/2015, Montermini e altri, Rv. 264513; Sez. 2, n. 4188 del 14/2010
dep. 2011, Manganello, Rv. 249401; Sez. 4, ord. n. 1813 del 04/10/2005 dep.
2006, Mastropasqua, Rv. 233180).
Tanto precisato, si osserva che in ordine alle capacità economiche delle parti
civili, nulla di specifico è stato detto nell’istanza al fine di un giudizio sulla
capacità risarcitoria delle stesse ove la condanna civile venisse a cadere.
La presenza del pregiudizio grave ed irreparabile non può, infatti, essere
desunta dall’entità, in sé, della somma in concreto liquidata a titolo di
provvisionale (20.000,00 euro a favore di ciascuna delle quattro parti civili),
poiché essa non è particolarmente sproporzionata rispetto al danno arrecato dal
delitto contestato (la perdita della vita di Savino Fiore, sia pure, per quanto si
legge nella sentenza del 20 ottobre 2014 della Corte di appello di Bari, anche in
ragione di concorrente imprudenza della vittima).

Ciò posto, il difensore di Piero Masini ha dedotto la sussistenza di un danno

2. Da questo esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e
la condanna del ricorrente, non ricorrendo la situazione di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, al versamento a favore della
cassa delle ammende della somma in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 02/02/2016.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA