Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28588 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28588 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ROMA ORONZO N. IL 25/11/1969
avverso la sentenza n. 891/2012 GIP TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, del 15/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D
lette/~ le conclusioni del PG Dott.

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it i difensor Avv.;

0-1A•

Data Udienza: 28/03/2013

Ritenuto che il difensore di De Roma °ronzo ha presentato ricorso per
cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, con la
quale, in data 15 maggio 2012, previo accoglimento della concorde richiesta
delle parti, veniva applicata la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed
euro 3.000 di multa – per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, per avere
detenuto a fini di cessione gr.75,8 circa di cocaina, già confezionata in dosi, fatto
accertato in Spinetoli il 9 marzo 2012 e veniva disposta la confisca e la
distruzione della sostanza stupefacente, nonchè la confisca della somma di
della somma di denaro, per la violazione, ex art. 606 lett. e) c.p.p., in quanto il
giudice non avrebbe motivato il provvedimento di confisca e non avrebbe
considerato la documentazione prodotta dalla quale si evinceva che il denaro
erano risparmi del padre; inoltre la sentenza sarebbe affetta di vizio di
motivazione quanto all’insussistenza delle ragioni per giungere ad un
proscioglimento ex art. 129 c.p.p.,
Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato,
che la giurisprudenza ha affermato che anche dopo la modifica dell’art. 445
c.p.p., apportata dalla legge n. 134 del 2003 – che in caso di pena patteggiata
consente l’applicabilità della misura di sicurezza della confisca non solo alle
Ipotesi di confisca previste in via obbligatoria al comma 2 dell’art. 240 c.p., ma
anche a tutte le altre ipotesi ivi previste – l’obbligo di motivazione che grava sul
giudice di rendere espresse le ragioni per disporre la confisca dei beni in
sequestro non può essere in alcun modo attenuato dalla formula semplificata di
redazione della sentenza di patteggiamento, in quanto “la motivazione sommaria
propria del rito speciale non può automaticamente estendersi alla misura di
sicurezza patrimoniale della confisca” (Cfr. Sez. 4, n. 43943 del 2/12/2005,
Orenze Catipon, Rv. 232733; Sez.6, n.42804 del 17/11/2008, Garritano, Rv.
241875);
che nella parte motiva della sentenza impugnata sono state espresse le ragioni
in forza delle quali il giudice ha disposto la confisca della somma di denaro
sequestrata e sono stati esplicitati i motivi per i quali non risultavano valutabili
positivamente le addotte giustificazioni in merito alla provenienza del denaro
addotte dall’imputato, posto che la somma era stata rinvenuta nell’armadio nella
sua disponibilità esclusiva, nella medesima stanza ove era stato rinvenuto anche
lo stupefacente;
che risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso
che nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla
richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto
dall’art. 444 c.p.p., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi più

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novemila euro in sequestro, chiedendo l’annullamento limitatamente alla confisca

pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la
censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve
impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte
(Sez. Unite, n. 11493 del 24/6/1998, Rv. 211468);
che è principio pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 3, n. 1693 del
1/6/2000, Rv. 216583) che, nel giudizio definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
inammissibile, per genericità, l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
che il giudice del patteggiamento, nei limiti di una motivazione semplificata della
sentenza, può indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto
dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità, dell’esatta
qualificazione del fatto, della correttezza della valutazione delle circostanze e
dell’adeguatezza della pena, anche sinteticamente;
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.

sussistenza di cause di non punibilità, quando la censura non sia accompagnata

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