Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28588 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28588 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:

SETTAI
Ali
n. 20/04/1987
HASALLIU Fatmir n. 16/02/1989
avverso la sentenza n. 1985/15 della CORTE d’APPELLO di ANCONA
04/05/2015;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo con la
quale HASALLIU Fatmir e SETTAI Ali sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110
cod. pen. e 9 ter C.d.S. per avere gareggiato in velocità con le autovetture rispettivamente
guidate, interrotti in ciò solo dall’intervento dei Carabinieri (fatto commesso il 20/05/2009).
2. Secondo quanto ritenuto concordemente dai giudici di merito, i due imputati avevano
posto in essere una gara, tenendo una velocità obiettivamente pericolosa e non consona allo

manovre di ostacolo, ricercando traiettorie di marcia finalizzate ad interferire con quella
dell’altro veicolo, condotte di guida non altrimenti spiegate.
3.

Con separati ricorsi, di contenuto sostanzialmente analogo, a mezzo di

medesimo difensore, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, formulando un
unico motivo, con il quale hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione,
contestando la valutazione degli elementi probatori e assumendo che, nel caso di
specie, non ci sarebbe stata una gara, ma una condotta di guida meramente
imprudente ed inopportuna, tale da configurare l’illecito amministrativo di cui all’art.
141 C.d.S.
Sotto altro profilo, si è pure contestata la valutazione delle dichiarazioni rese dal
verbalizzante Boccardo, in base alle quali al più avrebbe potuto ravvisarsi un mero
tallonamento caratterizzato da una guida imprudente ed inopportuna, senza
accelerazioni o decelerazioni.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La Corte di merito ha rigettato i motivi del gravame, con i quali erano state formulate
censure analoghe con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie, facendo
riferimento alla testimonianza Boccardo, della quale si era lamentata la mancata
considerazione da parte del giudice di primo grado, il quale aveva fondato la pronuncia di
condanna solo sullo stringato verbale di contravvenzione, avendo così erroneamente ricondotto
la condotta di guida degli imputati nell’ambito di operatività dell’art. 9 ter C.d.S., anziché in
quello dell’illecito amministrativo di cui all’art. 141 dello stesso C.d.S.
In particolare, quel giudice, ravvisato un rapporto di specialità tra le due previsioni
normative evocate, ha individuato l’elemento specializzante di quella penale nell’utilizzo di un
veicolo a motore.
Quanto all’accertamento dell’esistenza di una gara (del tentativo, cioè, di più conducenti
di veicoli di superarsi reciprocamente in velocità, in spregio all’altrui incolumità), la Corte
territoriale ha precisato che la volontà di gareggiare poteva essere desunta da elementi
indiziari, da interpretarsi ai sensi dell’art. 192 co.2 cod. proc. pen., tra questi richiamando
2

stato dei luoghi, senza alcuna necessità esterna, effettuando un tallonamento e approntando

l’eccesso di velocità, i reiterati tentativi di superarsi reciprocamente, l’accertamento di rapporti
tra gli interessati, elementi emersi dai verbali di contravvenzione redatti nell’immediatezza dai
carabinieri operanti, nei quali veniva descritta una condotta di guida riconducibile all’ipotesi
accusatoria. Il contenuto dei verbali era stato confermato dal teste Boccardo, il quale aveva
anche dichiarato che i due veicoli procedevano insieme ad una velocità non adeguata alle
condizioni della strada (presenza di rotatorie) e di tempo e luogo (cento abitato e ora
notturna), effettuando un doppio giro della rotatoria con stridio di gomme, attuando manovre
di avvicinamento senza rispettare la distanza di sicurezza.
3. A fronte di tale motivazione, coerente con i dati probatori, logica e non contraddittoria,

pretendendo di ravvisare una divergenza tra le dichiarazioni testimoniali del verbalizzante e il
contenuto dei verbali che lo stesso ha confermato in sede di esame.
Trattasi, a ben vedere, di censura che attiene alla valutazione delle prove che spetta al
giudice del merito e che si sottrae al sindacato di legittimità ove congruamente motivata come
nel caso di specie.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno anche della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
alla somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 27 giugno 2016.
Il Consigliere est.

Il Presidente

Gabriella Cappello

Rocco Marco Blaiotta

CORTE SUPREMA DI CAS3AZION£
IV Sezione Penale

i ricorrenti si sono limitati ad opporre la propria interpretazione del compendio probatorio,

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