Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28587 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28587 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
GIUA Mirko n. 08/06/1984
avverso la sentenza n. 12357/15 del TRIBUNALE di ROMA del
14/07/2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto
non è più previsto dalla legge come reato.

Data Udienza: 27/06/2016

..
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato GIUA Mirko colpevole del reato ascrittogli (art.
116 co. 1 e 13 C.d.S.) per avere circolato alla guida di un motociclo privo di patente di
guida, mai conseguita, comminandogli la pena di euro 1.000,00 di ammenda.
2. L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, lamentando che il giudice
di merito non avrebbe preso in considerazione la richiesta principale della difesa di
applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La contravvenzione di cui all’art.116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è
stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio
2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata
senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.
2. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui alla legge 24/11/81, n. 689, art. 1, prevedendo che le disposizioni
come quella citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si
applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il
fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice
non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda
norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Sez. U., n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso
in esame l’art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
Copia della presente sentenza, unitamente a copia della comunicazione della
notizia di reato vanno, pertanto, trasmesse alla Prefettura di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione
della notizia di reato al Prefetto di Roma.
Così deciso il 27 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

cui all’art. 131 bis cod.pen.

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