Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28586 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28586 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:

DELEGA’ Paolo n. 03/11/1975
avverso la sentenza n. 2803/15 del TRIBUNALE di BERGAMO del
22/10/2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti all’autorità amministrativa; udito per Delegà, l’Avv. Mauro
Moretti del foro di Bergamo, il quale si è riportato ai motivo chiedendone
l’accoglimento.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DELEGA’
Paolo per essere il reato al medesimo ascritto [art. 186 co. 2 lett. C), co. 2 bis e co. 2 sexies
C.d.S., commesso il 07/07/2012, estinto per esito favorevole della messa alla prova ex art.
168 ter cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida e ordinando la confisca
dell’autovettura.
2. L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, deducendo cinque distinti

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla sanzione
accessoria della revoca della patente di guida, atteso che l’estinzione del reato per
esito positivo della messa alla prova preclude un accertamento della sussistenza degli
elementi della fattispecie, restando la competenza ad irrogare le sanzioni accessorie,
per il caso di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte dell’imputato, in
capo al Prefetto.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio ex art. 606 lett. a) cod. proc. pen.,
avendo il giudice penale esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità
amministrativa, con riferimento alla disposta revoca della patente di guida.
Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla
statuizione concernente la confisca del veicolo, non versandosi in ipotesi di sentenza
di condanna o applicazione pena, unici casi contemplati dall’art. 186 co. e lett. c)
terzi paragrafo.
Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge, sempre con riferimento alla
statuizione concernente la confisca del veicolo sotto altro profilo, relativo alla
competenza esclusiva dell’autorità amministrativa ad irrigare la disposta sanzione
accessoria, ai sensi dell’art. 221 comma 2 del C.d.S.
Con il quinto motivo, ha dedotto vizio ex art. 606 lett. a) cod. proc. pen., avendo
il giudice penale esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità
amministrativa, sempre con riferimento alla disposta confisca del mezzo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Sezione ha già chiarito (per l’ipotesi di sospensione della patente di guida) che
il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del
Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s., precisando che, in considerazione della
sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di
penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma nono bis e 187 comma ottavo bis C.d.s., non
2

motivi.

può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in
deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria
[cfr. sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819; n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752; n.
5049 dell’11/11/2010 Cc. (dep. 10/02/2011), Rv. 249518].
Tale principio deve ritenersi valevole per tutte le sanzioni amministrative, anche del tipo
di quelle applicate dal giudice con la sentenza impugnata che va, pertanto, annullata senza
rinvio, limitatamente alle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie che
devono essere eliminate in questa sede.
Copia della presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Bergamo per quanto di

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative
accessorie, statuizioni che elimina.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Bergamo per quanto di
competenza in ordine alle dette sanzioni
Deciso in Roma il 27 giugno 2016.

competenza in ordine a dette sanzioni.

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