Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28585 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28585 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
nei confronti di:
GAZZOLA Pierfrancesco n. 13/09/1985
inoltre:
GAZZOLA Pierfrancesco n. 13/09/1985
Avverso la sentenza n. 2191/15 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA
del 19/05/2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso, per il ricorso dell’imputato Gazzola, per
l’annullamento senza rinvio con riferimento alle statuizioni sulle spese di
giudizio e per la correzione del relativo errore, rigetto nel resto; per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Groupama Assicurazioni; uditi
l’Avv. Massimo Brigati, anche in sostituzione dell’Avv.. Guido Brigati del
foro di Piacenza, per le parti civili, il quale nel riportarsi alle conclusioni già
depositate, ha insistito per il rigetto dei ricorsi; l’Avv. Irene Costantino, in
sostituzione dell’Avv. Francesco Costantino del foro di Ferrara, che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio; l’Avv, Anna Maria
Galimberti del foro di Piacenza per Gazzola, che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso, associandosi alle richieste del P.G. per
il ricorso presentato dal responsabile civile.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19/05/2015, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato
quella del GUP presso il Tribunale di Piacenza, appellata dall’imputato GAZZOLA Pierfrancesco,
con la quale costui era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e

sexies d.lgs 285 del 1992 (capo B) e di cui agli artt. 61 n. 3 e 590 co. 2 e 3 cod. pen. in
relazione all’art. 583 co. pen. (capo C).
Questa in sintesi la vicenda.
Il 24/08/2012, attorno alle ore 01:40, il GAZZOLA, alla guida di una autovettura di
proprietà della madre CRISTALLI Laura, si fermava nel parcheggio antistante un bar con il
motore acceso. All’arrivo di un gruppo di ragazzi, dei quali faceva parte anche la vittima,
FOSSATI Matteo, partiva in direzione del gruppo, percorrendo in forte accelerazione la
distanza che lo separava da quello, investendo il FOSSATI alla velocità di 80 Km/h,
cagionandogli lesioni tali da comportarne il ricovero in stato di corna, con lesione cerebrale
irreversibile e incompatibile con un futuro recupero delle normali funzioni cerebrali. Il fatto
era aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, dallo stato di
ebbrezza dell’agente e dall’aver egli agito con previsione dell’evento.
3. L’imputato GAZZOLA ha proposto ricorso, a mezzo di difensore,
formulando tre distinti motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di
legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, contestando la conferma
della pena stabilita dal primo giudice, che si era discostato dal minimo edittale,
cosicché non potrebbe ritenersi sufficiente il ricorso a mere clausole di stile.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di
legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla
condanna alle spese sostenute dalle parti civili, disposta solo a carico del solo
imputato e non in solido con il responsabile civile, in violazione dell’art. 541 co.
1 codice di rito.
5. Ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, anche il responsabile
civile, GROUPAMA ASS.NI S.p.A, in persona del legale rappresentante,
formulando due distinti motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto vizio motivazionale in ordine alla eccezione
di nullità dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza di primo grado con
2

189 co. 6 e 7 d.lgs. 285 del 1992 (capo A), del reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c), co. 2 bis e 2

riferimento alla competenza funzionale del giudice monocratico.
Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla
eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 521 co.
2 c.p.p., avuto riguardo alla qualificazione giuridica del fatto quale omicidio
volontario, sorretto dal dolo eventuale, opponendosi alla condanna al
risarcimento di un danno di notevole entità causato da un soggetto che non
avrebbe agito disattendendo una regola cautelare, ma deliberatamente per
causare l’evento investimento, altresì osservando che non sarebbe possibile
ritenere cristallizzata nei confronti del responsabile civile una imputazione sulla

Considerato in diritto

1. I primi due motivi del ricorso presentato nell’interesse di GAZZOLA
Pierfrancesco sono manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha confermato l’entità della pena inflitta in primo grado, posta
la gravità del fatto, il cui svolgimento è stato sinteticamente riportato in premessa e più
ampiamente descritto nella narrativa della sentenza impugnata, non mancando di
evidenziare come soltanto il divieto di reformatio in peius, conseguenza del mancato
appello da parte del P.M., impedisse addirittura di aggravarne la determinazione. Quel
giudice ha stigmatizzato il fatto che il comportamento del GAZZOLA era sorretto da un
grado elevatissimo di colpa cosciente, avendo egli provocato l’incidente, in esito al quale il
FOSSATI è stato ridotto a vita quasi vegetativa, a causa del suo “vezzo” di fingere di
investire gli amici con la lussuosa auto della madre, per poi scansarli all’ultimo momento,
manovra che – nell’occorso – non gli era riuscita anche, evidentemente, a causa dello stato
di pesante ubriachezza in preda al quale si era posto alla guida.
La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto di non dover accedere alla richiesta di
concessione delle circostanze attenuanti generiche, non rinvenendo apprezzabili elementi
in favore dell’adeguamento richiesto ed evidenziando che, contrariamente a quanto
sostenuto a difesa, il GAZZOLA non ebbe un comportamento processuale improntato sin
da subito alla collaborazione, avendo tentato di fornire giustificazioni al suo
comportamento e di sminuire la gravità della sua condotta, adducendo circostanze poi
smentite dagli accertamenti compiuti e non avendo mai manifestato alcuna vera forma di
pentimento, neppure provvedendo ad un inizio di risarcimento in favore della vittima.
2. Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per confermare la pena inflitta dal
primo giudice è del tutto logico, perfettamente coerente con gli elementi fattuali esposti in
sentenza e non contraddittorio. La motivazione si sottrae alle censure della parte
ricorrente che dimostra di non essersi con essa confrontata, assumendo che si sarebbe
risolta in un richiamo a mere formule di stile, smentito dalle considerazioni sopra indicate.
Lo stesso dicasi per il diniego delle circostanze generiche, con riferimento alle quali
la Corte di merito, coerentemente ai principi di diritto richiamati in sentenza, ha formulato

3

scorta di una scelta del rito operata dalla pubblica accusa.

le sue valutazioni in maniera del tutto congrua, logica e non contraddittoria, tale da
sottrarre il ragionamento svolto alle censure veicolate con l’impugnazione.
3. Il ricorso è invece fondato per ciò che attiene alla mancata condanna del
responsabile civile al pagamento delle spese di parte civile in solido con l’imputato,
omissione rinvenibile nella sola pronuncia di secondo grado. Si è in presenza di una palese
omissione materiale, posto che la condanna solidale dei responsabili civili discende ex lege
(art. 541 cod. proc. pen.), atteso il tenore della pronunzia. Tale omissione può essere
ovviata da questa Corte, recependosi l’indirizzo già espresso da questa stessa sezione
(Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Rv. 257743). In applicazione di tale principio la

4. Il ricorso presentato nell’interesse del responsabile civile è infondato.
La Corte territoriale, nell’esaminare il correlato motivo di gravame, ne ha ritenuto
l’infondatezza, rilevando, sotto il primo profilo, essere nella facoltà del P.M. – in relazione
al reato di cui all’art. 590 c.p., connesso con quelli contravvenzionali – chiedere il rinvio a
giudizio e non procedere a citazione diretta dell’imputato. Sotto altro profilo, quel giudice
ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto (che l’appellante riteneva
sussumibile nella fattispecie del tentato omicidio, sulla scorta di una notazione operata dal
primo giudice, per il quale l’elemento soggettivo del reato, pur contestato come colpa
cosciente, sfiorava, se non addirittura attingeva il dolo eventuale), limitandosi ad
osservare la incompatibilità, ritenuta pacificamente dalla giurisprudenza, del dolo
eventuale con la forma tentata del delitto, così disattendendo l’eccezione di nullità della
sentenza per violazione dell’art. 521 comma 2 cod. proc. pen.
5. La motivazione resiste alle censure, siccome coerente con il dettato normativo e
conforme ai principi evocati dal giudice del merito, espressione di un consolidato
orientamento da ribadirsi anche in questa sede.
Si è, infatti, chiarito, anche di recente, che il vincolo tra i reati, determinato dalla
connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza
indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti. Con la
conseguenza che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del
processo, per il principio della “perpetuati° iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione
dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri
reati (Sez. 2 n. 3662 del 21/01/2016, Rv. 265783; conf. Sez,. 1 n. 69 del 17/(10/2013 Ud.
(dep. 02/01/2014), Rv. 258395).
Peraltro, contrariamente a quanto ha dedotto parte ricorrente, la sentenza
pronunciata in sede di giudizio abbreviato richiesto nel corso dell’udienza preliminare, in un
procedimento nel quale l’azione penale sia stata esercitata mediante richiesta
di rinvio a giudizio in ordine a reati (nella specie: art. 186 cod. strada e 495 c.p.) per i
quali avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta a giudizio, non è nulla (cfr. Sez. 5 n.
39207 del 25/05/2015, Rv. 265082; Sez. 4 n. 36881 del 22/05/2009, Rv. 244983),
avendo questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ritenuto l’abnormità di un
provvedimento che, nel rilevare l’erroneità delle modalità di esercizio dell’azione penale,
4

sentenza impugnata va, pertanto, corretta per ovviare all’indicata omissione.

abbia comportato una indebita regressione del procedimento e, dunque, una sua
insuperabile stasi, anche per il caso in cui (speculare a quello all’esame) sia stata
pretermessa la celebrazione dell’udienza preliminare [Sez. 6 n. 12830 del 15/02/2013, Rv.
256227; Sez. 3 n. 8708 del 13/11/2013 Ud. (dep. 24/02/2014), Rv. 258685; Sez. 1 n.
10666 del 27/01/2015, Rv. 262694].

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il responsabile civile Groupama assicurazioni spa al pagamento
delle spese processuali. Dispone correggersi la sentenza impugnata nel senso che la
condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili deve intendersi

via sol

~bile civilA

Così deciso in Roma il 27 giugno 2016.

ve intender›-estesa
•■■•••••

estesa in via solidale al responsabile civile, n avore

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