Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28584 del 27/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28584 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso promosso da:

LACARPIA Francesco n. 11/10/1983
avverso la sentenza n. 570/2015 della CORTE d’APPELLO di LECCE
SEZ. DIST. Di TARANTO del 05/05/2015
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Pietro
GAETA, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2016

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 05/05/2015, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, ha confermato quella del Tribunale di Taranto, appellata dall’imputato LACARPIA
Francesco, con la quale quel giudice lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 186 comma
2 lett. b) C.d.S., per guida di un veicolo in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,03 g/l).

Il 05/06/2011 l’imputato era stato sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida di
un’autovettura intestata a terzi. Poiché egli manifestava un alito vinoso, un linguaggio
sconnesso e un equilibrio precario, era stato sottoposto ad alcoltest.
2.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore,

formulando tre distinti motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in relazione
al funzionamento dell’etilometro e, quindi, all’accertamento del reato.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in relazione al mancato
accoglimento della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Con il terzo, ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in relazione
alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente ha, infine, chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità di
cui all’art. 131 bis cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha risposto alle doglianze relative alla
validità dell’accertamento effettuato con l’apparecchio etilometro, fornendo giustificazioni
logiche, coerenti con i dati fattuali, neppure contestati nella loro storicità e non contraddittorie.
In particolare, quel giudice ha dato conto della circostanza che la misurazione fu effettuata
nell’immediatezza; che lo strumento era funzionante; che la parte, che ne aveva l’onere, nulla
aveva allegato per dimostrare il contrario; che la doppia misurazione aveva mostrato una linea
ascendente (sia pur con scarto minimo) della curva alcolemica, dimostrando il funzionamento
dell’apparecchio; che, infine, il maggior intervallo temporale lamentato non determinava
alcuna nullità dell’accertamento, ciò non essendo previsto dalla legge.
3. Alla luce di quanto precede, il motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente
infondato, presentando i connotati tipici di una richiesta di rivalutazione del dato probatorio,
che costituisce oggetto del giudizio di merito e non del sindacato di legittimità, in questa sede
ritenendosi la valutazione condotta del tutto coerente con i principi costantemente affermati da
questa stessa sezione, cui opportunamente ha rinviato anche il giudice d’appello [cfr.,
2

ex

Questa in sintesi la vicenda.

mu/tis, Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, rv. 251117; n. 2195 del 10/12/2014 Ud. (dep.
16/01/2015), Rv. 261777; n. 15187 dell’08/04/2015, Rv. 263154; n. 24206 del 04/03/2015,
Rv. 263725].
3. Anche i restanti motivi sono manifestamente infondati, avendo la Corte d’appello
congruamente risposto alle richieste formulate dall’appellante, sia con riferimento a quella di
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (siccome tardivamente presentata con
memoria pervenuta lo stesso giorno dell’udienza, in violazione del disposto di cui all’art. 585
co. 4 cod. proc. pen. che prevede il termine di quindici giorni prima dell’udienza entro il quale
possono essere presentati motivi nuovi), sia per quanto riguardo il diniego del beneficio della

esistenza di precedenti penali dell’imputato per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza
e per guida in stato di ebbrezza, rispettivamente commessi nel 2005 e nel 2006, la cui
rilevanza ai fini specifici è auto evidente e non necessita di particolari spiegazioni.
4. Infine, con riferimento alla richiesta di applicazione del

novum normativo di cui

all’articolo 131 bis c.p., la stessa non può trovare accoglimento.
A tal proposito, valgono i principi già di recente espressi da questa Corte, anche a Sezioni
Unite (sentenza del 25 febbraio 2016, ric. Tushaj) secondo cui, certamente, in difetto di una
disciplina transitoria, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto è
applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi,
anche a quelli pendenti in Cassazione, relativamente ad ogni fattispecie criminosa (ivi
comprese quelle caratterizzate dalla previsione di soglie di punibilità), nella sussistenza dei
presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma.
In tale evenienza, si deve operare una preliminare delibazione in ordine all’applicabilità in
astratto del nuovo istituto, sulla base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle
risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata, avuto riguardo alla
condotta, alle conseguenze del reato e al grado della colpevolezza. Si tratta di ponderazioni
che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che sono conseguentemente espresse,
anche implicitamente, nella motivazione. Sulla base del fatto accertato e vàlutato dalla
sentenza impugnata, dunque, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio
che gli è proprio, afferente all’applicazione della legge; di accertare, cioè, se la fattispecie
concreta è collocata entro il modello legale espresso dal nuovo istituto. (cfr. Sezioni Unite
citata, Tushaj).
Nel caso di specie, il fatto di reato non è stato certamente ritenuto tenue dalla Corte
d’appello che ne ha stigmatizzato la non particolare tenuità confermando la sentenza di primo
grado anche in punto dosimetria della pena, individuata in misura certamente non prossima al
minimo edittale. Il che conferma che il giudice di merito ha ritenuto implicitamente il fatto
connotato da profili che non possono essere valutati in termini compatibili con l’astratta
configurabilità della particolare tenuità (sul punto, cfr. Sez. 4 n. 33821 dell’01/07/2015, Rv.
264357).
5. L’inammissibilità del ricorso, precludendo l’instaurarsi di un valido rapporto
processuale in questo grado di giudizio, non consente alla causa estintiva del reato

3

sospensione condizionale della pena, che poggia su una motivazione che rimanda alla

e

• (nel caso di specie, la prescrizione), verificatasi dopo la sentenza d’appello di operare
e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del
22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n.
6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).
6. Dall’inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Deciso in Roma il 27 giugno 2016.
Il Consigliere est.

Il Presidente

Gabriella Cappello

Rocco Marco Blaiotta

CORTE SUPREMA DI CASSAZIOU
IV ‘Sezione Penale

e a quello della somma di C 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

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