Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28582 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28582 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIARA ALESSANDRO nato il 12/02/1994 a ERICE

avverso la sentenza del 10/11/2014 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2016 la relazione svolta dalConsigliere
EUGENIA SERRAO
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa DELIA CARDIA
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

Data Udienza: 07/06/2016

t-

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chiara Alessandro ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso
per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile] avverso la sentenza che lo
ha condannato all’ammenda di euro 2.000,00 per il reato di cui all’art.116 d. Igs.
30 aprile 1992, n.285, commesso in Termini Imerese il 7 ottobre 2012.
L’esponente deduce l’insussistenza di prove idonee a fondare il giudizio di
responsabilità penale, in presenza dello stato di necessità, e lamenta l’omesso

del minimo della pena.

2.

Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116,

comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito
amministrativo dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6
febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in
relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una
deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno
sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o decreto penale irrevocabili. In caso di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma
solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti
all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a
quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n.
25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame
l’art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti vanno,
pertanto, trasmessi al Prefetto di Palermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e
della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Palermo.
Così deciso il 7 giugno 2016

Il

e estensore

Il Presidente

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo l’applicazione

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