Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28581 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28581 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOSCANO SALVATORE nato il 30/03/1952 a MASCALUCIA

avverso la sentenza del 7/10/2015 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2016
la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa DELIA CARDIA
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio

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Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Toscano Salvatore ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso
per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile] avverso la sentenza che lo
ha condannato all’ammenda di euro 6.000,00 per il reato di cui all’art.116 d. Igs.
30 aprile 1992, n.285, commesso in Catania il 6 gennaio 2012. L’esponente
deduce l’inutilizzabilità del verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale
di Catenanuova (n.700004049845 del 6 gennaio 2012), la violazione del

all’esame del teste citato dal pubblico ministero, la violazione dell’art.460
cod.proc.pen.

2.

Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116,

comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito
amministrativo dall’arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6
febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in
relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato. L’art. 8 del citato decreto – legislativo ha, poi, introdotto una
deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno
sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito
amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge
di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli
artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del
29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame l’art.9 d. Igs.
n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti vanno, pertanto,
trasmessi al Prefetto di Catania.

2

principio del contraddittorio per non avere la difesa prestato acquiescenza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e
della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Catania.
Così deciso il 7 giugno 2016

\

Il Presidente

e estensore

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