Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28580 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28580 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUGGIERI GINO nato il 21/02/1970 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 31/10/2013 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2016,
la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa DELIA CARDIA, che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio per prescrizione
Udito il difensore, Avv. Alfonso Baldascino in sostituzione dell’Avv. Umberto
Gramenzi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa in data 28/04/2005 dal Tribunale di Ascoli
Piceno nei confronti di Ruggieri Gino, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione a sostanza stupefacente del tipo eroina
e condannato, ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art.73, comma 5, T.U. Stup., alla

2. Gino Ruggieri propone ricorso per cassazione per violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.132 e 133 cod. pen.
ed all’art.121 cod.proc.pen. deducendo che la difesa aveva depositato in
cancelleria, in data 3 ottobre 2013, memoria concernente il comportamento
dell’imputato successivo ai fatti oggetto di processo ai fini del trattamento
sanzionatorio ma che su tale memoria difensiva la Corte di Appello ha totalmente
omesso di fornire motivazione.

3.

Il ricorso non risulta inammissibile e, restando al vaglio previsto

dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali
possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di
innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva della
prescrizione del reato.

4. In merito al reato contestato, qualificato ai sensi dell’art.73, comma 5,
T.U. Stup., commesso nel mese di febbraio 2005, ai fini del tempo necessario a
prescrivere si deve fare riferimento alla pena edittale recentemente ridotta da sei
mesi a quattro anni dall’art.24 ter decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79. L’intervenuta modifica
normativa, che ha introdotto una figura autonoma di reato, incide sul regime di
prescrizione in quanto la nuova disciplina sanzionatoria dell’art.73, comma 5,
d.P.R. n.309/90, che prevede la pena massima della reclusione pari a quattro
anni, deve trovare applicazione retroattiva ai fini della determinazione del tempo
necessario a prescrivere, in quanto più favorevole. La disciplina della prescrizione
introdotta con la legge n.251/2005 non trova applicazione, non essendo il
processo pendente in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge
(art.10 legge 251/2005, come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza
n.47008 del 29/10/2009, D’Amato, RV. 244810). Prevedendo l’art.157 cod.pen.
previgente un tempo di prescrizione pari a cinque anni, aumentato della metà in
caso di atti interruttivi, ne deriva che il tempo massimo necessario a prescrivere
2

pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

nel caso in esame non possa essere superiore a 7 anni e 6 mesi. Il termine
massimo prescrizionale per il reato contestato al ricorrente risulta, dunque,
maturato, né si rilevano dagli atti periodi di sospensione tali da far «slittare» il
termine di prescrizione oltre la data dell’odierna udienza.
5. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Ruggieri Gino, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 7/06/2016

P.Q.M.

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