Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2858 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2858 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRISETTI LUCIANO N. IL 06/05/1981
MASSA ELENE JAQUELINE N. IL 21/02/1982
ALAFLEUR ANNA N. IL 31/01/1964
avverso la sentenza n. 4485/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4.1,1,f it, et3
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 4 febbraio 2009, il Tribunale di Milano ha dichiarato la
penale responsabilità di Grisetti Luciano, Massa Elene e Alafleur Anna, in ordine a
delitti di furto aggravato consumato e tentato avvinti dal vincolo della continuazione,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alle
aggravanti contestate.
Con sentenza del 19 novembre 2009, la Corte d’appello di Milano ha ridotto le

l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., stante la parzialità del danno risarcito gli imputati apparivano meritevoli di un più favorevole trattamento sanzionatorio,
fermo restando il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, tenuto
conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., con particolare riferimento all’oneroso
e quasi integrale risarcimenti in favore delle parti lese, e confermando nel resto la
decisione del Tribunale.
Con sentenza del 12 luglio 2011, la quarta sezione della Corte di cassazione ha
annullato tale ultima pronuncia con rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento
della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. sul rilievo che, ai fini del
risarcimento del danno, i singoli reati devono essere considerati uno per uno, anche se
avvinti dal vincolo della continuazione.
Con la sentenza del 25 ottobre 2011, qui impugnata, la Corte d’appello di
Milano ha, all’esito del giudizio di rinvio, riconosciuto ai tre imputati Grisetti, Massa e
Alafleur l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. per i reati loro rispettivamente
ascritti, ad eccezione di quello di cui al capo 7, ascritto ai soli Grisetti e Massa, ma ha
confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze
attenuanti già precedentemente espresso e ha, di conseguenza, confermato le pene
già irrogate con la sentenza del 19 novembre 2009.
2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea
applicazione dell’art. 69 cod. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe fatto esclusivo
riferimento al fatto che si tratterebbe di reati particolarmente odiosi, per i quali non vi
sarebbe la necessità di adeguare la pena il fatto. La Corte non avrebbe, inoltre, tenuto
conto dell’incensuratezza di Grisetti e Massa, né avrebbe preso in considerazione il
loro comportamento confessorio, ignorando inoltre le loro condizioni familiari, le loro
capacità patrimoniali, nonché la necessità di procedere alla dismissione di un immobile

pene inflitte ai prevenuti, evidenziando che – pur non potendo essere riconosciuta

per effettuare il risarcimento del danno in favore delle parti lese. Non avrebbe tenuto
conto, infine, del fatto che la pena base è stata applicata in misura identica per tutti
gli imputati, anche se il reato ritenuto più grave è quello di cui al capo 1
dell’imputazione, del quale si è reso responsabile il suo Grisetti.
3. – Il giorno prima dell’udienza di discussione davanti a questa Corte il
difensore degli imputati ha fatto pervenire un fax con il quale chiede il rinvio della
trattazione del procedimento ed afferma di essere impossibilitato a presenziare per

udienza, l’istanza di rinvio è stata rigettata sul rilievo che la certificazione medica è
relativa a patologie meramente “riferite” e non direttamente accertate e che, anzi, il
medico ha certificato che l’esame clinico era negativo e la pressione era nei limiti della
norma, con ulteriori considerazioni scritte con grafia non leggibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso non è fondato.
Richiamata, quanto al dedotto impedimento difensivo l’ordinanza già
pronunciata all’udienza di discussione, va qui preliminarmente ribadito il principio,
enunciato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il giudice di appello, dopo
aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza
attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel
divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo
il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da
adeguata motivazione (sez. un., 18 aprile 2013, n. 33752, rv. 255660).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, nel quale, in ossequio
a quanto statuito dalla quarta sezione di questa Corte in sede di annullamento con
rinvio, la Corte d’appello ha proceduto a una nuova comparazione fra circostanze
attenuanti e circostanze aggravanti e ha motivatamente confermato il giudizio di sola
equivalenza già formulato.
Venendo all’esame delle doglianze dei ricorrenti, deve rilevarsi che la Corte
territoriale ha adeguatamente argomentato la considerazione che, al riconoscimento
della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. per tutti i reati ascritti
agli imputati, ad eccezione di quello di cui al capo 7, per il quale è pacifico che non vi
è stato risarcimento del danno, non consegue un mutamento dell’esito del giudizio di
bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti. E questo, perché la
sentenza parzialmente annullata aveva già ampiamente ridotto la pena detentiva, in
considerazione dell’avvenuto risarcimento del danno non integrale, con ciò già

ragioni di salute, allegando certificazione medica. Con ordinanza pronunciata in

apprezzando nella sostanza tale profilo. La natura dei reati e il già avvenuto
adeguamento della pena al fatto, unitamente alla specifica valutazione, già effettuata
in senso differenziato, dei contributi delle condotte di ciascuno dei ricorrenti
costituiscono un ulteriore ragione di conferma di tale giudizio di equivalenza.
Né possono essere presi in considerazione, in questa sede, gli ulteriori rilievi
difensivi relativi alla scorretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,
trattandosi di profili relativi alla pena, che – anche a prescindere dalla loro genericità –

conseguenza del “rigetto dei ricorsi nel resto” ad opera della sentenza di questa Corte
del 12 luglio 2011.
5. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

sono esclusi dall’ambito del giudizio di rinvio, in quanto coperti dal giudicato, in

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