Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28579 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28579 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZEMZAMI SALAHEDDINE nato il 06/09/1984

avverso la sentenza del 10/10/2013 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2016
la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa DELIA CARDIA
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione

“01 ~49141~

111

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Urbino nei confronti di
Zemzami Salaheddine, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309 in relazione a sostanze stupefacenti del tipo eroina e
cocaina e condannato, ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art.73, comma 5, T.U.

2.

Salaheddine Zennzami propone ricorso per cassazione per i seguenti

motivi: a) nullità della notifica del decreto di citazione all’imputato per l’udienza
dibattimentale in appello eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc.
pen. presso il difensore di fiducia, pur non risultando impossibile la notifica
presso il domicilio eletto; b) violazione dell’art.73, comma

1-bis, T.U. Stup. e

dell’art.192, comma 2, cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione per avere i
giudici di merito desunto da indizi generici la finalità di spaccio; c) violazione
dell’art.49 cod. pen. e vizio di motivazione; d) intervenuta prescrizione del reato,
commesso il 22 dicembre 2002, in ragione delle riconosciute attenuanti
generiche e della sopravvenuta modifica normativa che ha trasformato in
autonoma ipotesi di reato la fattispecie prevista dall’art.73, comma 5, T.U. Stup.

3.

Il ricorso proposto da Zemzami Salaheddine non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di condanna qui
impugnata è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla
legge per il reato contestato, qualificato ai sensi dell’art.73, comma 5, T.U.
Stup., commesso nel mese di dicembre 2002. Ai fini del tempo necessario a
prescrivere si deve fare riferimento alla pena edittale recentemente ridotta da sei
mesi a quattro anni dall’art.24 ter decreto-legge 20 marzo 2014, n.36, convertito
con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79. L’intervenuta modifica
normativa, che ha introdotto una figura autonoma di reato, incide sul regime di
prescrizione in quanto la nuova disciplina sanzionatoria dell’art.73, comma 5,
d.P.R. n.309/90, che prevede la pena massima della reclusione pari a quattro
anni, deve trovare applicazione retroattiva ai fini della determinazione del tempo
necessario a prescrivere, in quanto più favorevole.

4. La disciplina della prescrizione introdotta con la legge n.251/2005 non
trova applicazione, non essendo il processo pendente in primo grado alla data di
entrata in vigore di tale legge (art.10 legge 251/2005, come interpretato dalle
Sezioni Unite con sentenza n.47008 del 29/10/2009, D’Amato, RV. 244810).

Stup., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

I.
9

Prevedendo l’art.157 cod.pen. previgente un tempo di prescrizione pari a cinque
anni, aumentato della metà in caso di atti interruttivi, ne deriva che il tempo
massimo necessario a prescrivere nel caso in esame non possa essere superiore
a 7 anni e 6 mesi. Il termine massimo prescrizionale per il reato contestato al
ricorrente risulta, dunque, maturato, né si rilevano dagli atti periodi di
sospensione tali da far «slittare» il termine di prescrizione oltre la data
dell’odierna udienza. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza
impugnata nei confronti di Zemzami Salaheddine, essendo il reato contestato

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso il 7/06/2016

estinto per prescrizione.

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