Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28578 del 07/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28578 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOCCIA PIETRO PAOLO N. IL 29/06/1981
avverso la sentenza n. 2376/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.gl.: 4che ha concluso per ,( l
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Udito, per la p e civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Pietro Paolo Moccia, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre
avverso la sentenza con la quale, in data 18 dicembre 2014, la Corte d’appello di
Salerno confermava la condanna del medesimo alla pena di giustizia emessa dal
Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, il 28 settembre
2009, in relazione a reato di detenzione a fini di cessione di gr. 16 sostanza
stupefacente del tipo eroina e di gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
in concorso con Cinzia Proietti, reato commesso il 18 giugno 2005 e riqualificato
già in primo grado nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990.

2. Nel ricorso l’esponente deduce tre motivi.
2.1. Con il primo, avuto riguardo alla fattispecie di reato ritenuta in sede di
merito e alla data di commissione della stessa, si postula la declaratoria di
estinzione del reato, per maturata prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, vizio di
motivazione e in specie travisamento di prove, con riferimento all’indicazione in
parte motiva del quantitativo di eroina rinvenuto nella borsetta della Proietti, in
realtà pari a 0,1 grammi, e alla circostanza che ambedue gli imputati avrebbero
ammesso gli addebiti, laddove invece essi avevano unicamente ammesso la
detenzione dello stupefacente a fini di consumo personale.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta infine contraddittorietà della motivazione
dell’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa, pur pervenendo
all’affermazione della penale responsabilità degli imputati, deduce che la sola
suddivisione in dosi dello stupefacente non era sufficiente, da sola, ad
accreditare un’ipotesi di spaccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ dirimente la circostanza che, come prospettato dal ricorrente nel primo
motivo di doglianza, il reato é ad oggi prescritto, e lo era già alla data
d’emissione dell’impugnata sentenza, considerando la qualificazione dello stesso
nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73, D.P.R. 309/1990; la pena edittale per
esso prevista e recentemente ridotta, anche con riguardo all’ipotesi per cui si
procede, in base al D.L. n. 36/2014 convertito con legge n. 79/2014; e, infine, la
data di commissione del reato, dalla quale é ampiamente decorso il termine
stabilito dagli artt. 157 e ss. Cod.pen..
Va sul punto osservato che, come recentemente stabilito dalle Sezioni Unite
della Corte regolatrice, é ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce,
2

gr

anche con unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione
maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal
giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi
dell’art. 606, co. 1, lettera b) cod.proc.pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015,
dep. 2016, Ricci, allo stato non massimata).

2. Ciò posto, e con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza, é sufficiente
richiamare l’indirizzo ormai costante nella giurisprudenza di legittimità (vds. Sez.
U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) in base al quale,
in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice é legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, cod. proc.
pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del
fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza
penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di “constatazione”, ossia di percezione

ictu ocull,

che a quello di

“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento.
Appare chiaro che nella specie, in relazione al secondo e al terzo motivo di
ricorso, non é dato cogliere la suindicata evidenza di cause di proscioglimento nel
merito, non deponendo in tal senso né il presunto errore di quantificazione di
una parte del reperto di sostanza stupefacente nel senso prospettato
dall’esponente, né la circostanza che i due imputati abbiano allegato unicamente
di aver detenuto lo stupefacente per uso personale, né infine il fatto che sia stato
affermato nell’impugnata sentenza che il frazionamento in dosi dello
stupefacente non era di per sé decisivo (circostanza, quest’ultima, che a ben
vedere esclude in radice qualsiasi ravvisabilità di una condizione di evidenza
della prova pro reo nel senso indicato dalle Sezioni Unite nella richiamata
pronunzia.

3. In base a quanto precede, va in ogni caso annullata senza rinvio la
sentenza impugnata, essendo il reato estinto per maturata prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2016.

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