Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28577 del 07/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28577 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 07/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALIANO ENZO N. IL 26/10/1984
avverso la sentenza n. 1126/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
16/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
irz

3ekt… egiePol

,y

Uditi, per la parte civile, Avv,i 244414 é4

grepfr,

Udi difensokAvv.

ejto

e *A.

e
L:ci,.-2″4

scei.

9
,~4444,`P

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza resa il 16 luglio 2015,
riformava parzialmente la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, in data 31 gennaio 2012, aveva condannato Enzo Italiano alla pena di
giustizia, oltreché alle statuizioni civili ivi meglio specificate, per i reati a lui
ascritti ex artt. 589, commi 1, 2 e 3 cod.pen. (capo A) e 189, commi 1 e 6, Cod.
Strada (capo B), commessi in Furnari la notte volgente all’i gennaio 2008. Per

reato di cui al capo A, e lo assolveva invece dal reato di cui al capo B perché il
fatto non costituisce reato.
Tanto in riferimento a un sinistro stradale, provocato secondo l’assunto
accusatorio dall’Italiano, il quale, alla guida della sua autovettura Volkswagen
Golf, percorrendo la via Nuova Russo in direzione mare, tenendo una velocità di
70 kmh (più alta, dunque, di quella consentita), a una curva usciva dalla propria
corsia impegnando quella nell’opposto senso di marcia, e così andando a
impattare contro l’autovettura Peugeot 206 a bordo della quale viaggiavano Gian
Simone Lipari e Laura Averli Banco, i quali a seguito dell’incidente decedevano.
Nella sentenza d’appello la Corte di merito confermava le valutazioni del
giudice di primo grado sia nel disattendere le eccezioni in rito svolte dalla difesa,
riguardanti l’impedimento per ragioni di salute dell’imputato a comparire
all’udienza dell’Il giugno 2010, sia – con riferimento al delitto di omicidio
colposo – nella ricostruzione dei fatti oggetto del processo, dando conto delle
ragioni in base alle quali era stata ritenuta valida la tesi d’accusa, argomentata
soprattutto sulla base della consulenza del Pubblico ministero, ed era stata di
contro disattesa la tesi sostenuta dalla difesa. Veniva confermata infine la pena
inflitta all’Italiano per il reato di cui al capo A, senza la concessione delle
attenuanti generiche, non essendo all’uopo sufficiente secondo la Corte
territoriale la sola condizione d’incensuratezza, in base a quanto disposto dall’art.
62-bis, comma 3, cod.pen..

2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorre l’Italiano, per il tramite del
suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in sei motivi.
2.1. I primi due motivi possono essere congiuntamente illustrati, in quanto
entrambi vertenti – il primo per violazione di legge processuale e il secondo per
vizio di motivazione – sulle statuizioni con le quali la Corte di merito ha rigettato
l’impugnazione, da parte della difesa, del provvedimento con il quale il giudice di
primo grado aveva rigettato l’istanza di differimento per impedimento
dell’imputato dovuto a ragioni di salute. Ad avviso dell’esponente, la Corte
2

l’esattezza, la Corte peloritana confermava la condanna dell’Italiano quanto al

territoriale, anziché valutare la doglianza avverso il provvedimento impugnato,
motivato con mere clausole di stile, ne ha indebitamente integrato la
motivazione, con un percorso argomentativo del tutto inedito; ciò implicitamente
significa che il provvedimento del primo giudice era manchevole, e da ciò doveva
quindi essere tratta la conseguenza che gli atti conseguenti dovevano essere
considerati nulli.
2.2. Con il terzo motivo l’esponente si duole, nel merito, del vizio di
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al fatto che in essa viene

Pubblico ministero, a fronte delle conclusioni contrarie cui é pervenuto il
consulente della difesa. Inoltre ( la Corte di merito ha omesso di motivare,
prosegue il ricorrente, in merito alla memoria depositata all’udienza del 16 luglio
2015 dal difensore pro tempore dell’imputato, nella quale venivano spiegate le
ragioni tecniche in base alle quali le conclusioni dei consulenti dell’accusa
dovevano dirsi errate, con particolare riguardo al fatto che non era possibile
individuarsi il punto d’urto fra le due autovetture; del pari la Corte peloritana ha
omesso di motivare in ordine alle deposizioni dei testi Sottile e Pintaudi, unici
testimoni oculari, secondo i quali fu la Peugeot 206 con a bordo le vittime a
uscire dalla propria corsia di marcia, così disorientando l’Italiano e
costringendolo, per evitarli, alla manovra in esito alla quale avvenne invece
l’impatto.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso si contesta essenzialmente violazione
della legge processuale, con riferimento all’omessa valutazione della memoria
difensiva presentata il 16 luglio 2015, di cui s’é detto in precedenza; si lamenta
nella specie che tale omessa valutazione integra nullità di ordine generale, in
quanto lesiva dell’esercizio del diritto di difesa.
2.4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con
riferimento alla mancata graduazione della colpa da addebitare al ricorrente, la
quale avrebbe potuto spiegare effetti non solo sulle statuizioni civili, ma altresì
sulla determinazione della pena.
2.5. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in
riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
frutto di un percorso argomentativo limitato alla constatazione che, in base
all’art. 62-bis comma 3 cod.pen., non é a tal fine sufficiente l’incensuratezza
dell’imputato: ciò a fronte del fatto che doveva tenersi conto del comportamento
tenuto nell’occorso dall’Italiano, che dopo l’incidente era rimasto sul posto fino a
quando la sua presenza non era più necessaria, tant’é che dal delitto di fuga a lui
contestato al capo B egli é stato assolto.

3

valorizzata esclusivamente la ricostruzione dei fatti operata nella consulenza del

3. All’odierna udienza i difensori delle costituite parti civili Filippo Aveni
Banco, Lucilla Barbasini, Luigi Lipari e Silvana Boccardi hanno rassegnato
conclusioni scritte e depositato nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi, vertenti come si é detto sulla stessa questione
(ancorché sotto due distinti profili di censura), possono congiuntamente trattarsi.

Ed invero, premesso che il ricorrente si duole del fatto che la Corte
messinese, integrando la motivazione del primo giudice che disattendeva
l’impedimento dell’imputato per ragioni di salute, avrebbe operato un’indebita e
inedita esposizione argomentativa sul punto, così implicitamente riconoscendo
l’insufficienza della motivazione resa dal Tribunale, é appena il caso di ribadire il
principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo
il quale, laddove in sede di legittimità é censurata l’applicazione di una norma
processuale, non ha alcuna rilevanza il fatto che tale scelta sia stata, o non,
correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene
sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito,
la Corte stessa é giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il
proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (cfr. in
termini Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515 Sez. 5,
n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322).
Nella specie deve osservarsi che, come correttamente osservato dalla Corte
territoriale, il certificato medico posto a fondamento dell’istanza di rinvio per
impedimento non offriva contezza del grado d’iperpiressia e, più in generale, di
una patologia autonomamente dimostrativa dell’impedimento assoluto
dell’imputato a comparire in udienza, anche in considerazione del fatto che detto
certificato risultava rilasciato il giorno prima, e che dunque non era stata fornita
la prova che un’affezione febbrile e gastrointestinale del tipo di quella addotta
non fosse, il giorno dell’udienza, regredita in modo da consentire all’imputato di
presenziare al processo. In questo senso, la motivazione resa sul punto dalla
Corte territoriale é assolutamente confacente, in quanto, in tema di legittimo
impedimento dell’imputato, é legittimo il provvedimento con il quale il giudice,
acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche
indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune
esperienza debitamente esposte nella motivazione, l’insussistenza di una
condizione tale da comportare l’impossibilità per l’imputato di comparire in
giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la
4

Si tratta comunque di motivi infondati.

propria salute (giurisprudenza pacifica: vds. ad es. Sez. 4, n. 7979 del
28/01/2014, Basile, Rv. 259287).

2. Parimenti infondati sono anche il terzo e il quarto motivo del ricorso, che
possono anch’essi trattarsi congiuntamente, in quanto tesi a proporre questioni
sostanzialmente sovrapponibili, sia pure sotto il diverso punto di vista del vizio di
motivazione e della violazione di legge, e tutte riguardanti le ragioni in base alle
quali la Corte territoriale ha prescelto la ricostruzione dei fatti operata dai

Si premette, sul punto, che, secondo l’orientamento pacificamente espresso
dalla Corte in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il
giudice di merito, pur in assenza di una perizia d’ufficio, può scegliere tra le
diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile,
purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della
scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle
parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, é inibito al giudice di
legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento
di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (ex multis vds. Sez. 4, n.
8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435).
Ciò posto, al detto onere motivazionale la Corte di merito (pp. 3-4 della
sentenza) ha convenientemente aderito, ricostruendo il corso degli eventi in
modo logicamente immune da vizi, e tale da escludere, fondatamente, che
l’impatto fu cagionato da una manovra della Peugeot, che avrebbe essa invaso,
dapprima, la corsia di marcia dell’auto dell’Italiano, inducendolo a spostarsi verso
sinistra, per poi impattare con la Peugeot che a sua volta era rientrata nella
propria carreggiata. La sentenza impugnata dà conto delle ragioni per le quali
tale tesi (sostenuta dall’Italiano, dalla consulenza della difesa e dal teste Sottile,
che si trovava a bordo dell’auto dell’imputato) si appalesa “logicamente contorta”
a fronte della linearità dell’opposta tesi, fondata com’é su dati oggettivi e su un
percorso logico realistico e privo di punti oscuri. In tale quadro, non possono
muoversi censure all’omessa menzione della memoria difensiva rassegnata in
atti all’udienza conclusiva – sostanzialmente ripropositiva della tesi disattesa nei
termini dianzi illustrati -; e, quanto al contenuto delle deposizioni testimoniali, la
sentenza come si é detto fa cenno, per confutarla, al contenuto della
testimonianza del Sottile, che viaggiava sulla Golf dell’Italiano.
In ogni caso, il percorso motivazionale seguito dalla Corte peloritana si
sottrae vieppiù a censure se si tiene conto del principio, affermato da copiosa
giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in sede di legittimità, non é
censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione
5

consulenti del Pubblico ministero anziché quella proposta dalla difesa.

prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione
complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza
del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la
sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della
prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida
alternativa (fra le tante vds. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento e
altri, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv.

3. Il quinto motivo di ricorso é, conseguentemente, privo di fondamento.
L’esponente si duole del fatto che una diversa valutazione delle emergenze
probatorie (evidentemente quella prospettata dallo stesso ricorrente nel terzo e
nel quarto motivo di ricorso) avrebbe potuto condurre il giudice dell’appello a
una diversa graduazione della colpa dell’Italiano; va da sé che, avendo
convenientemente disatteso la prospettazione difensiva, la Corte ha
coerentemente tratto le debite conseguenze in punto di attribuzione della
responsabilità all’imputato. Di tal che le questioni attinenti a una possibile,
diversa lettura del grado di colpa del medesimo, nel senso proposto dalla difesa,
devono considerarsi implicitamente assorbite e vanificate sulla base della
ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte di merito, della cui logicità e legittimità
si é già ampiamente detto.

4. Parimenti infondato, infine, é il sesto e ultimo motivo di ricorso.
Va premesso che, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche a
seguito della modifica del testo dell’art. 62-bis cod.pen. con il D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, la giurisprudenza della
Corte regolatrice afferma che le circostanze attenuanti generiche non possono
essere riconosciute solo per l’incensuratezza dell’imputato, dovendosi
considerare anche gli altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 5, n.
4033 del 04/12/2013, dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747).
Va inoltre ricordato che, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,
n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e che tale motivazione non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno
dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n.
6

258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua e altro, Rv. 245238).

42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del
04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio e altri, Rv. 229768).
Ancora, é necessario tenere presente che il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con
l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la
modifica dell’art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito
con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini
della concessione della diminuente non é più sufficiente lo stato di

Rv. 260610).

5. Ciò posto, non risponde a verità che l’impugnata sentenza si sia limitata a
evocare l’insufficienza della mancanza di precedenti penali in capo all’Italiano,
avendo dato invece espressamente conto, in relazione alla misura del
trattamento sanzionatorio, alla «gravità soggettiva ed oggettiva del fatto di reato
desunta dalle descritte modalità della condotta», e al fatto che «non si ravvisano
le ragioni per un più benevolo trattamento sanzionatorio».
E

in proposito non può omettersi di considerare che, a prescindere

dall’assoluzione per il reato di cui al capo B, sia stata affermata la penale
responsabilità dell’Italiano per un delitto di particolare gravità, dovuto a condotta
gravemente colposa dell’imputato a cagione della quale hanno perso la vita due
persone. Di tal che, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali dianzi
rammentati, il pur succinto richiamo alla vicenda processuale operato dalla Corte
messinese ai fini della valutazione di congruità della pena induce a ritenere che,
anche sotto il profilo in esame, l’impugnata sentenza si sottragga alle censure
del ricorrente.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti
civili costituite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali oltre alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite
parti civili Aveni Banco Filippo e Barbasini Lucilla, che liquida in complessivi €
3.000,00 oltre accessori come per legge e in favore delle costituite parti civili

7

incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri,

Lipari Luigi e Boccardi Silvana, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre
accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA