Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28575 del 01/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28575 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALDARARU VILAN N. IL 09/01/1977
avverso la sentenza n. 6929/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
13/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, pe a parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 01/06/2016
Ritenuto in fatto
Caldararu Vilan, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Firenze in data 13.01.2015, con la quale è stata
affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art.
116, comma 13, cod. strada, con condanna alla pena di € 3.000,00 di ammenda.
Fatto commesso il 19.04.2010.
La parte contesta l’affermazione di responsabilità penale e si duole del
Considerato in diritto
L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., impone le
seguenti considerazioni.
Osserva d’ufficio il Collegio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.,
che la contravvenzione dì cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, è stata
trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15.01.2016, n. 8,
di talché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato. E preme considerare che, ai sensi dell’art. 8
del citato decreto, la richiamata disposizione, che sancisce la depenalizzazione della
fattispecie, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore della novella.
In osservanza del disposto di cui all’art. 9, comma 1, d.Lgs. 8/2016, non
viene disposta la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, giacché il reato
risulta estinto per prescrizione anteriormente alla data di entrata in vigore del
richiamato d.lgs. n. 8/2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, in data 01 giugno 2016.
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.