Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28573 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28573 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 01/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOFFO LUIGI DOMENICO N. IL 22/09/1975
avverso la sentenza n. 2128/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore generale in persona 4cllott.
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che ha concluso per it YuCkyvvyu. , 3
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RITENUTO IN FATTO

BOFFO Luigi Domenico ricorre avverso la sentenza che, confermando quella di primo
grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi all’esame alcolemico

La Corte territoriale ha sottoposto a disamina le testimonianze, valorizzandone la
rilevanza ai fini della ricostruzione del fatto e della responsabilità, ritenendo
correttamente esercitato il potere del giudice di primo grado

ex

articolo 507

cod.proc.pen. che lo aveva portato a sentire uno degli operanti cui pure il PM aveva
rinunciato. Inoltre, è stata esclusa alcuna illegittimità della procedura, valorizzando il dato
che non vi era stato alcun illegittimo accompagnamento coattivo del prevenuto finalizzato all’esecuzione dell’esame presso l’ufficio di polizia- bensì semplicemente una
richiesta legittimamente rivolta all’imputato di seguire gli operanti presso l’ufficio per
l’esecuzione dell’esame, cui il medesimo aveva liberamente acceduto e ciò in linea con il
disposto del comma 4 dell’articolo 186 cod. strada.

Le doglianze concernono il tema della responsabilità.
Con il primo motivo si deduce la carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta
coerenza tra le dichiarazioni rese dagli operanti sulla ricostruzione del fatto, nella parte in
cui la Corte territoriale aveva osservato che non vi era alcuna contraddizione tra le
deposizioni che avevano riguardato diversi momenti del controllo. Si deduce, sotto questo
profilo, che le risultanze istruttorie deponevano nel senso che l’autovettura nella
disponibilità dell’imputato non fosse in movimento al momento del controllo, bensì ferma
dinanzi al locale da cui era uscito l’imputato, così che quanto riferito dall’agente per prima
intervenuto era frutto di erroneo ricordo dei fatti. Si deduce, altresì, la inutilizzabilítà delle
dichiarazioni rese da uno degli agenti verbalizzanti sotto il profilo della violazione dell’art.
507 cod.proc.pen. da parte del giudicante, che ne aveva disposto l’escussione, dopo la
rinuncia da parte del PM.
Con il secondo motivo si lamenta la illegittimità della procedura che aveva portato al
rifiuto siccome basata su un accompagnamento coattivo considerato di per sé illegittimo.

[articolo 186, comma 7, cod. strada] .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alle censure sulla responsabilità, vale ricordare, assorbentemente, che, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè ad
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna,
vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di

rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato
è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n.4060 del 12/12/2013- dep. 2014- Capuzzi,
Rv. 258438). Da ciò conseguendo che la tesi difensiva qui proposta è inaccoglibile in
sede di legittimità risolvendosi nella riproposizione di un dissenso sulla valutazione del
compendio indiziario già pertinentemente valutato nella sede di merito, e ciò con
riguardo proprio all’apprezzamento delle deposizioni degli operanti.

Incensurabile è la decisione del giudice di avvalersi dei poteri officiosi di cui all’articolo
507 c.p.p., il cui corretto esercizio è denotato proprio dal rilievo attribuito alla deposizione
di uno degli operanti citati d’ufficio.

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, al quale ha fatto
riferimento la sentenza in esame, secondo il quale il giudice può esercitare il potere di
disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc.
pen., anche con riferimento a quelle prove alla cui ammissione le parti hanno rinunciato
(Sez. 6, n. 15600 del 21/12/2009, dep. 2010, Ballacchino, Rv. 247019).

Quanto all’accompagnamento, la Corte ha escluso in fatto che si sia trattato di un
accompagnamento coattivo.

Per l’effetto, nella specie, non poteva trovare applicazione il principio secondo cui, con
riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti mediante etilornetro, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 186 del codice della strada, la norma non consente la possibilità
di accompagnamento coattivo del conducente presso un comando di polizia allorquando
gli operanti non abbiano con sé l’apparecchio: l’accompagnamento, infatti, costituendo
una limitazione della libertà personale, deve essere esplicitamente previsto dalla legge.

3

legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente

Ne consegue che l’eventuale rifiuto del conducente

a seguire gli operanti non può

trovare sanzione nel reato di cui al comma 7 dello stesso articolo 186 [Sez.4, n. 21192
del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736].

Al contrario, nella specie, è stata correttamente applicata la disciplina di cui al comma 4
dell’articolo 186 del codice della strada.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-

delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1/06/2016

Il Consigliere estensore

13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento

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