Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28572 del 01/06/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28572 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
Data Udienza: 01/06/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CECCHINI FRANCESCO N. IL 20/10/1954
avverso la sentenza n. 4842/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Glperale in persona del Dott. A/J.0
che ha concluso per
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RITENUTO IN FATTO
CECCHINI Francesco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando
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melius quella di primo grado, ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di
cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Si duole del fatto che il giudicante, pur essendo stato richiesto il beneficio della
condizionale della pena, pur riducendo il trattamento sanzionatorio avrebbe omesso di
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta già dall’intestazione della sentenza che la difesa ha chiesto il detto beneficio. Sul
punto, la decisione non si è pronunciata.
Si impone l’annullamento con rinvio sul punto in ossequio al principio secondo cui nel
caso in cui l’imputato abbia richiesto con specifico motivo d’appello la concessione della
sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal
giudice di primo grado ed il giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale
richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere
annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio,
necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all’imputato dei benefici
richiesti (Sez. 5, n. 41006 del 13/05/2015, Fall, Rv. 264823).
Del resto, anche ad accedere alla diversa tesi che consente alla cassazione di procedere
direttamente [cfr. Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv. 265481: deve essere
annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la
richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta
con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente
disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge], non emergono in atti i
presupposti per una compiuta pronuncia in tal senso, specie in ordine al giudizio
prognostico favorevole.
Fermo il giudizio di responsabilità.
pronunciarsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il beneficio della
sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte d’ appello di Roma.
Così deciso in data 1/06/2016
Il Consigliere estensore