Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28571 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28571 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARPA SALVATORE N. IL 12/09/1950
avverso l’ordinanza n. 1137/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
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Data Udienza: 28/03/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 10 luglio 2011, ha rigettato,
con provvedimento de plano,

la richiesta di restituzione del termine presentata

da Sarpa Salvatore, per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza
contumaciale emessa il 2 aprile 2001 dalla Corte di appello di Napoli, con la
quale lo stesso è stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione
finalizzata al contrabbando, ritenendola tardiva ai sensi dell’art. 175 comma 6
c.p.p. e mancante della documentazione idonea a determinare la conoscenza

2. Il difensore del Sarpa ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo: 1)
riammissione nei termini, 2) incidente di esecuzione per nullità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di appello; 3) ricorso per Cassazione
avverso la sentenza del 2 aprile 2001. Il ricorrente ha premesso che alla data di
celebrazione dei processo sia di primo che di secondo grado, lo stesso si trovava
detenuto in Spagna, e che aveva saputo di essere stato assolto in primo grado,
mentre non aveva avuto notifica dell’appello del P.M. e della celebrazione del
giudizio di appello. Venuto a conoscenza della sentenza aveva verificato che le
notifiche erano avvenute a Napoli, a mani della madre anche se egli aveva
trasferito la residenza da Napoli a Milano. Inoltre il ricorrente ha lamentato
l’errata configurazione da parte dei giudici della fattispecie associativa.
3. Con successiva memoria, la difesa del Sarpa ha insistito sul fatto che la Corte
di appello, investita quale giudice dell’esecuzione, aveva adottato la decisione de
piano; inoltre evidenzia l’erroneità dell’interpretazione della Corte di appello che
ha ritenuto carente la documentazione allegata, mentre è stato provato che il
ricorrente ebbe notizia del procedimento con il rilascio del certificato penale in
data 9 maggio 2022; Inoltre insiste per una pronuncia da parte di questo
giudice, seppure il procuratore generale della Suprema Corte ha ritenuto che
l’istanza avrebbe dovuto essere rivolta alla Corte di cassazione; Il difensore ha
inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il risulta innanzitutto fondato il motivo di ricorso che
lamenta l’utilizzazione della procedura de plano con la quale l’ordinanza di
rigetto dell’istanza di restituzione in termini è stata adottata.
Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto di inammissibilità
dell’istanza di restituzione del termine può essere emesso de plano solo quando
l’istanza risulti inammissibile o meramente reiterativa di altra precedente
istanza, e quando non vi sia stata la necessità di esaminare nuovi elementi che
amplino il thema probandum sottoposto all’esame del giudice con l’istanza
stessa: in tali casi, invece, “deve essere data all’istante la possibilità di

dell’atto e quindi a provare la tempestività dell’istanza.

instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale” previsto ex art.
666, comma 3 c.p.p. (in tal senso, Sez.2, n.40750 del 2/10/2009,
dep.22/10/2009, Green, Rv.245119 e Sez. 1, n. 18525 del 10/05/2006, dep.
25/05/2006, Gueye, Rv. 234137).
2. Nel caso di specie i giudici della Corte di appello non hanno fatto alcun
richiamo alla manifesta infondatezza dell’istanza, ma hanno invece rigettato
l’istanza, facendo ampio riferimento agli “accertamenti compiuti per verificare il
fondamento” della stessa, all’esito di un procedimento

de plano,

con ciò

ricorrente.
3. Peraltro il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità
del titolo esecutivo e, contestualmente, sia stata avanzata istanza di restituzione
nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello
stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora
abbia accertato l’esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la
menzionata istanza presentata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (Cfr. Sez.1, n. 16523
del 16/3/2011, dep.27/4/2011, Scialla, Rv.250438).
Nel caso di specie il giudice ha invece erroneamente ritenuto che la censura
avanzata dal Sarpa fosse sprovvista di idonea documentazione attestante il
momento dell’effettiva conoscenza della pronuncia in esame.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Napoli per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

rendendo evidente la violazione del principio del contraddittorio lamentato dal

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