Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28570 del 01/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28570 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
BISTOLFI GIORGIO N. IL 17/06/1972
avverso la sentenza n. 718/2015 GIP TRIBUNALE di SONDRIO, del
13/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,’& ° 2
che ha concluso per

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Data Udienza: 01/06/2016

Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Sondrio, con sentenza in data 13.10.2015,
resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Bistolfi Giorgio colpevole del reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma

2-bis, cod. strada, condannando

l’imputato, concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata
aggravante di aver provocato un incidente stradale, alla pena di giustizia. Il giudice
sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9 bis, cod.
strada; e disponeva la sospensione della patente di guida per due anni.

gli effetti sanzionatori connessi alla contestata aggravante, di talché dovevano
ritenersi sussistenti le condizioni per la sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano.
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in riferimento
alla disposta sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità. Osserva che il
giudizio di bilanciamento delle circostanze non esclude la sussistenza dell’elemento
ostativo alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, quale
l’evenienza che il conducente abbia provocato un incidente stradale. Sotto altro
aspetto, osserva che il giudice ha erroneamente disposto la sospensione della
patente di guida, in luogo della revoca, sanzione prevista per il caso in cui il
conducente provochi un incidente stradale e risulti accertato un valore superiore a
1,5 g/I.
3. Nell’interesse di Bistolfi Giorgio è stata depositata memoria. La parte
assume che nel caso non sussista l’aggravante di aver provocato un incidente
stradale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice procedente ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità,
assumendo che la concessione delle attenuanti generiche, in rapporto di
equivalenza sulla contestata aggravante, elidesse il fattore ostativo indicato dall’art.
186, comma 9-bis, cod. strada.
E bene: la valutazione espressa dal G.i.p. di Sondrio risulta vulnerata dalla
denunciata violazione di legge.
La Corte regolatrice ha da tempo chiarito che il giudizio di comparazione tra
circostanze opera soltanto ai fini della quantificazione della “pena” e che detto
bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della
valutazione, qualora la legge riconnetta, all’esistenza della stessa, determinati
effetti giuridici. E’ infatti pacifico che il giudizio di comparazione tre le circostanze,
2

Il giudicante rilevava che la concessione delle attenuanti generiche elideva

che conduca alla esclusione di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir
meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la
procedibilità di ufficio eventualmente prevista per lo stesso (Cass. Sez. 4, sentenza
n. 14502 del 12.10.1999, dep. 23.12.1999, Rv. 215542; Cass. Sez. 2, sentenza n.
24862 del 29.05.2009, dep. 16.06.2009, Rv. 244340).
Occorre, poi, considerare che la Corte regolatrice si è specificamente
soffermata sulla questione che oggi viene in rilievo, osservando che il giudizio di

186, comma 2-bis, cod. strada, non incide sul trattamento sanzionatorio, in
riferimento alla applicabilità della sanzioni amministrative accessorie ed alla
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (Cass. Sez. 4, sentenza n.
2377 del 6.12.2013, dep. 20.01.2014, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del
26/06/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 257742; Cass. Sez. 4, sentenza n. 4606 in data
8.01.2015, dep. 30.01.2015, n.m.). Pertanto, la concessione delle circostanze
attenuanti in giudizio di bilanciamento sulla contestata aggravante, come
correttamente osservato dal ricorrente, non esclude la preclusione relativa alla
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 186, comma
9 bis, per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un
incidente stradale. La sentenza impugnata, per quanto detto, deve essere annullata
senza rinvio, limitatamente alla disposta sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità.
A margine di tali rilievi, è appena il caso di considerare che, nel caso di
specie, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis,
cod. strada, che ricorre qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un
incidente stradale, è stata specificamente accertata dal giudice di merito. Nella
sentenza del Tribunale di Sondrio, infatti, il giudicante chiarisce: che Bistolfi, alla
guida del quadriciclo Laverda Quasar 500, transitando nel Comune di Bormio, perse
il controllo del veicolo, che si ribaltò più volte, terminando la propria corsa,
capovolto sul marciapiede; che Bistolfi venne quindi ricoverato in ospedale e
sottoposto ad analisi tossicologiche, che esitarono l’accertamento di un tasso di
alcolemia pari a 2,17 g/I. E la sentenza ora richiamata è stata impugnata,
unicamente, dal Procuratore Generale, che ha denunciato la richiamata violazione di
legge, rispetto agli effetti giuridici derivanti dalla richiamata circostanza aggravante.
Conseguentemente, il punto della decisione, relativo alla sussistenza della
circostanza aggravante ex art. 186, comma 2 bis, cod. strada, di cui si tratta, non è
stato sottoposto all’esame di questa Corte e non può oggi essere introdotto con la
memoria depositata dalla difesa il 23.05.2016, stante la preclusione correlata
all’effetto devoluto dell’impugnazione (cfr. Sez. U., Sentenza n. 1 del 19/01/2000,
dep. 28/06/2000, Rv. 216239).

bilanciamento delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art.

2. Tanto ritenuto, deve pure osservarsi che questa Suprema Corte ha
chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha
illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo
della revoca della medesima patente (cfr. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210
del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che,
seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di

l’errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria) ricorre ogni qual
volta tale sanzione possa essere rideterminata in conformità alla violazione
contestata.
Applicando il richiamato principio di diritto al caso che occupa, per condivise
ragioni, si procede all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, anche
in riferimento alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca, che viene disposta.
Invero, nel caso di specie, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata,
ai sensi dell’art. 620, lettera I, cod. proc. pen., con riguardo alla statuizione con la
quale è stata illegittimamente applicata la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida, in luogo della revoca della patente, che deve
essere disposta, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod.
strada, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale e
risulti accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I
(nel caso, detto valore è risultato pari a 2,17 g/1). Tale annullamento senza rinvio
implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di
annullamento risolve ed esaurisce il “thema decidendunn” e perché tale
provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in
quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo
necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di
circostanze controverse. Pertanto, la correzione afferente alla sanzione
amministrativa accessoria di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la denunciata
violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.

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legittimità, la possibilità di correggere l’errore di diritto (riportando nei limiti legali

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità ed alla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Statuizioni che
elimina.
Dispone la revoca della patente di guida.

Così deciso in Roma in data 01.06.2016

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