Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2857 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2857 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI CLAUDIO N. IL 23/11/1968
avverso la sentenza n. 1935/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

P

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , cod. proc. pen. in quanto sommamente aspecifiche e
generiche, oltre che inconcludenti: come si è anticipato il ricorrente si
duole di una condanna non pronunziata e invoca benefici non indicati, che
assume previsti da norme non dedotte.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Con

estensore

residente

1. Spinelli Claudio, con la sentenza di cui in epigrafe, assolto dal reato di
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e giudicato colpevole del
reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica, con condanna alla pena di
giustizia, denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al
reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, nel mentre, in relazione
all’imputazione di guida in stato d’ebbrezza chiede la remissione degli atti
al giudice di merito per la valutazione di un non indicato beneficio di cui
ad un non specificato decreto legge.

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